Art. 11.
  1.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite  le  organizzazioni   nazionali   dei   commercianti,   degli
industriali,  degli  agricoltori  e  dei  mediatori,  emana  le norme
regolamentari e di attuazione della presente legge.
  2.  Il  regolamento,  che  deve essere emanato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, puo'  prevedere,  per
le  infrazioni  alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento
di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non
costituisca  reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile
dei danni agli interessati a termini di legge.
  3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Note all'art. 11:
             -  Per  la  legge n. 689/1981 si veda la precedente nota
          all'art. 8.
             -  Il  D.P.R.  n. 571/1982 reca: "Norme per l'attuazione
          degli articoli 15, ultimo comma,  e  17,  penultimo  comma,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche
          al sistema penale".