Art. 11. 
                       Raccolta del risparmio 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  e'  raccolta  del
risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia  sotto
forma di depositi sia sotto altra forma. 
  2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti
diversi dalle banche. 
  3.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con  riguardo
all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base  ai  quali
non  costituisce  raccolta  del  risparmio  tra  il  pubblico  quella
effettuata: 
    a) presso soci e dipendenti; 
    b) presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da  una  stessa
controllante. 
  4. Il divieto del comma 2 non si applica: 
    a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai  quali
aderiscono  uno  o  piu'  Stati  comunitari,   agli   enti   pubblici
territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base
agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; 
    b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri  abilitati  da
speciali disposizioni del diritto italiano; 
    c) alle societa' per azioni e in accomandita per  azioni  per  la
raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile,  mediante
l'emissione di obbligazioni; 
    d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in  un  mercato
regolamentato per  la  raccolta  effettuata,  mediante  titoli  anche
obbligazionari, nel rispetto dei limiti e dei criteri  stabiliti  dal
CICR avendo riguardo anche all'attivita'  dell'emittente  a  fini  di
tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art.  10.
Le disposizioni del CICR possono  derogare  ai  limiti  previsti  dal
primo comma dell'art. 2410 del codice civile. Il  CICR,  su  proposta
formulata dalla  Banca  d'Italia  sentita  la  CONSOB,  individua  le
caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli  mediante  i
quali la raccolta puo' essere effettuata; 
    e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti
sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano  attivita'
assicurativa o finanziaria, nel rispetto dei  limiti  e  dei  criteri
stabiliti  dal  CICR,  anche  con   riguardo   all'attivita'   svolta
dall'emittente. Il CICR individua le  categorie  di  enti  finanziari
tramite i quali la raccolta puo' essere effettuata; 
    f) agli enti sottoposti a  forme  di  vigilanza  prudenziale  che
svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi
specificamente consentita da disposizioni di legge. 
  5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c),  d),  e)  e  f)  sono
comunque precluse la raccolta di  fondi  a  vista  e  ogni  forma  di
raccolta  collegata  all'emissione  o  alla  gestione  di  mezzi   di
pagamento.