Art. 11.
  1.  Fino  alla  revisione  della  disciplina  delle locazioni degli
immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12  e  seguenti
della  legge  27  luglio  1978, n. 392 (a), concernenti l'equo canone
degli immobili adibiti ad uso di  abitazione,  non  si  applicano  ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  aventi ad oggetto immobili per i
quali, alla predetta data, non sia stata presentata la  dichiarazione
di  ultimazione dei lavori e sempreche', alla data del contratto, sia
stata  richiesta  la  certificazione  di  abitabilita'  e  sia  stata
presentata domanda per l'accatastamento.
(( 2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi ))
(( fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati             ))
(( successivamente alla data di entrata in vigore della legge di   ))
(( conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza    ))
(( delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori ))
(( maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le    ))
(( loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in   ))
(( deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978 (a). La    ))
(( disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo        ))
(( limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facolta'  ))
(( di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli   ))
(( intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso   ))
(( le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della   ))
(( citata legge n. 392 del 1978 (a). Resta ferma l'applicazione,   ))
(( per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24  ))
(( e 30 della citata legge n. 392 del 1978 )) (a).                 ))
((  2-bis.    Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto   ))
(( successiva alla data di entrata in vigore della legge di        ))
(( conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla ))
(( determinazione del canone, il contratto stesso e' prorogato di  ))
(( diritto per due anni.                                           ))
 
             (a)  La  legge  n.  392/1978  reca  la  disciplina delle
          locazioni di immobili urbani. Si  trascrive  il  testo  del
          relativo  art.  12, come modificato dall'art. 1 del D.L. 13
          settembre 1991,  n.  299,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 1991, n. 363:
             "Art.  12  (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di
          abitazione). - Il canone di locazione e sublocazione  degli
          immobili  adibiti ad uso di abitazione non puo' superare il
          3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
             Il valore locativo  e'  costituito  dal  prodotto  della
          superficie   convenzionale   dell'immobile   per  il  costo
          unitario di produzione del medesimo.
             Il costo unitario di produzione e' pari  al  costo  base
          moltiplicato   per   i   coefficienti  correttivi  indicati
          nell'art. 15.
             Gli elementi  che  concorrono  alla  determinazione  del
          canone  di  affitto,  accertati dalle parti, vanno indicati
          nel contratto di locazione.
             Se  l'immobile  locato  e'  completamente  arredato  con
          mobili forniti dal locatore e  idonei,  per  consistenza  e
          qualita', all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi
          dei  commi  precedenti  puo'  essere  maggiorato fino ad un
          massimo del 30 per cento".
             Gli articoli  successivi  (articoli  13-25)  riguardano,
          rispettivamente,  la  superficie  convenzionale;  il  costo
          base;  i  coefficienti  correttivi  del  costo   base;   la
          tipologia;  la  classe demografica dei comuni; l'ubicazione
          degli immobili; il livello  di  piano;  la  vetusta'  degli
          immobili;  lo  stato  di  conservazione e manutenzione; gli
          immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975; le  riparazioni
          straordinarie; l'aggiornamento del canone (v. l'art. 24 qui
          appresso); l'adeguamento del canone.
             Si   trascrive,  inoltre  nell'ordine,  il  testo  degli
          articoli 24, 29, 30 e 59 della medesima legge n. 392/1978:
             "Art. 24 (Aggiornamento del canone). - Per gli  immobili
          adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito
          ai  sensi degli articoli da 12 a 23 e' aggiornato ogni anno
          in misura pari al 75 per cento della variazione,  accertata
          dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatasi  nell'anno
          precedente.
             L'aggiornamento   del   canone   decorrera'   dal   mese
          successivo a quello in cui ne  viene  fatta  richiesta  con
          lettera raccomandata".
             "Art.  29  (Diniego  di  rinnovazione del contratto alla
          prima  scadenza).  -  Il  diniego  della  rinnovazione  del
          contratto   alla   prima   scadenza   di  cui  all'articolo
          precedente e' consentito al locatore ove egli intenda:
               a) adibire l'immobile  al  abitazione  propria  o  del
          coniuge  o  dei  parenti  entro  il  secondo grado in linea
          retta;
               b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio  o  da
          parte  del  coniuge o dei parenti entro il secondo grado in
          linea retta, di una delle attivita' indicate  nell'art.  27
          o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici
          o  di diritto pubblico, all'esercizio di attivita' tendenti
          al conseguimento delle loro finalita' istituzionali;
               c)  demolire  l'immobile  per   ricostruirlo,   ovvero
          procedere  alla  sua  integrale ristrutturazione o completo
          restauro, ovvero eseguire su di esso  un  intervento  sulla
          base  di un programma comunale pluriennale di attuazione ai
          sensi delle leggi vigenti. Nei casi  suddetti  il  possesso
          della  prescritta  licenza  o concessione e' condizione per
          l'azione di rilascio;  gli  effetti  del  provvedimento  di
          rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano
          scaduti  i  termini  della  licenza  o  della concessione e
          quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
               d) ristrutturare l'immobile  al  fine  di  rendere  la
          superficie  dei  locali  adibiti  alla  vendita  conforme a
          quanto previsto nell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n.
          426, e ai relativi piani comunali, sempre che le  opere  da
          effettuarsi   rendano   incompatibile   la  permanenza  del
          conduttore  nell'immobile.  Anche  in  tal caso il possesso
          della prescritta licenza o concessione  e'  condizione  per
          l'azione  di  rilascio;  gli  effetti  del provvedimento di
          rilascio  si  risolvono  alle  condizioni  previste   nella
          precedente lettera c).
             Per  le  locazioni  di immobili adibiti all'esercizio di
          albergo, pensione  o  locanda,  anche  se  ammobiliati,  il
          locatore  puo'  negare  la rinnovazione del contratto nelle
          ipotesi previste dall'art. 7 della legge 2 marzo  1963,  n.
          191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno
          1967,  n. 460, convertito con modificazioni, nella legge 28
          luglio 1967, n. 628,  qualora  l'immobile  sia  oggetto  di
          intervento  sulla base di un programma comunale pluriennale
          di attuazione  ai  sensi  delle  leggi  vigenti.  Nei  casi
          suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione
          e'  condizione  per  l'azione  di rilascio. Gli effetti del
          provvedimento di  rilascio  si  risolvono  alle  condizioni
          previste  nella  precedente  lettera  c).  Il locatore puo'
          altresi'  negare  la  rinnovazione  se  intende  esercitare
          personalmente  nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge
          o da parenti entro il  secondo  grado  in  linea  retta  la
          medesima    attivita'    del   conduttore,   osservate   le
          disposizioni di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n.
          191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno
          1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28
          luglio 1967, n. 628.
             Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore,  a  pena
          di  decadenza,  deve  dichiarare  la  propria  volonta'  di
          conseguire, alla scadenza del contratto, la  disponibilita'
          dell'immobile   locato;   tale  dichiarazione  deve  essere
          effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o  18  mesi
          prima  della scadenza, rispettivamente per le attivita' in-
          dicate nei commi primo e secondo  dell'art.  27  e  per  le
          attivita' alberghiere.
             Nella  comunicazione  deve essere specificato, a pena di
          nullita', il motivo tra quelli tassativamente indicati  nei
          commi precedenti, sul quale la disdetta e' fondata.
             Se  il  locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai
          precedenti commi il contratto s'intende rinnovato  a  norma
          dell'articolo precedente".
             "Art.  30.  (come  modificato dall'art. 6 della legge 30
          luglio  1984,  n.  399)  (Procedura  per  il  rilascio).  -
          Avvenuta  la  comunicazione di cui al terzo comma dell'art.
          29 e  prima  della  data  per  la  quale  e'  richiesta  la
          disponibilita'  ovvero quando tale data sia trascorsa senza
          che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il  locatore
          puo'  convenire  in  giudizio  il conduttore, osservando le
          norme previste dall'art. 46.
             Competente  per  territorio  e'  il  giudice  nella  cui
          circoscrizione  e' posto l'immobile. Sono nulle le clausole
          derogative dalla competenza per territorio.
             Alla prima udienza, se il convenuto  compare  e  non  si
          oppone,  il  giudice  ad  istanza  del  locatore, pronunzia
          ordinanza  di  rilascio  per  la  scadenza  di   cui   alla
          comunicazione prevista dall'art. 29.
             L'ordinanza  costituisce titolo esecutivo e definisce il
          giudizio.
             Nel  caso  di  opposizione  del  convenuto  il   giudice
          esperisce il tentativo di conciliazione.
             Se   il  tentativo  riesce  viene  redatto  verbale  che
          costituisce titolo esecutivo. In  caso  contrario  o  nella
          contumacia del convenuto si procede a norma dell'art. 420 e
          seguenti del codice di procedura civile.
             Il  giudice,  su  istanza  del  ricorrente,  alla  prima
          udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate  le
          ragioni  addotte  dalle  parti  e  le  prove raccolte, puo'
          disporre   il   rilascio   dell'immobile   con    ordinanza
          costituente titolo esecutivo".
             "Art.  59  (Recesso  del  locatore).  -  Nei casi di cui
          all'articolo precedente il locatore puo' recedere  in  ogni
          momento  dal  contratto dandone comunicazione al conduttore
          mediante lettera raccomandata e con un preavviso di  almeno
          sei mesi:
              1)  quando  abbia  la  necessita', verificatasi dopo la
          costituzione   del   rapporto   locatizio,   di   destinare
          l'immobile  ad  uso  abitativo,  commerciale, artigianale o
          professionale proprio, del coniuge o dei parenti  in  linea
          retta entro il secondo grado;
              2)   quando,   volendo   disporre   dell'immobile   per
          abitazione propria, del coniuge o  dei  propri  parenti  in
          linea   retta   fino   al   secondo  grado  oppure  quando,
          trattandosi di  ente  pubblico  o  comunque  con  finalita'
          pubbliche,   sociali,   mutualistiche,   cooperativistiche,
          assistenziali o di culto che voglia disporre  dell'immobile
          per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore
          altro  immobile  idoneo  per  cui  sia  dovuto un canone di
          locazione  proporzionato  alle  condizioni  del  conduttore
          medesimo  e  comunque  non  superiore  del  20 per cento al
          canone del precedente immobile e assuma  a  suo  carico  le
          spese  di  trasloco.  Quando  l'opposizione  del conduttore
          all'azione del locatore risulti  infondata,  questi  potra'
          essere esonerato dalle spese di trasloco;
              3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio
          gravemente  danneggiato  che debba essere ricostruito o del
          quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza
          del conduttore impedisca  di  compiere  gli  indispensabili
          lavori;
              4)   quando   il   proprietario   intenda   demolire  o
          trasformare notevolmente  l'ommobile  locato  per  eseguire
          nuove  costruzioni  o,  trattandosi  di  appartamento  sito
          all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a
          norma di legge, e  per  eseguirle  sia  indispensabile  per
          ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;
              5)  quando l'immobile locato sia di interesse artistico
          o storico, ai sensi della legge 1 giugno  1939,  n.  1089,
          nel  caso  in  cui  la competente sovraintendenza riconosca
          necessario ed  urgente  che  si  proceda  a  riparazioni  o
          restauri,  la  cui  esecuzione  sia  resa impossibile dallo
          stato di occupazione dell'immobile;
              6)   quando   il  conduttore  puo'  disporre  di  altra
          abitazione idonea alle  proprie  esigenze  familiari  nello
          stesso comune ovvero in un comune confinante;
              7)  quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente
          l'immobile,  non  lo   occupa   nemmeno   in   parte,   con
          continuita'.  Si  presume  l'esistenza  della  sublocazione
          quando l'immobile risulta occupato da persone che non  sono
          alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo leg-
          ate  da vincoli di parentela o di affinita' entro il quarto
          grado,  salvo  che  si  tratti  di  ospiti  transitori.  La
          presunzione  non si applica nei confronti delle persone che
          si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore;
              8) quando il conduttore  non  occupa  continuativamente
          l'immobile senza giustificato motivo.
             Nelle  ipotesi  di  cui ai numeri 4) e 5) del precedente
          comma,  il  possesso  della  licenza   o   concessione   e'
          condizione  per  l'azione  di  rilascio.  Gli  effetti  del
          provvedimento di  rilascio  si  risolvono  alle  condizioni
          previste nella lettera c) dell'art. 29.
             Alla   procedura   per   il  rilascio  dell'immobile  si
          applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56".
             Con riferimento  all'art.  30  soprariportato  si  tenga
          presente che l'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353
          (Provvedimenti  urgenti  per  il  processo  civile), la cui
          entrata  in  vigore  e'  prevista  al  1   gennaio   1993,
          sostituisce,  nel  primo  comma,  le parole: "osservando le
          norme previste dall'art. 46" con le parole: "osservando  le
          norme  previste  dall'art.  447-bis del codice di procedura
          civile" e abroga il secondo comma (originariamente terzo).
             Con riferimento all'art. 59 sopratrascritto  si  precisa
          che  la  Corte  costituzionale, con sentenze 22-27 febbraio
          1980, n. 22 ( Gazzetta Ufficiale n. 64, del 5  marzo  1980,
          ediz.  spec.)  e  15-28  luglio  1983,  n.  250  ( Gazzetta
          Ufficiale n. 212 del 3 agosto  1983,  ediz.  spec.)  ne  ha
          dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dei numeri da 1
          a 8 nei sensi di cui in motivazione.