Art. 11. 1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 (a), concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreche', alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilita' e sia stata presentata domanda per l'accatastamento. (( 2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi )) (( fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati )) (( successivamente alla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza )) (( delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori )) (( maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le )) (( loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in )) (( deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978 (a). La )) (( disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo )) (( limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facolta' )) (( di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli )) (( intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso )) (( le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della )) (( citata legge n. 392 del 1978 (a). Resta ferma l'applicazione, )) (( per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 )) (( e 30 della citata legge n. 392 del 1978 )) (a). )) (( 2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto )) (( successiva alla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla )) (( determinazione del canone, il contratto stesso e' prorogato di )) (( diritto per due anni. ))
(a) La legge n. 392/1978 reca la disciplina delle locazioni di immobili urbani. Si trascrive il testo del relativo art. 12, come modificato dall'art. 1 del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363: "Art. 12 (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione). - Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo' superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato. Il valore locativo e' costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo. Il costo unitario di produzione e' pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'art. 15. Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. Se l'immobile locato e' completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita', all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti puo' essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento". Gli articoli successivi (articoli 13-25) riguardano, rispettivamente, la superficie convenzionale; il costo base; i coefficienti correttivi del costo base; la tipologia; la classe demografica dei comuni; l'ubicazione degli immobili; il livello di piano; la vetusta' degli immobili; lo stato di conservazione e manutenzione; gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975; le riparazioni straordinarie; l'aggiornamento del canone (v. l'art. 24 qui appresso); l'adeguamento del canone. Si trascrive, inoltre nell'ordine, il testo degli articoli 24, 29, 30 e 59 della medesima legge n. 392/1978: "Art. 24 (Aggiornamento del canone). - Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 e' aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone decorrera' dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata". "Art. 29 (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). - Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente e' consentito al locatore ove egli intenda: a) adibire l'immobile al abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attivita' indicate nell'art. 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attivita' tendenti al conseguimento delle loro finalita' istituzionali; c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione e' condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta; d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione e' condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore puo' negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione e' condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore puo' altresi' negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attivita' del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628. Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volonta' di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilita' dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attivita' in- dicate nei commi primo e secondo dell'art. 27 e per le attivita' alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullita', il motivo tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta e' fondata. Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente". "Art. 30. (come modificato dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399) (Procedura per il rilascio). - Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 29 e prima della data per la quale e' richiesta la disponibilita' ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore puo' convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 46. Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio. Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'art. 29. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio. Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione. Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell'art. 420 e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, puo' disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo". "Art. 59 (Recesso del locatore). - Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore puo' recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1) quando abbia la necessita', verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; 2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potra' essere esonerato dalle spese di trasloco; 3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori; 4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'ommobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso; 5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile; 6) quando il conduttore puo' disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante; 7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuita'. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo leg- ate da vincoli di parentela o di affinita' entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore; 8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo. Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione e' condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell'art. 29. Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56". Con riferimento all'art. 30 soprariportato si tenga presente che l'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), la cui entrata in vigore e' prevista al 1 gennaio 1993, sostituisce, nel primo comma, le parole: "osservando le norme previste dall'art. 46" con le parole: "osservando le norme previste dall'art. 447-bis del codice di procedura civile" e abroga il secondo comma (originariamente terzo). Con riferimento all'art. 59 sopratrascritto si precisa che la Corte costituzionale, con sentenze 22-27 febbraio 1980, n. 22 ( Gazzetta Ufficiale n. 64, del 5 marzo 1980, ediz. spec.) e 15-28 luglio 1983, n. 250 ( Gazzetta Ufficiale n. 212 del 3 agosto 1983, ediz. spec.) ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei numeri da 1 a 8 nei sensi di cui in motivazione.