Art. 11 
Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
e di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
                             conducente 
 
  1. I  veicoli  o  natanti  adibiti  al  servizio  di  taxi  possono
circolare  e  sostare  liberamente  secondo  quanto   stabilito   dai
regolamenti comunali. 
  2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio  del  servizio  sono
effettuati con partenza dal territorio del comune che  ha  rilasciato
la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del  conducente
per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale,  fatto
salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 
  3. Nel servizio di noleggio con conducente,  esercito  a  mezzo  di
autovetture, e' vietata la sosta in  posteggio  di  stazionamento  su
suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio  di  taxi.  E'
tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali  e  delle  altre
facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e  altri  servizi
pubblici. 
  4. Le prenotazioni di trasporto per il  servizio  di  noleggio  con
conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. 
  5. I comuni in cui non e' esercito  il  servizio  di  taxi  possono
autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di  noleggio  con
conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio
di taxi. 
  6.  I  comuni,  ferme  restando  le  attribuzioni  delle  autorita'
competenti  in  materia  di  circolazione  negli   ambiti   portuali,
aeroportuali e  ferroviari,  ed  in  accordo  con  le  organizzazioni
sindacali  di  categoria  dei  comparti  del  trasporto  di  persone,
possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3,
purche' la sosta avvenga in  aree  diverse  da  quelle  destinate  al
servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte,  delimitate
e individuate come rimessa. 
  7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei
varchi prospicienti il transito dei passeggeri.