Art. 11. 
             Strutture operative nazionali del Servizio 
  1.  Costituiscono  strutture  operative  nazionali   del   Servizio
nazionale della protezione civile: 
   a) il Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  quale  componente
fondamentale della protezione civile; 
   b) le Forze armate; 
   c) le Forze di polizia; 
   d) il Corpo forestale dello Stato; 
   e) i Servizi tecnici nazionali; 
   f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di  cui  all'articolo
17,  l'Istituto  nazionale  di  geofisica  ed  altre  istituzioni  di
ricerca; 
   g) la Croce rossa italiana; 
   h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
   i) le organizzazioni di volontariato; 
   l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 
  2. In base ai criteri determinati  dal  Consiglio  nazionale  della
protezione civile,  le  strutture  operative  nazionali  svolgono,  a
richiesta del Dipartimento  della  protezione  civile,  le  attivita'
previste  dalla  presente  legge  nonche'  compiti  di   supporto   e
consulenza  per  tutte  le  amministrazioni  componenti  il  Servizio
nazionale della protezione civile. 
  3. Le norme volte a  disciplinare  le  forme  di  partecipazione  e
collaborazione  delle  strutture  operative  nazionali  al   Servizio
nazionale della protezione civile sono emanate secondo  le  procedure
di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  4. Con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a  compiti
determinati,  le  ulteriori  norme  regolamentari  per  l'adeguamento
dell'organizzazione  e  delle  funzioni  delle  strutture   operative
nazionali alle esigenze di protezione civile. 
 
          Nota all'articolo 11:
            - Per quanto riguarda il comma 1 dell'art. 17 della legge
          n.  400/1988 si veda la seconda nota all'art. 6.