Art. 11 
(Esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici   e   controlli
                              relativi) 
 
  1. L'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  termici  sono
affidati al proprietario, definito come alla lettera j)  dell'art.  1
comma 1, o per esso a un terzo,  aventi  i  requisiti  definiti  alla
lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'. 
  2. Nel caso  di  unita'  immobiliari  dotate  di  impianti  termici
individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita'
immobiliare stessa subentra, per  la  durata  dell'occupazione,  alla
figura  del  proprietario,  nell'onere  di  adempiere  agli  obblighi
previsti dal presente regolamento e  nelle  connesse  responsabilita'
limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto  termico
ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12. 
  3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza  nominale
superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano
destinati  esclusivamente  ad  edifici  di  proprieta'  pubblica   od
esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico,  il  possesso  dei
requisiti richiesti al "terzo  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione   dell'impianto   termico"   e'   dimostrato    mediante
l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica  amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio,  l'albo  nazionale  dei
costruttori  -  categoria  gestione  e  manutenzione  degli  impianti
termici  di  ventilazione  e  di  condizionamento,  oppure   mediante
l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita'  Europee,  oppure
mediante accreditamento del soggetto ai  sensi  delle  norme  UNI  EN
29.000. 
  4. Le  operazioni  di  manutenzione  dell'impianto  termico  devono
essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e
CEI  e  devono  essere  effettuate  almeno  una  volta  l'anno  salvo
indicazioni piu' restrittive delle suddette normative. 
  5.  Il  nominativo  del   responsabile   dell'esercizio   e   della
manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza
sul "libretto di centrale" o sul "libretto  di  impianto"  prescritto
dal comma 9. 
  6.   Il   responsabile   dell'esercizio   e   della    manutenzione
dell'impianto termico appone la firma sul "libretto  di  centrale"  o
sul "libretto d'impianto" di cui al comma 9  per  accettazione  della
funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto  delle  sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10. 
  7.  Il  responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione  degli
impianti termici e' tra l'altro tenuto: 
    - al rispetto del periodo annuale di esercizio; 
    - all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti  della  durata
giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9; 
    - al mantenimento  della  temperatura  ambiente  entro  i  limiti
consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4. 
  8. Nel caso  di  impianti  termici  individuali  e'  fatto  obbligo
all'occupante  l'unita'  immobiliare  di  affidare  la   manutenzione
dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda ai  requisiti
di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non possegga esso  stesso
i requisiti ivi richiesti. Tali  requisiti,  nel  caso  specifico  di
impianti termici individuali, si intende sussistano, tra l'altro, per
i  soggetti  abilitati  alla  manutenzione  degli  impianti  di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46.
La figura del responsabile dell'esercizio  e  della  manutenzione  si
identifica con l'occupante o, su delega di questo,  con  il  soggetto
cui e' affidata la manutenzione  dell'impianto,  fermo  restando  che
l'occupante stesso assume in maniera esclusiva le responsabilita'  di
cui  al  comma  7.  Al  termine  dell'occupazione  e'  fatto  obbligo
all'occupante di consegnare  al  proprietario  o  al  subentrante  il
"libretto di impianto" prescritto al comma 9. 
  9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o  uguale  a
35 kW devono essere muniti di  un  "libretto  di  centrale"  conforme
all'allegato F al presente  regolamento;  gli  impianti  termici  con
potenza nominale inferiore  a  35  kW  devono  essere  muniti  di  un
"libretto  di  impianto"  conforme   all'allegato   G   al   presente
regolamento. 
  10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di
cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con proprio decreto. 
  11. La compilazione iniziale del  libretto  nel  caso  di  impianti
termici di nuova installazione o da  ristrutturare  e,  per  impianti
termici individuali anche in caso di sostituzione  di  generatori  di
calore, deve essere effettuata da  un  installatore  che  possegga  i
requisiti richiesti per l'installazione e manutenzione degli impianti
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5 marzo  1990,  n.
46. La compilazione iniziale  del  libretto  per  impianti  esistenti
all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento  nonche'  la
compilazione  per  le  verifiche  periodiche  previste  dal  presente
regolamento e' effettuata dal  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione dell'impianto termico. 
  12. Gli elementi da sottoporre a  verifica  periodica  sono  quelli
riportati sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto"  di
cui al comma 9. 
  Le suddette verifiche vanno effettuate  almeno  una  volta  l'anno,
normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori
di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35  kW  e  almeno
con periodicita' biennale per i  generatori  di  calore  con  potenza
nominale inferiore, ferma reatando  la  periodicita'  almeno  annuale
delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4. 
  13. Per le centrali termiche dotate di generatore di  calore  o  di
generatori  di  calore  con  potenza  termica  nominale   complessiva
maggiore o  uguale  a  350  kW  e'  inoltre  prescritta  una  seconda
determinazione del  solo  rendimento  di  combustione  da  effettuare
normalmente alla meta' del periodo di riscaldamento. 
  14.  Il  rendimento  di  combustione,  rilevato  nel  corso   delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale  della
potenza termica del focolare, in confomita' a norme tecniche UNI  che
verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  i  successivi
trenta giorni, deve risultare: 
    a)  per  i  generatori  di  calore  ad  acqua  calda   installati
antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento: non inferiore a quattro punti  percentuali  rispetto  al
valore minimo del rendimento  termico  utile  alla  potenza  nominale
indicato al punto 1 dell'allegato E; 
    b) per i generatori di calore  ad  acqua  calda  installati  dopo
l'entrata in vigore del presente  regolamento:  non  inferiore  a  un
punto percentuale rispetto al valore minimo  del  rendimento  termico
utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E; 
    c)  per  generatori  di   calore   ad   aria   calda   installati
antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore
minimo del rendimento di combustione alla potenza  nominale  indicato
al punto 2 dell'allegato E; 
    d) per  generatori  di  calore  ad  aria  calda  installati  dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento:  non  inferiore  a  tre
punti  percentuali  rispetto  al  valore  minimo  del  rendimento  di
combustione alla potenza nominale indicato al punto  2  dell'allegato
E. 
  15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere
ricondotti  mediante  operazioni  di  manutenzione   ai   valori   di
rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma  14
e' prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati: 
 
 
             +---------------------+-------------------+
             |potenza nominale     |termini            |
             +---------------------+-------------------+
             |                     |entro il 30        |
             |350 kW e oltre       |settembre 1994     |
             +---------------------+-------------------+
             |inferiore a 350 kW   |                   |
             |per zone climatiche  |entro il 30        |
             |E, F                 |settembre 1995     |
             +---------------------+-------------------+
             |inferiore a 350 kW   |                   |
             |per le restanti zone |entro il 30        |
             |climatiche           |settembre 1996     |
             +---------------------+-------------------+
 
 
I generatori  di  calore  installati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento per i  quali,  durante  le
operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati  rendimenti
di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e  d)  del
comma 14, non riconducibili a  tali  valori  mediante  operazioni  di
manutenzione, devono essere sostituiti  entro  300  giorni  solari  a
partire dalla data della verifica. 
 
  16. I generatori di calore per i quali, durante  le  operazioni  di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma  14,  sono
comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle
lettere e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 9. 
  17.  Gli  impianti  termici  che  provvedono  alla  climatizzazione
invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante  l'adozione  di
macchine e sistemi diversi  dai  generatori  di  calore,  macchine  e
sistemi  quali  ad  esempio  le  pompe  di  calore,  le  centrali  di
cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al
servizio  delle  utenze  degli  impianti  di  teleriscaldamento,  gli
impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi,
devono essere muniti di "libretto di centrale"  predisposto,  secondo
la specificita' del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per
gli impianti  esistenti,  dal  responsabile  dell'esercizio  e  della
manutenzione; detto libretto dovra' contenere oltre alla  descrizione
dell'impianto  stesso,  l'elenco  degli  elementi  da  sottoporre   a
verifica, i limiti di accettabilita' di detti elementi in conformita'
alle leggi vigenti, la periodicita' prevista  per  le  verifiche;  un
apposito spazio dovra' inoltre essere riservato all'annotazione degli
interventi di manutenzione straordinaria. Per la  parte  relativa  ad
eventuali generatori di calore il libretto di  centrale  si  atterra'
alle relative disposizioni gia' previste nel presente regolamento. 
  18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge  10/1991,  i  comuni
con piu' di quarantamila abitanti e  le  provincie  per  la  restante
parte del territorio effettuano, con cadenza almeno  biennale  e  con
onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni
aventi  specifica  competenza  tecnica,  i  controlli  necessari   ad
accertare  l'effettivo  stato  di   manutenzione   e   di   esercizio
dell'impianto termico.  I  risultati  dei  controlli  eseguiti  sugli
impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere
segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi  appositamente
previsti. 
  19. In caso di affidamento ad organismi esterni  dei  controlli  di
cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare
con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi  non  svolgano   nel   contempo   funzione   di   responsabile
dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sottoposti
a controllo. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo  di  programma  con  il
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato,  fornisce
agli  Enti  locali  che  ne   facciano   richiesta   assistenza   per
l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei predetti organismi. 
  20. In una prima fase  transitoria  di  applicazione  del  presente
regolamento, in alternativa alle procedure di  controllo  di  cui  ai
commi 18 e 19, gli Enti di cui  al  comma  18  possono,  con  proprio
provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate,  al  Ministero
dell'Industria,  del  Commercio  e   dell'Artigianato   e   all'ENEA,
stabilire che i controlli ordinari biennali si  intendano  effettuati
nei casi in cui i  proprietari  degli  impianti  termici  o  i  terzi
responsabili dell'esercizio e manutenzione degli stessi  trasmettano,
entro  termini  stabiliti  dal   provvedimento   medesimo,   apposita
dichiarazione, con firma autenticata e  con  connessa  assunzione  di
responsabilita', attestante il  rispetto  delle  norme  del  presente
regolamento, con particolare  riferimento  ai  risultati  dell'ultima
delle verifiche periodiche di cui al  comma  12.  Gli  Enti,  qualora
ricorrano a tale  forma  di  controllo,  devono  comunque  effettuare
verifiche a campione ai fini del riscontro  della  veridicita'  delle
dichiarazioni pervenute, devono altresi'  provvedere  per  tutti  gli
impianti termici per i quali risulti omessa la dichiarazione  di  cui
sopra a  controlli  nei  termini  previsti  dal  comma  18.  La  fase
transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due
anni per gli impianti termici con potenza superiore o  uguale  a  350
kW, i quattro anni per gli impianti termici centralizzati di  potenza
inferiore a 350 kW ed i sei anni per gli impianti termici per singole
unita' immobiliari. 
 
          Note all'art. 11: 
          - Il testo del comma 5 dell'art. 34 della legge  9  gennaio
          1991,  n.  10  e'   il   seguente:   "Il   proprietario   o
          l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se
          ne e' assunta  la  responsabilita',  che  non  ottempera  a
          quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, e'  punito  con
          la sanzione amministrativa non inferiore a lire un  milione
          e non superiore a lire cinque  milioni.  Nel  caso  in  cui
          venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma  4
          del medesimo art. 31, le parti sono punite  ognuna  con  la
          sanzione amministrativa pari a un  terzo  dell'importo  del
          contratto  sottoscritto,  fatta  salva  la  nullita'  dello
          stesso". 
          - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge  5
          marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli  impianti),
          e' il seguente (per i requisiti  richiesti  ai  fini  della
          manutenzione ed installazione di detti impianti si veda  in
          nota all'art. 5, comma 14): 
          "1. Sono soggetti all'applicazione della presente  legge  i
          seguenti impianti relativi  agli  edifici  adibiti  ad  uso
          civile: 
          a)-b) (omissis); 
          c) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati
          da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura
          o specie". 
          - Per il testo  dell'art.  31,  comma  3,  della  legge  n.
          10/1991 si veda in nota all'art. 9.