Art. 11.
1.  Gli  interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune
in cui e' sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e
della spesa prevista entro il 1  marzo di ciascun anno.
2.  ((  Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31
luglio. ))
3.   Alla  domanda  debbono  essere  allegati  il  certificato  o  la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo
8.
4.  Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza
del  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  stabilisce  il
fabbisogno  complessivo  del comune sulla base delle domande ritenute
ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette
entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal  comma  4
al  Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.