Art. 11. 1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita' il coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.