Art. 11. 
                   (Enti locali ed altri soggetti) 
 
  1. I comuni, le  province,  i  loro  consorzi  o  associazioni,  le
comunita' montane, i consorzi  di  bonifica,  i  consorzi  di  bacino
imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con
sede nel bacino idrografico  partecipano  all'esercizio  di  funzioni
regionali in materia di difesa del  suolo  nei  modi  e  nelle  forme
stabilite  dalle  regioni  singolarmente   o   d'intesa   tra   loro,
nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. 
  2. Gli enti di cui al comma 1  possono  avvalersi,  sulla  base  di
apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del
suolo e sono tenuti a collaborare con essi.