Art. 11. 
  1. L'art. 2428 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il  bilancio  deve  essere
corredato da una  relazione  degli  amministratori  sulla  situazione
della societa' e sull'andamento della gestione, nel suo  complesso  e
nei vari settori in cui essa ha  operato,  anche  attraverso  imprese
controllate, con particolare riguardo ai  costi,  ai  ricavi  e  agli
investimenti. 
  Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
   1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
   2) i rapporti con imprese controllate, collegate,  controllanti  e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 
   3) il numero e il valore nominale sia  delle  azioni  proprie  sia
delle  azioni  o  quote  di  societa'  controllanti  possedute  dalla
societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o  per  interposta
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 
   4) il numero e il valore nominale sia  delle  azioni  proprie  sia
delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate  o  alienate
dalla societa',  nel  corso  dell'esercizio,  anche  per  tramite  di
societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale,  dei  corrispettivi  e  dei  motivi
degli acquisti e delle alienazioni; 
   5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 
   6) l'evoluzione prevedibile della gestione. 
  Entro tre mesi dalla fine del  primo  semestre  dell'esercizio  gli
amministratori delle societa' con  azioni  quotate  in  borsa  devono
trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento  della
gestione, redatta  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  La  relazione  deve
essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla  Commissione
stessa con il regolamento anzidetto.". 
(IV Direttiva, art. 46).