Art. 11
(Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli
relativi)
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono
affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1
comma 1, o per esso a un terzo, aventi i requisiti definiti alla
lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'.
2. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici
individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita'
immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla
figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi
previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilita'
limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico
ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale
superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano
destinati esclusivamente ad edifici di proprieta' pubblica od
esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei
requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico" e' dimostrato mediante
l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei
costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti
termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante
l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita' Europee, oppure
mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN
29.000.
4. Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono
essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e
CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno salvo
indicazioni piu' restrittive delle suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza
sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" prescritto
dal comma 9.
6. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico appone la firma sul "libretto di centrale" o
sul "libretto d'impianto" di cui al comma 9 per accettazione della
funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici e' tra l'altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata
giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti
consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali e' fatto obbligo
all'occupante l'unita' immobiliare di affidare la manutenzione
dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda ai requisiti
di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non possegga esso stesso
i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti, nel caso specifico di
impianti termici individuali, si intende sussistano, tra l'altro, per
i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46.
La figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si
identifica con l'occupante o, su delega di questo, con il soggetto
cui e' affidata la manutenzione dell'impianto, fermo restando che
l'occupante stesso assume in maniera esclusiva le responsabilita' di
cui al comma 7. Al termine dell'occupazione e' fatto obbligo
all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il
"libretto di impianto" prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a
35 kW devono essere muniti di un "libretto di centrale" conforme
all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con
potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un
"libretto di impianto" conforme all'allegato G al presente
regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di
cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova installazione o da ristrutturare e, per impianti
termici individuali anche in caso di sostituzione di generatori di
calore, deve essere effettuata da un installatore che possegga i
requisiti richiesti per l'installazione e manutenzione degli impianti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990, n.
46. La compilazione iniziale del libretto per impianti esistenti
all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonche' la
compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento e' effettuata dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli
riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di
cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno,
normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori
di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno
con periodicita' biennale per i generatori di calore con potenza
nominale inferiore, ferma reatando la periodicita' almeno annuale
delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di
generatori di calore con potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW e' inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla meta' del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale della
potenza termica del focolare, in confomita' a norme tecniche UNI che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi
trenta giorni, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a quattro punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale
indicato al punto 1 dell'allegato E;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a un
punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E;
c) per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore
minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato
al punto 2 dell'allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a tre
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di
combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato
E.
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere
ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di
rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14
e' prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:
+---------------------+-------------------+
|potenza nominale |termini |
+---------------------+-------------------+
| |entro il 30 |
|350 kW e oltre |settembre 1994 |
+---------------------+-------------------+
|inferiore a 350 kW | |
|per zone climatiche |entro il 30 |
|E, F |settembre 1995 |
+---------------------+-------------------+
|inferiore a 350 kW | |
|per le restanti zone |entro il 30 |
|climatiche |settembre 1996 |
+---------------------+-------------------+
I generatori di calore installati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le
operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del
comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di
manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a
partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono
comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle
lettere e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione
invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di
macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e
sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di
cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al
servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli
impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi,
devono essere muniti di "libretto di centrale" predisposto, secondo
la specificita' del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per
gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione; detto libretto dovra' contenere oltre alla descrizione
dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a
verifica, i limiti di accettabilita' di detti elementi in conformita'
alle leggi vigenti, la periodicita' prevista per le verifiche; un
apposito spazio dovra' inoltre essere riservato all'annotazione degli
interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad
eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterra'
alle relative disposizioni gia' previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni
con piu' di quarantamila abitanti e le provincie per la restante
parte del territorio effettuano, con cadenza almeno biennale e con
onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad
accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio
dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere
segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente
previsti.
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di
cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare
con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi non svolgano nel contempo funzione di responsabile
dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sottoposti
a controllo. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, fornisce
agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente
regolamento, in alternativa alle procedure di controllo di cui ai
commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono, con proprio
provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA,
stabilire che i controlli ordinari biennali si intendano effettuati
nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi
responsabili dell'esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano,
entro termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita
dichiarazione, con firma autenticata e con connessa assunzione di
responsabilita', attestante il rispetto delle norme del presente
regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima
delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora
ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque effettuare
verifiche a campione ai fini del riscontro della veridicita' delle
dichiarazioni pervenute, devono altresi' provvedere per tutti gli
impianti termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di cui
sopra a controlli nei termini previsti dal comma 18. La fase
transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due
anni per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 350
kW, i quattro anni per gli impianti termici centralizzati di potenza
inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole
unita' immobiliari.
Note all'art. 11:
- Il testo del comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 e' il seguente: "Il proprietario o
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se
ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a
quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, e' punito con
la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione
e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui
venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4
del medesimo art. 31, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del
contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello
stesso".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5
marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti),
e' il seguente (per i requisiti richiesti ai fini della
manutenzione ed installazione di detti impianti si veda in
nota all'art. 5, comma 14):
"1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i
seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso
civile:
a)-b) (omissis);
c) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura
o specie".
- Per il testo dell'art. 31, comma 3, della legge n.
10/1991 si veda in nota all'art. 9.