Art. 11. (Formazione professionale di conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/684/CEE, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada. 2. Il certificato di formazione professionale per i conducenti di cui al comma 1 puo' essere conseguito soltanto da coloro che sono in possesso di patente di guida in corso di validita' della categoria B o superiore. 3. Per la violazione delle disposizioni che disciplinano i trasporti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 80, commi undicesimo e dodicesimo, e 80-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada senza certificato di formazione professionale, pur avendo il conducente superato con esito favorevole il relativo esame di idoneita', si applicano le disposizioni dell'articolo 80, quattordicesimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959. 5. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada con un certificato di formazione professionale scaduto di validita', si applicano le disposizioni dell'articolo 88, commi sesto e settimo, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959. 6. Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada da parte di un conducente che non ha con se' il certificato di formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959. 7. Per l'accertamento delle violazioni e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecunarie si osservano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959. 8. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in particolare qualora sorgano dubbi sull'effettiva persistenza dei requisiti di idoneita' tecnica, la revisione del certificato professionale secondo le modalita' che saranno stabilite con succes- sive disposizioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 9. Il certificato di formazione professionale e' sospeso dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi del comma 8. 10. Il certificato di formazione professionale e' revocato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti di idoneita' tecnica. 11. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi. 12. In caso di ritiro del certificato di formazione professionale, lo stesso e' inviato dall'organo accertante all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare del certificato stesso chiede la conferma di validita' o, in mancanza, presso l'ufficio che lo ha rilasciato. In caso di revoca, il certificato e' inviato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ne ha effettuato il rilascio.
Note all'art. 11: - La direttiva CEE n. 89/684 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 398 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 5 marzo 1990, 2a serie speciale. - Il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 23 giugno 1959. L'art. 80 recita: "Art. 80 (Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli). - Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione e' compreso il comune di residenza del richiedente. Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinte nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle categorie di veicoli: A - motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva sino a 1300 kg; B - motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; C - autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero; D - autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; E - autoveicoli appartenenti alle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria D; altri autosnodati purche' il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria C. I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono attenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'art. 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di piu' otto persone oltre il conducente. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi. La validita' della patente puo' essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli di- verse. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalita' per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente. Con decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti e dell'interno sono altresi' stabilite le norme necessarie per evitare i rischi di falsificazioni delle patenti di guida. I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture, i servizi da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di eta' inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera f) dell'art. 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non puo' essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento CEE n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalita' e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. La pena di cui al precedente comma e' ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A. Chiunque pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo art. 85, guida senza essere munito della patente di guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire quattromila a lire diecimila. Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire quattromila a lire diecimila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e' inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trovi il comune di residenza ed e' restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa". - L'art. 80-bis recita: "Art. 80-bis (Confisca e sequestro del veicolo). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziari devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale". - L'art. 88 recita: "Art. 88 (Durata e conferma della validita' della patente di guida). - Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. L'accertamento delle condizioni previste all'art. 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici. La validita' della patente puo' essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 81, primo comma, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici o psichici prescritti. Nel caso dell'art. 80, quarto e settimo comma, la visita e' effettuata dalla commissione di cui all'art. 81, terzo comma. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata alla prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'". - L'art. 90 recita: "Art. 90 (Possesso del documento necessario per la guida). - Il conducente di ciclomotori, deve avere con se' un documento dal quale possa rilevarsi l'eta'. Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con se' la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila". - Il titolo IX cosi' dispone: "TITOLO IX POLIZIA STRADALE E DISPOSIZIONI PENALI Capo I - POLIZIA STRADALE Art. 136 (Servizi di polizia stradale). - Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale; b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Art. 137 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera a) spetta inoltre: a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilita' del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni; b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno; c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d), spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo. Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale. Capo II - DISPOSIZIONI PENALI Art. 138 (Pagamento in misura ridotta). - 1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito. 2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila. 3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore puo' provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. 4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non e' ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con se'. In tali casi il verbale di accertamento sara' inviato immediatamente al prefetto che procedera' ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi e' arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori. 6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa. Art. 139 (Provento delle oblazioni e delle condanne). - Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie e' devoluto per intero allo Stato se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali. Per le contravvenzioni accertate su strade non statali e' devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; e' devoluto per intero rispettivamente alle province od ai comuni se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti delle province e dei comuni. Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi, spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti, possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, alla educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonche' all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 137. Le province ed i comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nonche' negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. Art. 140 (Contestazione delle contravvenzioni). - La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore. Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente alla oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia del detto processo deve essere consegnata al contravventore. Art. 141 (Notificazione delle contravvenzioni). - Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione. Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta. Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione. Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale e' stato notificato il rapporto puo' chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni. Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale. Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente. Art. 142 (Ricorso e rapporto al prefetto). - 1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, puo' proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore. 2. Il responsabile dell'ufficio o del comando e' tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonche' ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore. 3. Il prefetto procedera' ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore puo' proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio e' disciplinato dall'art. 23 della stessa legge. 5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 142-bis (Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie). - 1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'art. 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'art. 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria edittale. 2. I ruoli di cui all'art. 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore. 3. L'intendente di finanza da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione. 4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Art. 143 (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria). - 1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. 2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'art. 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. E' ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale".