Art. 11. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Non si procede per i reati previsti  dall'articolo  2,  commessi
prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  se
l'imputato effettua, entro novanta giorni  dalla  data  suddetta,  il
pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e  delle  spese
per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati
nel  secondo  periodo  del  comma  1  dell'articolo   8.   La   prova
dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede  penale  mediante
quietanza del portatore con  firma  autenticata  o  attestazione  del
pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento  ovvero  attestazione
dell'azienda di  credito  comprovante  l'effettuazione  del  deposito
vincolato. 
  2. I procedimenti penali relativi ai reati  indicati  nel  comma  1
sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge.