Art. 11. Pubblicita' - Relazione al Parlamento Contributi alle regioni 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonche' i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalita' sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicita' alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni (a). 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o universita'. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalita' qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari. --------------------- (a) Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca: "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale".