Art. 11.
  1.  Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali
di cui all'articolo 5, le imprese  che  gia'  esercitano  l'attivita'
prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attivita'.
  2.  Nel  caso  in  cui  le imprese gia' esistenti non rispondano ai
requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui  all'articolo  5,
il  comune  provvede,  entro  centoventi  giorni  dalla  richiesta, a
fissare un termine massimo  non  superiore  a  dodici  mesi  per  gli
adeguamenti necessari.