Art. 11. (Cancellazione dall'albo) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico minstero, pronuncia la cancellazione dall'albo: a) nei casi di rinuncia dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilita'; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito. 2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilita' o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.