Art. 11. 
   Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi 
  1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte  nei  registri  di
cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di  cui  al  capo  V
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  sono  considerate   situazioni
giuridicamente rilevanti  quelle  attinenti  al  perseguimento  degli
scopi statutari delle organizzazioni. 
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  capo  V  della  legge n. 241/1990 (Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi),  reca  norme sull'
          "accesso ai documenti amministrativi".