(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
1.  Gli  Stati  parti  adottano  provvedimenti   per   impedire   gli
spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero. 
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di  accordi
bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.