Art. 11.
                     (Previdenza e assistenza).
 
1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, nel termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede  al
riordinamento  dei  procedimenti  in  materia  di invalidita' civile,
cecita' civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b)  distinzione  del  procedimento  di  accertamento  sanitario   dal
procedimento  per  la concessione delle provvidenze, con attribuzione
della rispettiva competenza alle  commissioni  mediche  di  cui  alla
legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
c)  soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le  provvidenze  in
favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facolta' dell'invalido convocato per accertamenti
sanitari  di  motivare  la  propria  impossibilita' a rispondere e di
indicare la data in cui puo' effettuarsi visita domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge  incompatibili  con  il
regolamento  di  cui  al  comma 1 ha effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso.
3. In attesa di una  organica  revisione  della  materia,  le  unita'
sanitarie  locali  competenti,  entro il 30 giugno 1994, informano il
prefetto in ordine alla  consistenza  numerica  e  allo  stato  delle
domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al
comma  1  e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per
lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il  prefetto
nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994,
invia  al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa
lo stato amministrativo delle pratiche  inerenti  l'erogazione  delle
provvidenze.
4.  La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra
del  Ministero  del  tesoro  procede  a  verifiche  programmate,   da
effettuare  anche  senza preavviso, con riferimento privilegiato alle
zone a piu' alta densita'  di  beneficiari  di  pensioni,  assegni  e
indennita'.   Nel  caso  di  accertata  insussistenza  dei  requisiti
prescritti per il godimento dei benefici, e se  il  beneficiario  non
rinuncia  a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a
ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data
stessa. In tale  ultimo  caso,  ove  in  ragione  o  sulla  base  dei
requisiti  insussistenti  il  beneficiario  sia  stato assunto presso
pubbliche amministrazioni o enti e imprese private,  il  rapporto  di
lavoro  e'  risolto  di  diritto  a  decorrere  dall'accertamento  di
insussistenza.
5. Con decorrenza dal 1  gennaio  1994,  ferma  restando  la  vigente
disciplina  in  materia  di  perequazione  automatica  delle pensioni
previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari  o
inferiore  a  lire  1.000.000  lorde  mensili,  un  ulteriore aumento
corrispondente  allo  scostamento  tra  il  valore   di   3,5   punti
percentuali  di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992,  n.  438,  e  il  valore  accertato  della  variazione
dell'indice  medio  annuo  dei  prezzi  al  consumo delle famiglie di
operai e impiegati calcolato  dall'ISTAT  per  l'anno  1993  rispetto
all'anno  precedente.  Le  pensioni il cui ammontare risulti compreso
tra lire 1.000.000  lorde  mensili  e  tale  importo  maggiorato  del
predetto   aumento   sono  aumentate  fino  a  raggiungere  l'importo
maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1 gennaio 1994  e'
corrispondentemente   aumentato  l'importo  mensile  del  trattamento
minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1  luglio,  sono
attribuiti   gli   aumenti   dei  trattamenti  pensionistici  di  cui
all'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge 22  dicembre  1990,
n.  409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991,
n. 59.
6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del  decreto-legge
22  dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche  per  le
pensioni   ivi  previste,  ai  fini  del  mantenimento  del  maggiore
trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per
le pensioni  del  regime  generale  dall'articolo  1,  comma  8,  del
predetto decreto-legge n. 409 del 1990.
7.  Salvo  quanto  disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza
degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994,
ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e  9-quater;  2-bis,
comma  3;  e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n.   59,
e' differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio
1994  e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4
dell'articolo 5 del predetto decreto-legge  n.  409  del  1990,  sono
differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994.
8.  I  termini  del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,  sono
rispettivamente  fissati  al  1  luglio  ed  al  1  gennaio dell'anno
successivo, fatta esclusione per i lavoratori che  hanno  maturato  i
requisiti  per  il  diritto alla pensione di anzianita' nel corso del
1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994,  per
i  quali  continuano  ad  operare  i  termini  previsti  dal predetto
articolo 1, comma 2-bis.
9. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, e' sostituito dai seguenti:
"6.  Le  pensioni  di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive,  nonche'
i  trattamenti  anticipati  di  anzianita'  delle forme esclusive con
esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10  del  decreto-legge
28  febbraio  1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano  applicazione
le  disposizioni  di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non
sono  cumulabili  con  redditi  da  lavoro  dipendente   nella   loro
interezza,  e  con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi
prevista al comma 1 ed il  loro  conseguimento  e'  subordinato  alla
risoluzione del rapporto di lavoro.
6-bis.  Le quote delle pensioni di anzianita' a carico delle gestioni
previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita'  commerciali
e  dei  coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare
corrispondente  al  trattamento  minimo  vigente   nelle   rispettive
gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella
misura  del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza
obbligo   di   cancellazione   dagli   elenchi    previdenziali    ed
assistenziali.  Le  predette  pensioni  sono  incumulabili nella loro
interezza con i redditi da lavoro dipendente".
10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di
pensione,  ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per
la  liquidazione  della  pensione  di  vecchiaia  o  di   anzianita',
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui alla previgente
normativa, se piu' favorevole".
11. A far data dal 1 gennaio  1994,  i  lavoratori  che  svolgono  le
attivita'  di cui all'articolo 49, comme 1 e 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei  titolari
di  pensione  diretta  e  dei  percettori  di  borse  di studio, sono
iscritti,  ai  fini  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   per
l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  in  una  gestione
separata,  nell'ambito  della  gestione  dei   contributi   e   delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali e nel
rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta
esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
12.  Qualora  al  compimento  del  sessantacinquesimo  anno di eta' i
lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo
contributivo per il trattamento pensionistico, possono  integrare  il
periodo  mancante  mediante  il  versamento  di contributi volontari,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro  e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presenta legge.
13.  Le  disposizioni del comma 11 non si applicano nei confronti dei
lavoratori che svolgono attivita' lavorative  per  le  quali  operano
forme pensionistiche obbligatorie.
14.  In  fase  di prima applicazine, alla gestione separata di cui al
comma 11 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i
contributi e le prestazioni degli esercenti attivita' commerciali.
15. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  uno  o  piu' decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,
sono   definite,   tenuto  conto  delle  peculiarita'  relative  alla
specifica forma assicurativa,  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni  di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le
modalita' di versamento dei contributi,  nonche'  i  criteri  per  la
determinazione  dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione
all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno.
16. Con effetto dal  1  gennaio  1994,  fermi  restando  i  requisiti
concessivi   prescritti   dalla   vigente  normativa  in  materia  di
pensionamento  anticipato  rispetto   all'eta'   stabilita   per   la
cessazione   dal   servizio  ovvero  per  il  collocamento  a  riposo
d'ufficio,  nei  confronti  di  coloro  che  conseguono  il diritto a
pensione  anticipata  con  un'anzianita'  contributiva  inferiore   a
trentacinque  anni,  escluse  le cause di cessazione dal servizio per
invalidita', l'importo del relativo  trattamento  pensionistico,  ivi
compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione
agli   anni   mancanti   al  raggiungimento  del  predetto  requisito
contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A.
17. Per il 1994 il termine del 1 settembre, di  cui  all'articolo  1,
comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a
tutti  gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico
della scuola il predetto termine rimane immutato.
18. Le disposizioni di cui al comma 16  si  applicano  ai  dipendenti
delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia  ed  i  superstiti,  nonche'  alle  altre  categorie  di
dipendenti  iscritte  alle  predette  forme  di previdenza, esclusi i
soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima  del
15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.
19.  E'  fatta  salva,  per  coloro che abbiano presentato domanda di
collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne
facciano domanda entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  la possibilita' di revocarla ovvero,
qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica  e
con  l'anzianita'  di  servizio  maturata all'atto del collocamento a
riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai fini  della
previdenza e della quiscenza secondo aggiornati criteri attuariali.
20.  I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle
domande  di  revoca  delle  dimissioni  ovvero   sulle   domande   di
riassunzione  entro  trenta  giorni dalla loro presentazione da parte
degli interessati.
21.  I  dipendenti  di  enti  pubblici  iscritti  a  fondi  esclusivi
utilizzati  per  distacchi sindacali non retribuiti hanno facolta' di
mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a  carico
dell'assicurato  anche  per  la parte di competenza dell'ente qualora
questo sia tenuto alla contribuzione.
22. L'articolo 6, commi 5, 6 e  7,  del  decreto-legge  12  settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due
o piu'  pensioni  integrate  al  trattamento  minimo,  liquidate  con
decorrenza  anteriore  alla  data  di  entrata in vigore del predetto
decreto-legge,  il  trattamento  minimo  spetta  su  una  sola  delle
pensioni,  come  individuata  secondo  i  criteri previsti al comma 3
dello stesso articolo, mentre l'altra o le  altre  pensioni  spettano
nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione.
23.  La  disposizione  dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio  1988,  n.  160, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che  ai  lavoratori  agricoli  aventi  diritto  ai  trattamenti
speciali  di  disoccupazione  di  cui  agli articoli 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, e  7  della  legge  16  febbraio  1977,  n.  37,
l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione per le giornate eccedenti
quelle  di  trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire
800 giornaliere. A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  ai  lavoratori
agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non
e'  dovuta  l'indennita'  ordinaria di disoccupazione per le giornate
eccedenti  le  novanta  di  trattamento  speciale.  Per  i   predetti
lavoratori  le  giornate  accreditabili  ai  fini  pensionistici sono
calcolate sulla base della vigente disciplina ancorche' si tratti  di
giornate non lavorate ne' indennizzate.
24.  Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le  seguenti
parole:  " entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro".
25.  Ai  fini  dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla  lettera
c)  del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione
dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia  a
decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.
26.  La  disposizione  contenuta  nel  comma 1 dell'articolo 32 della
legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso  che
l'iscrizione  all'Ente  nazionale  di  previdenza  e assistenza per i
veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari
che  si  iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi   professionali
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24
della  medesima;  i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente
nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente
stesso in forza della precedente normativa, sono  nulli  di  diritto.
Gli   obblighi   relativi   al   pagamento   dei  contributi  e  alla
comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge  n.  136  del
1991,   dovuti   per   il  periodo  successivo  al  provvedimento  di
cancellazione debbono essere adempiuti, salvo  il  caso  di  scadenza
posteriore,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le
comunicazioni relative  al  predetto  periodo  non  si  applicano  le
sanzioni,  le  maggiorazioni  e  gli  interessi  di  mora di cui agli
articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.
27. In attesa di un'organica revisione del sistema  di  finanziamento
della   previdenza   sociale  in  agricoltura  e  del  sistema  delle
agevolazioni  contributive  per  le  imprese  agricole,  il  comma  5
dell'articolo  9  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni  previdenziali  ed
assistenziali,  dovuti  dai  datori di lavoro agricolo per il proprio
personale dipendente,  occupato  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo
determinato  nei  territori montani di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  sono
fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994,
del  25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a
decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi  e  contributi  dovuti
dai   datori   di   lavoro  agricolo  operanti  nelle  zone  agricole
svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo  15  della  legge  27
dicembre  1977,  n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a
decorrere  dal  1  ottobre  1994,  del 40 per cento a decorrere dal 1
ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano  ai  datori  di
lavoro  agricolo  per i lavoratori occupati in violazione delle norme
sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto  sulla
quota a carico del datore di lavoro".
28.  La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della
legge 1 marzo 1984, n. 64, come sostituito dal comma 5  dell'articolo
1  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando  i
limiti  di  durata  ivi  previsti, e' fissata nella misura del 40 per
cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 30 per  cento  a  decorrere
dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
Alla  riduzione  contributiva  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.
338,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni e integrazioni.  Gli oneri di cui  al
comma  5  dell'articolo  9  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, come
sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui  al
presente  comma  sono  posti a carico dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 30.
29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18  del  decreto  legislativo  11
agosto 1993, n. 375.
30.  Le  maggiori  agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai
commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni  di  spesa  di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale e' istituito presso il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  un  fondo  per
l'occupazione,  con  una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e
di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo e'  destinato  ad
interventi  da  definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro;  gli
interventi  possono  riguardare anche le finalita' di cui al decreto-
legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  28  febbraio  1986,  n. 44, e successive modificazioni, il cui
ambito di applicazione  e'  esteso  a  tutte  le  aree  depresse.  Al
relativo  onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati
dal comma 34 del presente articolo.
32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 e'  integrata
di  lire  50  miliardi,  destinati  ad  incentivi  alle assunzioni di
giovani dai diciotto ai trentadue anni di eta' da  parte  di  piccole
imprese   ed   imprese   artigiane,  ubicate  nei  territori  di  cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del  Consiglio,  del
24 giugno 1988.
33.  L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24
aprile 1980, n.  146,  e'  ridotta,  per  l'anno  1994,  di  lire  50
miliardi.
34.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle finanze determina i  criteri  e  le
modalita'  di  effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione
istantanea, sulla base delle disposizioni contenute  nella  legge  26
marzo  1990,  n.  62,  e  del  regolamento  adottato  con decreto del
Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.
35.  Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e' aggiunto in fine, il seguente  periodo:  "Le  stesse  sanzioni  si
applicano   a   chiunque   venda   sul  territorio  nazionale,  senza
autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,
biglietti  di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati
esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali  operazioni  mediante  la
raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative
vincite".
36.  Il  comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, e'
sostituito dal seguente:
"2. Per la distribuzione e la vendita dei  biglietti  delle  lotterie
nazionali  ad  estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in
materia di distribuzione e di vendita dei  biglietti  delle  lotterie
nazionali tradizionali".
37.  Il  periodo  temporale  di  durata  del  Fondo  speciale per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione,  istituito  con
l'articolo  17  della  legge  27  febbraio  1985, n. 49, e successive
modificazioni, e' prorogato sino al completo  impiego  delle  risorse
disponibili nel Fondo stesso.
38.  All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 1, lettera b),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente    periodo:   "Per   i   lavoratori   andati   in   pensione
successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31  dicembre  1994,  il
predetto  limite  di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento
minimo";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1992"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 1993".
39.  Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta  del  suddetto
Istituto,    sentite   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate,  con
effetto  dal  1  luglio  1994,  con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,  da
emanare  entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della presente legge. Tale rivalutazione dovra' essere effettuata  in
base    a    criteri   compatibili   con   l'equilibrio   finanziario
dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli  importi  di  cui
all'articolo  12,  comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.  I
relativi  oneri  saranno  posti  ad  esclusivo  carico della gestione
INPDAI.
                              Art. 11.
                              Art. 11.
                              Art. 11.
 
           Note all'art. 11:
             - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 vedi
          nota all'art. 1.
             - La legge n. 295/1990 reca: "Modifiche ed  integrazioni
          all'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 26 luglio 1988, n. 291, e suc-
          cessive  modificazioni,  in  materia  di  revisione   delle
          categorie delle minorazioni e malattie invalidanti".
             -  Il  testo  del  comma  1- bis dell'art. 2 del D.L. n.
          384/1992 (citato in nota all'art. 8) e' il seguente:
             "1- bis. Per l'anno 1993, la  misura  degli  aumenti  di
          perequazione  automatica delle pensioni al costo della vita
          di cui all'art 21, secondo comma, della legge  27  dicembre
          1983,  n.  730,  e  successive  modificazioni,  nonche' dei
          trattamenti pensionistici indennitari, e' fissata in 1,8  e
          1,7  punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1›
          giugno e dal 1› dicembre".
             - Si riportano qui di seguito le disposizioni  dell'art.
          1  (commi da 1 a 9-  quater),  dell'art. 3 (commi da 1 a 4)
          e dell'art. 2- bis, (commi da 1 a 3) del  decreto-legge  22
          dicembre  1990,  n. 409.   (Disposizioni urgenti in tema di
          perequazione  dei  trattamenti  di  pensione  nei   settori
          privato  e  pubblico), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1991, n. 59:
             "Art. 1, commi da 1 a 9-   quater  (Miglioramenti  delle
          pensioni  del  regime  generale  dei  lavoratori dipendenti
          gestito   dall'INPS,   nonche'   delle   pensioni   gestite
          dell'ENPALS)    .  -  1.  Con effetto dal 1› gennaio 1990 i
          trattamenti   pensionistici   di   importo   superiore   ai
          trattamenti  minimi ed i relativi supplementi di pensione a
          carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti,  della
          gestione  speciale  per  i lavoratori delle miniere, cave e
          torbiere e del soppresso  Fondo  invalidita',  vecchiaia  e
          superstiti  per  gli  operai  nelle  miniere di zolfo della
          Sicilia,  nonche'  i  trattamenti   pensionistici   gestiti
          dall'Ente  nazionale  di  previdenza  e di assistenza per i
          lavori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati  secondo
          le disposizioni del presente articolo.
             2.  L'importo  all'atto  della  prima  liquidazione  dei
          trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi
          decorrenza  anteriore  al  1›  luglio  1982  e'  aumentato,
          rispettivamente,   del  40  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici con decorrenza anteriore al 1›  maggio  1968,
          del  32  per  cento  per  i  trattamenti  pensionistici con
          decorrenza compresa tra il 1› maggio 1968 ed il 31 dicembre
          1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici  con
          decorrenza compresa tra il 1› gennaio 1969 e il 31 dicembre
          1975,  del  20 per cento pe i trattamenti pensionistici con
          decorrenza compresa tra il 1› gennaio 1976 ed il 30  giugno
          1982.
             2-  bis.  In  deroga  a  quanto  disposto  nel  comma 2,
          l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti
          pensionistici   e   dei   relativi   supplementi    erogati
          dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore al 1› gennaio 1990
          e'  aumentato  rispettivamente  del  50  per  cento  per le
          prestazioni anteriori al 1› maggio 1968, del 18  per  cento
          per le prestazioni con decorrenza compresa fra il 1› maggio
          1968  ed  il  31  dicembre  1975,  del  5  per cento per le
          prestazioni con decorrenza compresa tra il 1› gennaio  1976
          ed il 31 dicembre 1988.
             3.   L'importo   dei  trattamenti  pensionistici  e  dei
          supplementi aventi decorrenza anteriore al 1› luglio  1982,
          come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto
          della  prima  liquidazione  dei trattamenti pensionistici e
          dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 1› luglio
          1982  ed  il  31  dicembre   1988   sono   rivalutati   con
          l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella
          A in relazione all'anno di decorrenza.
             4.  Per le pensioni e i supplementi riliquidati ai sensi
          dell'art.  2 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri   16  dicembre  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui  al
          presente articolo e' quello calcolato sul limite massimo di
          retribuzione  annua  pensionabile previsto dalla richiamata
          norma.
             5. Nel caso di trattamenti pensionstici  ai  superstiti,
          la determinazione degli importi di cui al presente articolo
          e'  effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del
          trattamento  pensionistico  diretto,  per  le  pensioni  di
          reversibilita',  ed  alla composizione del nucleo familiare
          esistente all'atto della riliquidazione.
             6. Per le pensioni contributive,  riliquidate  in  forma
          retributiva  con decorrenza successiva a quella originaria,
          la riliquidazione di cui al presente articolo e' effettuata
          con riferimento alla  decorrenza  della  riliquidazione  in
          forma   retributiva   ed   all'importo   spettante  a  tale
          decorrenza.
             7.  L'aumento  complessivo  mensile   risultante   dalla
          differenza   tra  il  trattamento  pensionistico  calcolato
          secondo le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e
          quello  spettante  al 1› gennaio 1990 secondo la previgente
          normativa, al netto della maggiorazione di cui  all'art.  6
          della  legge  15  aprile  1985,  n. 140, e all'art. 6 della
          legge 29 dicembre 1988, n. 544,  e'  attribuito  in  misura
          pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire
          100.000,  in  misura  pari  al 60 per cento per la quota da
          lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento
          per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari
          al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.
             8. E'  fatto  salvo  in  ogni  caso,  se  piu'  elevato,
          l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.
             9.  Gli  aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo  hanno  effetto,  con decorrenza dal 1› gennaio di
          ciascun anno del  quinquennio  1990-1994,  in  misura  pari
          rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro
          ammontare.
             9-  bis.  Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1
          aventi decorrenza anteriore al 1› luglio 1982, con  effetto
          dal  1›  gennaio  1992,  e'  attribuito, se piu' favorevole
          dell'aumento attribuito ai sensi dei commi  precedenti,  un
          aumento mensile determinato come segue:
               a)  in  misura  pari  a  lire  2.500  per ogni anno di
          anzianita' contributiva utile alla data di  decorrenza  del
          trattamento  pensionistico,  con  un  minimo complessivo di
          lire 50.000 mensili nel caso di  trattamento  pensionistici
          con  decorrenza  compresa  tra  il  1› maggio 1968 ed il 30
          giugno 1982;
               b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile
          del trattamento pensionistico in pagamento  al  1›  gennaio
          1992,  con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel
          caso di trattamenti pensionistici con decorrenza  anteriore
          al 1› maggio 1968.
              9-  ter.  Gli aumenti mensili previsti dal comma 9- bis
          nei limiti  dell'importo  spettante,  sono  corrisposti  in
          misura pari a lire 20.000 mensili dal 1› gennaio 1992, fino
          a  lire  40.000  dal  1›  gennaio  1993 e per intero dal 1›
          gennaio 1994.
              9-  quater  . Ai trattamenti pensionistici  di  cui  al
          comma  1,  aventi decorrenza compresa tra il 1› luglio 1982
          ed il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1› gennaio 1994  e'
          attribuito, se piu' favorevole di quanto previsto nei commi
          da  3  a 9, un aumento mensile determinato in misura pari a
          lire 1.500 per ogni anno di anzianita'  contributiva  utile
          alla data di decorrenza del trattamento pensionistico".
             "Art. 3, commi da 1 a 4  (Miglioramenti delle pensioni a
          carico  del  bilancio dello Stato)   . - 1. Gli importi dei
          trattamenti pensionistici indicati nell'art. 1 della  legge
          29  aprile 1976, n.  177, con esclusione di quelli a carico
          delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione  generale
          degli  istituti  di  previdenza  del Ministero del tesoro e
          delle  pensioni  del  personale  di  magistratura   e   dei
          dirigenti  civili  e militari dello Stato e delle categorie
          equiparate, sono aumentati, a decorrere dal 1› luglio 1990,
          nelle misure percentuali  indicate,  con  riferimento  alle
          date   di  decorrenza  dei  trattamenti,  nella  tabella  B
          allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare
          sull'importo annuo lordo delle  singole  pensioni  in  atto
          alla   data   del   31   dicembre   1989,   con  esclusione
          dell'indennita' integrativa speciale,  dei  trattamenti  di
          famiglia  e degli assegni accessori previsti per i titolari
          di   pensione   privilegiata;   per   i   trattamenti    di
          reversibilita',  l'importo annuo lordo della pensione al 31
          dicembre 1989 va rideterminato con  riferimento  al  nucleo
          dei  compartecipi  esistenti alle singole decorrenze di cui
          al comma 3.
             2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge
          29  dicembre  1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza
          economica  dal  1›  luglio  1990,  con  l'applicazione  dei
          benefici  previsti  dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985,
          n. 141 e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942.
             3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi
          1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1›
          luglio 1990, del 30 per cento dal 1› gennaio 1992,  del  55
          per  cento  dal 1› gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1›
          gennaio 1994.
             4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando  non
          sara'  in  pagamento  la  nuova  pensione  derivante  dalla
          riliquidazione prevista dal comma stesso, sara' corrisposto
          mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla  stessa
          data  del  1›  luglio 1990, un importo netto pari al 10 per
          cento dell'ammontare mensile lordo della pensione  in  atto
          al   31   dicembre   1989  con  esclusione  dell'indennita'
          integrativa speciale e  degli  altri  assegni  indicati  al
          comma  1,  elevato al 15 per cento dal 1› gennaio 1992 e al
          25 per cento dal 1› gennaio 1993".
             "Art. 2-  bis,  commi da 1 a  3    (Miglioramenti  delle
          pensioni  a carico delle forme di previdenza sostitutive ed
          esonerative del regime generale nonche' a carico del  Fondo
          gas  e  del Fondo esattoriale).   - 1. Le pensioni a carico
          del Fondo di previdenza per il personale  dipendente  dalle
          aziende  private  del  gas,  del Fondo di previdenza per il
          personale dipendente dalle esattorie  e  ricevitorie  delle
          imposte  dirette,  del  Fondo  per i dipendenti dall'Enel e
          dalle  aziende  elettriche  private,  del  Fondo   per   la
          previdenza  del  personale  addetto  ai pubblici servizi di
          trasporto e del Fondo di previdenza del  personale  addetto
          alle  gestioni  delle  imposte  di  consumo,  liquidate con
          decorrenza anteriore al 31 dicembre 1992,  sono  rivalutate
          con effetto dal 1› gennaio 1990, secondo quanto segue:
               a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1›
          gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;
               b) per le pensioni liquidate dal 1› gennaio 1969 al 31
          dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;
               c)  le  pensioni  liquidate  dal 1› gennaio 1974 al 31
          dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;
               d) per le pensioni liquidate dal 1› gennaio 1979 al 31
          dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.
             2. Gli oneri relativi sono a carico  del  corrispondente
          stanziamento,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale
          1990-1992, al cap.  6856  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
          lo specifico accantonamento 'Perequazione  dei  trattamenti
          di pensione nel settore pubblico ed in quello privato'.
             3.  Gli  aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1
          hanno  effetto,  con  decorrenza  dal 1› gennaio di ciascun
          anno  del   quinquiennio   1990-1994,   in   misura   pari,
          rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro
          ammontare".
             -  Il  testo  dei  commi  2-  bis  e  2- ter del D.L. n.
          384/1992 (citato in nota all'art. 8) e' il seguente:
             "2- bis. Con effetto dal 1› gennaio 1994  la  decorrenza
          delle  pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta una
          anzianita'  contributiva  non  inferiore  a  35   anni   e'
          stabilita  in  data  non  anteriore al 1› maggio di ciascun
          anno per i soggetti di eta' pari o superiore a 57 anni,  se
          uomini,  e  a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al
          1› novembre di ciascun anno negli altri casi.
             2-  ter.  Fino all'allineamento al regime generale,  per
          i  soggetti  iscritti  a  forme di previdenza che prevedano
          requisiti di anzianita' contributiva inferiore a 35 anni la
          decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti
          di eta' vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento
          a riposo ovvero  per  il  pensionamento  di  vecchiaia,  e'
          fissata al 1› settembre di ciascun anno".
             -  Il  testo  dell'art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992 (Norme
          per  il  riordinamento  del   sistema   previdenziale   dei
          lavoratori  privati  e  pubblici,  a  norma dell'articolo 3
          della legge 23 ottobre 1992,  n.    421)  a  seguito  delle
          modifiche  introdotte  con il presente articolo, risulta il
          seguente:
             "Art. 10  (Disciplina del cumulo tra pensioni e  redditi
          da lavoro dipendente ed autonomo).  - 1. A decorrere dal 1›
          gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e
          di  invalidita'  e  degli  assegni diretti di invalidita' a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti,  delle  forme   di   previdenza   esclusive   e
          sostitutive  della  medesima,  delle gestioni previdenziali
          degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei
          coltivatori   diretti,   mezzadri   e   coloni,   eccedenti
          l'ammontare  corrispondente al trattamento minimo del Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili  con  i
          redditi  da  lavoro dipendente ed autonomo nella misura del
          50 per cento fino a concorrenza dei  redditi  stessi.  Agli
          effetti   delle   presenti  disposizioni,  le  quote  delle
          pensioni   alle   quali   si    applica    la    disciplina
          dell'indennita'  integrativa speciale, di cui alla legge 27
          maggio  1959,  n.  324,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  sono considerate comprensive dell'indennita'
          stessa. Si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  20,
          commi  2,  3,  4,  5  e 6, del decreto del Presidente della
          Repubblica  27  aprile   1968,   n.   488,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
             2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 non si applicano
          nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme
          di previdenza esclusive e sostitutive del regime  generale,
          i  cui  importi  sono esclusi dalla base imponibile ai fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  degli
          assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata
          degli  stessi  non  superi  complessivamente  le  cinquanta
          giornate  nell'anno  solare  ovvero  di  coloro  dalla  cui
          attivita'   dipendente   o   autonoma   derivi  un  reddito
          complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento
          minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.
             3.  Nei  casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente
          la trattenuta e' effettuata dai  datori  di  lavoro  ed  e'
          versata   all'ente  previdenziale  competente  o  in  conto
          entrate dello Stato nel caso di trattamenti  erogati  dallo
          Stato.  A  tal  fine  si  applicano  le disposizioni di cui
          all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica  27
          aprile  1968,  n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi
          previste  sono  integrate  dalla  indicazione  dell'ente  o
          ufficio  pagatore  della  pensione  e, nei casi di lavoro a
          tempo  determinato,  dalla  indicazione   degli   eventuali
          rapporti   di  lavoro  a  termine  gia'  svolti  nel  corso
          dell'anno solare di riferimento.
             4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai
          fini dell'applicazione del presente articolo, i  lavoratori
          sono  tenuti  a produrre all'ente o ufficio erogatore della
          pensione  dichiarazione  dei  redditi  da  lavoro  riferiti
          all'anno  precedente,  entro lo stesso termine previsto per
          la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il  medesimo  anno.
          Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali
          competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri
          uffici  pagatori  dei  trattamenti  delle  pensioni  di cui
          all'art.  1 della legge 29 aprile 1976, n. 177,  che  sono,
          altresi',  tenuti  alla  effettuazione delle trattenute nei
          casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro  cui
          al  comma 2 relativamente ai periodi lavoratiri per i quali
          non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai  sensi
          del comma 3.
             5.   I   trattamenti   pensionistici   sono   totalmente
          cumulabili con i  redditi  derivanti  da  attivita'  svolte
          nell'ambito  di programmi di reinserimento degli anziani in
          attivita' socialmente utili, promosse  da  enti  locali  ed
          altre  istituzioni  pubbliche e private. I predetti redditi
          non sono  soggetti  alle  contribuzioni  previdenziali  ne'
          danno luogo al diritto alle relative prestazioni.
             6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
          generale  dei  lavoratori  dipendenti e delle forme di essa
          sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita'
          delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui
          all'art. 10 del decreto-legge  28  febbraio  1986,  n.  49,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986,
          n.  120, in relazione alle quali  trovano  applicazione  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  3  e  4  del presente
          articolo,  non  sono  cumulabili  con  redditi  da   lavoro
          dipendente  nella loro interezza, e con i redditi da lavoro
          autonomo nella misura per essi prevista al comma  1  ed  il
          loro  conseguimento  e'  subordinato  alla  risoluzione del
          rapporto di lavoro.   6-bis. Le  quote  delle  pensioni  di
          anzianita'  a  carico  delle  gestioni  previdenziali degli
          artigiani, degli  esercenti  attivita'  commerciali  e  dei
          coltivatori   diretti,   mezzadri   e   coloni,   eccedenti
          l'ammontare corrispondente al  trattamento  minimo  vigente
          nelle  rispettive  gestioni,  non  sono  cumulabili  con il
          reddito da lavoro autonomo nella  misura  del  50%  fino  a
          concorrenza   del   reddito   stesso,   senza   obbligo  di
          cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali.
          Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza
          con i redditi da lavoro dipendente.
             7. Le pensioni e i trattamenti di cui al  comma  6  sono
          equiparati,   agli  effetti  del  presente  articolo,  alle
          pensioni di vecchiaia, quando i titolari di  esse  compiono
          l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
              8.  Ai  lavoratori  che  alla data del 31 dicembre 1994
          sono  titolari  di  pensione,  ovvero  hanno  raggiunto   i
          requisiti  contributivi  minimi  per  la liquidazione della
          pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  continuano  ad
          applicarsi   le   disposizioni   di   cui  alla  previgente
          normativa, se piu' favorevole".
             -  Il  testo  dell'art.   10   del   D.L.   n.   49/1986
          (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) e' il
          seguente:
             "Art.  10.  - 1. Le disposizioni di cui ai primi quattro
          commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29  gennaio  1983,
          n.  17 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo
          1983, n. 79,  trovano  applicazione  in  tutti  i  casi  di
          pensionamento   anticipato,   ad   eccezione  dei  casi  di
          cessazione  dal  servizio  per  morte  o  per   invalidita'
          derivanti  o  meno  da  causa  di servizio, purche' tali da
          impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
             2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in
          cui l'interessato abbia compiuto il  sessantesimo  anno  di
          eta'  ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre
          40 anni".
             - Il testo dei commi 1 e 2, lettera a) dell'art. 49  del
          D.P.R.    (Approvazione  del  testo unico delle imposte sui
          redditi) e' il seguente:
             "Art. 49   (Redditi di lavoro  autonomo).    -  1.  Sono
          redditi    di   lavoro   autonomo   quelli   che   derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e  professioni  si  intende  l'esercizio  per   professione
          abituale,  ancorche'  non esclusiva, di attivita' di lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle  considerate  nel  capo   VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del comma 3 dell'art. 5.
             2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
               a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
          sindaco  o  revisore di societa', associazioni e altri enti
          con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione  a
          giornali,    riviste,    enciclopedie   e   simili,   dalla
          partecipazione a collegi e commissioni e da altri  rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
          tali  i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione di
          attivita',  non   rientranti   nell'oggetto   dell'arte   o
          professione  esercitata dal contribuente ai sensi del comma
          1, che pur avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o
          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
          unitario  e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
          e con retribuzione periodica prestabilita".
             Il  testo  dai commi da 1 a 3 dell'art. 1 della legge n.
          233/1990  (Riforma  dei   trattamenti   pensionistici   dei
          lavoratori autonomi) e' il seguente:
             "Art.  1  (Finanziamento delle gestioni dei contributi e
          delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti  attivita' commerciali).  - 1. A decorrere dal 1›
          luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto  per  i
          soggetti  iscritti  alle  gestioni  dei  contributi e delle
          prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
          attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e  coadiutori,
          e'  pari  al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla
          attivita' di impresa che  da'  titolo  all'iscrizione  alla
          gestione,  dichiarato  ai  fini  IRPEF,  relativo  all'anno
          precedente.
             2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma
          1 in qualita' di coadiuvanti ai  sensi  dell'art.  2  della
          legge  4  luglio  1959,  n.  463, o di coadiutori, ai sensi
          dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966,  n.  613,  di  eta'
          inferiore  ai  ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui
          al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
             3. Il livello minimo imponibile ai fini  del  versamento
          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
          comma  1  da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per 312 il minimale giornaliero stabilito,  al  1›  gennaio
          dell'anno  cui  si riferiscono i contributi, per gli operai
          del  settore  artigianato  e  commercio  dall'art.  1   del
          decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
          successive modificazioni ed integrazioni".
             -  Per  il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, vedi
          nota all'art. 9.
             - Il testo dell'art. 6  del  D.L.  n.  463/1983  (Misure
          urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria  e per il
          contenimento della spesa pubblica,  disposizioni  per  vari
          settori  della pubblica amministrazione e proroga di taluni
          termini) e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. L'integrazione al trattamento minimo delle
          pensioni a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria
          per   invalidita',   la   vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
          lavoratori  dipendenti,  delle  gestioni   sostitutive   ed
          esclusive    della   medesima,   nonche'   delle   gestioni
          previdenziali  per  i  commercianti,   gli   artigiani,   i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  della gestione
          speciale minatori e dell'ENASARCO non  spetta  ai  soggetti
          che posseggano:
               a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata
          ma  legalmente  ed  effettivamente separata, redditi propri
          assoggettabili  all'imposta  sul  reddito   delle   persone
          fisiche  per  un  importo superiore a due volte l'ammontare
          annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni  lavoratori
          dipendenti   calcolato  in  misura  pari  a  tredici  volte
          l'importo mensile in vigore al 1› gennaio di ciascun anno;
               b)  nel  caso  di persona coniugata, non legalmente ed
          effettivamente separata,  redditi  propri  per  un  importo
          superiore  a  quello richiamato al punto a), ovvero redditi
          cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore  a
          tre volte il trattamento minimo medesimo.
             1-   bis.   Dal  computo  dei  redditi  sono  esclusi  i
          trattamenti  di  fine  rapporto  comunque  denominati,   il
          reddito  della casa di abitazione e le competenze arretrate
          sottoposte  a  tassazione  separata.  Non   concorre   alla
          formazione   dei   redditi   l'importo  della  pensione  da
          integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori  autonomi
          agricoli,  il  reddito dichiarato dal titolare dell'azienda
          ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          viene    imputato,    indipendentemente   dalla   effettiva
          percezione,  a  ciascun  componente   attivo   del   nucleo
          familiare,  in  proporzione  alla  quantita' e qualita' del
          lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in  modo
          continuativo,  attestato  con  dichiarazione  dello  stesso
          titolare dell'azienda.
             2. Qualora il reddito,  come  determinato  al  comma  1,
          risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al
          minimo  e'  riconosciuta in misura tale che non comporti il
          superamento del limite stesso.
             3.  Fermi  restando  i  limiti  di  reddito  di  cui  ai
          precedenti  commi,  nel  caso  di  concorso  di  due o piu'
          pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi  spetta  una
          sola  volta  ed  e' liquidata sulla pensione a carico della
          gestione che eroga il trattamento minimo  di  importo  piu'
          elevato  o,  a  parita'  di  importo, della gestione che ha
          liquidato la pensione avente decorrenza  piu'  remota.  Nel
          caso  di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a
          carico  della  stessa  gestione  inferiori  al  trattamento
          minimo,  l'integrazione  al trattamento minimo e' garantita
          sulla  sola  pensione  diretta,  sempreche'  non  risultino
          superati  i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una
          delle pensioni risulti costituita per effetto di un  numero
          di  settimane  di  contribuzione  obbligatoria, effettiva e
          figurativa con esclusione della contribuzione volontaria  e
          di  quella  afferente  a  periodi  successivi  alla data di
          decorrenza   della   pensione,   non   inferiore   a   781,
          l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima
          pensione.
             4.  Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma
          gli   interessati   devono   presentare    alle    gestioni
          previdenziali   di   competenza  la  dichiarazione  di  cui
          all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
             5. Le pensioni non integrate al  trattamento  minimo  di
          cui  al presente articolo sono assoggettate alla disciplina
          della perequazione automatica delle pensioni  integrate  al
          trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.
             6.  Le  pensioni  integrate  al trattamento minimo i cui
          titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti
          commi  successivamente  alla  data  di   decorrenza   della
          pensione,  ivi  comprese quelle aventi decorrenza anteriore
          al  30  settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni
          di cui ai commi precedenti  dalla  cessazione  del  diritto
          alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non
          integrata  e'  determinato,  all'atto  della cessazione del
          diritto all'integrazione, applicando all'importo in  vigore
          alla  data  di  decorrenza  della pensione, calcolato sulla
          base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali  di
          rivalutazione   dei  trattamenti  minimi  di  pensione  dei
          rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.
             7. L'importo erogato  alla  data  della  cessazione  del
          diritto  all'integrazione  viene  conservato  fino  al  suo
          superamento    per    effetto    dell'applicazione    delle
          disposizioni  di cui al comma 5 dell'importo determinato ai
          sensi del comma 6.
             8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali  dei
          lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1› ottobre
          al  31  dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della
          pensione base di cui all'art.   15, della legge  21  luglio
          1965,  n.  903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio'
          assorbiti gli aumenti di cui all'art.  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n. 488, e
          all'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso
          l'importo mensile della pensione cosi' determinata non puo'
          superare ne' il limite  di  L.  10.000  per  ogni  anno  di
          anzianita'  contributiva utile a pensione, con applicazione
          per  le  pensioni  ai  superstiti  delle  aliquote  di  cui
          all'art.  22  della  legge  21  luglio  1965,  n.  903, ne'
          l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E'
          tuttavia,  fatto  salvo  l'eventuale  maggiore  importo  di
          pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le
          norme  vigenti  anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
          Note dell'art. 11:
             9. In attesa della riforma  del  sistema  pensionistico,
          per   le   pensioni  di  cui  al  comma  precedente  aventi
          decorrenza successiva al 1983 il  coefficiente  5,74  sara'
          annualmente  aggiornato,  in sostituzione degli aumenti per
          perequazione  automatica  intervenuti  dal  1›  gennaio  di
          ciascun  anno,  in  base ai coefficienti di cui all'art. 3,
          comma undicesimo, della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,
          riferiti all'anno 1965.
             10.  Le  disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
          altresi' alle pensioni aventi decorrenza  anteriore  al  1›
          ottobre  1983  per  le  quali il coefficiente 5,74 e quelli
          successivi assorbono anche  gli  aumenti  per  perequazione
          automatica   intervenuti  alla  data  di  decorrenza  della
          pensione.
             10- bis Ai fini dei commi 8, 9  e  10  per  le  pensioni
          aventi  decorrenza  successiva  al  30  settembre  1983,  i
          contributi base versati dai coltivatori diretti,  coloni  e
          mezzadri   si   intendono   rivalutati  secondo  l'anno  di
          riferimento con i seguenti coefficienti:
              1979  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,2038
              1980  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,1346
              1981  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,3003
              1982  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,2731
              1983  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1,2126
             10- ter. I trattamenti minimi  dei  lavoratori  autonomi
          sono rivalutati ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
             11.  A  decorrere  dal  1984  gli  aumenti  annuali  del
          contributo capitario di  cui  all'art.  22  della  legge  3
          giugno  1975,  n.  160,  non  modificano  l'ammontare della
          contribuzione base dovuta per l'anno 1983.
             11- bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si
          applicano  alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi
          siano piu' titolari.
             11- ter. Chiunque compie dolosamente atti che  procurino
          a  se'  o  ad  altri la corresponsione dell'integrazione al
          minimo non spettante e'  tenuto  a  versare  alla  gestione
          previdenziale    interessata,    a   titolo   di   sanzione
          amministrativa,  una  somma  pari  al  doppio   di   quella
          indebitamente  percepita,  ancorche'  il  fatto costituisca
          reato.
             11-    quater     .  Nei  casi  in   cui   risulti   che
          l'integrazione  al  trattamento  minimo  sia  stata erogata
          sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme
          restando  le  sanzioni  previste   dalle   leggi   vigenti,
          l'integrazione  stessa  e'  annullata o rideterminata nella
          misura effettivamente spettante e  la  somma  indebitamente
          erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti
          stabiliti dalla normativa vigente in materia.
             11-    quinquies.    Le  gestioni  previdenziali possono
          procedere al recupero sul  trattamento  di  pensione  delle
          somme  erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti
          dalla normativa vigente".
             - Si riporta qui di seguito il  testo  dell'art.  7  del
          D.L.  n.    86/1988  (Norme  in  materia  previdenziale, di
          occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche'  per
          il  potenziamento del sistema informatico del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale) limitatamente ai commi 1
          e 4:
             "Art. 7. - In attesa della riforma  del  trattamento  di
          disoccupazione,      delle      integrazioni     salariali,
          dell'eccedenza  di  personale,  nonche'  dei  contratti  di
          formazione  e  lavoro, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, e per il solo 1988,  l'importo
          dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 13 del decreto-
          legge  2  marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' fissato nella misura
          del 7,5 per cento della retribuzione.
             2.-3.  (Omissis)  .
             4. Per i lavoratori agricoli  che  hanno  conseguito  il
          diritto  alla  indennita' ordinaria di disoccupazione e non
          quello relativo ai trattamenti speciali di  disoccupazione,
          il  trattamento  di  cui  al  comma 1 e' corrisposto per un
          numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987.  Per  i
          predetti  lavoratori  le  giornate  accreditabili  ai  fini
          pensionistici  e  quelle  per  le  quali  e'  prevista   la
          corresponsione  dell'assegno  per  il nucleo familiare sono
          calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorche'
          si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate. Per  i
          lavoratori  agricoli aventi diritto al trattamento speciale
          di disoccupazione non trova applicazione  l'elevazione  del
          trattamento di cui al comma 1".
             -   Il  testo  dell'art.  25  della  legge  n.  457/1992
          (Miglioramenti    ai    trattamenti    previdenziali     ed
          assistenziali  nonche' disposizioni per la integrazione del
          salario in favore dei lavoratori agricoli) e' il seguente:
             "Art. 25. - Ai lavoratori agricoli a tempo  determinato,
          che  abbiano  effettuato  nel corso dell'anno solare almeno
          151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita'
          di disoccupazione loro spettante per lo stesso  periodo  ai
          sensi   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al  60
          per  cento  della  retribuzione  di  cui  all'art.  3 della
          presente legge.
             Il trattamento speciale e' corrisposto  per  un  periodo
          massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
          in   materia   di   assicurazione   per  la  disoccupazione
          involontaria dei lavoratori agricoli".
             - Il testo dell'art. 7 della legge n. 37/1977 (Ulteriori
          miglioramenti delle prestazioni previdenziali  nel  settore
          agricolo) e' il seguente:
             "Art.  7.  - Ai lavoratori agricoli a tempo determinato,
          che risultino iscritti  negli  elenchi  nominativi  per  un
          numero  di  giornate  di  lavoro  non inferiore a 101 e non
          superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 1› gennaio  1977,
          in  luogo  dell'indennita' di disoccupazione loro spettante
          ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre  1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40
          per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della  legge
          8 agosto 1972, n. 457.
             I  lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5
          marzo  1963,  n.  322,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  sono ammessi a provare l'effettuazione delle
          giornate di lavoro loro  attribuite  nei  suddetti  elenchi
          mediante  una  dichiarazione, convalidata dalla commissione
          locale per la manodopera agricola prevista dall'art. 7  del
          decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  11  marzo  1970,  n.  83,  da
          produrre  all'istituto erogatore e da allegare alla domanda
          per l'indennita' di disoccupazione, attestante i periodi di
          occupazione in agricoltura nell'anno per cui  e'  richiesta
          la  prestazione  e  i datori di lavoro presso i quali hanno
          svolto la loro opera. Le risultanze di  tali  dichiarazioni
          sono  utilizzate  anche ai fini del controllo delle denunce
          periodiche di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre  1964,
          n.  1412.
             Le  dichiarazioni  daranno  luogo  all'iscrizione  negli
          elenchi nominativi compilati secondo le modalita' e le pro-
          cedure di cui all'art. 7 n. 5, del decreto-legge 3 febbraio
          1970, n. 7, convertito con modificazioni,  nella  legge  11
          marzo  1970,  n.  83,  facendo  venir  meno il diritto alla
          reiscrizione negli elenchi a  validita'  prorogata  di  cui
          alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
             Il  trattamento  speciale  e' corrisposto per il periodo
          massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti
          in  materia  di   assicurazione   per   la   disoccupazione
          involontaria dei lavoratori agricoli.
             A decorrere dal 1› gennaio 1977 il contributo dovuto dai
          datori   di   lavoro  in  agricoltura  per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria   e'
          stabilito   nella   misura   dell'1,25   per   cento  della
          retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui
          all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica  27
          aprile 1968, n. 488".
             - Il testo del comma 1 dell'art. 17, del citato D.Lgs n.
          503/1992,   a  seguito  dell'inserimento  disposto  con  il
          presente articolo, risulta il seguente:
             "Art. 17 (  Norme in materia di finanziamento  ). - 1. A
          decorrere dal periodo di paga in corso  alla  data  del  1›
          gennaio  1994,  sono  esclusi  dalla base imponibile per il
          computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e
          per gli effetti relativi  alle  conseguenti  prestazioni  i
          corrispettivi   dei   servizi   di  mensa  e  di  trasporto
          predisposti  dal  datore  di  lavoro  con   riguardo   alla
          generalita'   dei  lavoratori  per  esigenze  connesse  con
          l'attivita'  lavorativa,   nonche'   i   relativi   importi
          sostitutivi,  entro determinati tetti stabiliti con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             Con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale  di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori    maggiormente    rappresentative   sul   piano
          nazionale, sono  individuati  ulteriori  servizi  parimenti
          connessi  con  l'attivita' lavorativa aventi a carattere di
          generalita'  per  i  lavoratori  interessati,  i   relativi
          importi  sostitutivi  ed  i rispettivi tetti, ai fini della
          loro esclusione dalla base  contributiva  previdenziale  ed
          assistenziale  e  per gli effetti relativi alle conseguenti
          prestazioni, salvaguardando gli  equilibri  finanziaridelle
          gestioni interessate".
             -  Il  testo dell'art. 1 del D.L. n. 384/1992 (citato in
          nota all'art. 8) e' il seguente:
             "Art. 1  (Pensioni di anzianita')  - 1. In attesa  della
          legge  di  riforma  del  sistema  pensionistico, a decorrer
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino
          al 31 dicembre  1993  e'  sospesa  l'applicazione  di  ogni
          disposizione   di   legge,  di  regolamento  e  di  accordi
          collettivi che  preveda  il  diritto,  con  decorrenza  nel
          periodo   sopraindicato,  a  trattamenti  pensionistici  di
          anzianita' a carico del regime generale  obbligatorio,  ivi
          comprese  le  gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme
          sostitutive, integrative ed esclusive  del  regime  stesso,
          ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio
          1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
          357,  nonche'  delle  forme integrative a carico degli enti
          del  settore  pubblico   allargato,   anticipati   rispetto
          all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione
          dal servizio in base ai singoli ordinamenti.
             2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
               a)  ai  trattamenti  pensionistici  di cui all'art. 37
          della  legge  5  agosto  1981,   n.   416,   e   successive
          modificazioni,  al  decreto-legge  14  agosto 1992, n. 364,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992,
          n.   406,   alle   altre   ipotesi   di    prepensionamenti
          specificamente  previsti  da  norme derogatorie dei singoli
          ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di  manodopera,
          nonche' ai lavoratori privi della vista;
               b)  ai  lavoratori  dipendenti da imprese per le quali
          siano  approvati  dal  Comitato  interministeriale  per  il
          coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi
          di  cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223,  nonche'  ai  lavoratori  ai  quali  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  7, comma 7, della medesima
          legge n. 223 del 1991;
               c)  ai  lavoratori  per  i   quali   sia   intervenuta
          l'estinzione  del  rapporto di lavoro anche se ammessi alla
          prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del
          periodo  di  preavviso  connesso   alla   risoluzione   del
          rapporto,  anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente decreto;
               d) ai lavoratori che  abbiano  presentato  domanda  di
          pensioni   di   anzianita'   agli   istituti  previdenziali
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30
          settembre 1992, ancorche' la pensione spetti con decorrenza
          dal 1› ottobre 1992;
               e)  ai  dipendenti  che  abbiano presentato domanda di
          dimissioni da un pubblico impiego, accolta  dai  componenti
          organi  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto;
               f) ai lavoratori che possano far valere  un'anzianita'
          contributiva non inferiore a 40 anni;
               g)  al  personale  di volo dipendente dalle aziende di
          navigazione aerea per i casi di cui all'art.  6,  comma  1,
          lettere   b), c), d) ed e)  della legge 31 ottobre 1988, n.
          480, come  integrato  dall'art.  7  della  medesima  legge,
          nonche'  al  personale  di cui alla legge 27 marzo 1992, n.
          257;
               h)   ai   trattamenti   pensionistici   spettanti   ai
          lavoratori italiani che svolgono la loro attivita' in altri
          Stati.
             2-  bis.  Con  effetto dal 1› gennaio 1994 la decorrenza
          delle pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta  una
          anzianita'   contributiva   non  inferiore  a  35  anni  e'
          stabilita in data non anteriore al  1›  maggio  di  ciascun
          anno  per i soggetti di eta' pari o superiore a 57 anni, se
          uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non  anteriore  al
          1› novembre di ciascun anno negli altri casi.
             2-  ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i
          soggetti iscritti  a  forme  di  previdenza  che  prevedano
          requisiti di anzianita' contributiva inferiore a 35 anni la
          decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti
          di eta' vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento
          a  riposo  ovvero  per  il  pensionamento  di vecchiaia, e'
          fissata al 1› settembre di ciascun anno.
             2-  quater.  Resta stabilito in 35 anni il requisito  di
          contribuzione  per  il pensionamento di anzianita' previsto
          dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.
             2-   quinquies.   per l'anno 1994,  per  i  soggetti  in
          possesso  al  31  dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai
          rispettivi ordinamenti per il pensionamento di  anzianita',
          l'accesso  alla  pensione  stessa e' consentito a decorrere
          dal 1› gennaio 1994".
             - Il testo  del  comma  1  dell'art.  32,  del  comma  2
          dell'art.  24,  e  degli articoli 19 e 20 della legge 12 n.
          136/1991 (Riforma  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
          assistenza   per  i  veterinari)  e',  rispettivamente,  il
          seguente:
             "Art. 32, comma 1    (Iscritti  a  domanda).  -    1.  A
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge e' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della  legge
          18 agosto 1962, n. 1357".
             "Art.  24,  comma  2.  -  Sono iscritti facoltativamente
          all'Ente,  oltre  agli  assicurati  che  si  trovano  nelle
          condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2, gli iscritti agli
          albi  professionali che esercitano esclusivamente attivita'
          di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le
          quali  siano  iscritti  ad  altre   forme   di   previdenza
          obbligatoria".
             "Art.   19     (Comunicazioni  obbligatorie  all'Ente  -
          Sanzioni). - 1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari
          devono comunicare all'Ente  con  lettera  raccomandata,  da
          inviare  entro  trenta  giorni dalla data prescritta per la
          presentazione  della  dichiarazione  annuale  dei  redditi,
          l'ammontare  del  reddito  professionale di cui all'art. 11
          dichiarato  ai  fini  dell'IRPEF  per  l'anno   precedente,
          nonche'   il   reddito   di  libero  esercizio  veterinario
          complessivo di cui all'art. 12 dichiarato per  il  medesimo
          anno.  La  comunicazione  deve  essere  fatta  anche  se le
          dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono neg-
          ative e deve contenere  l'indicazione  del  codice  fiscale
          nonche' quella relativa allo stato di famiglia.
             2.  Nella  stessa comunicazione devono essere dichiarati
          anche  gli  accertamenti  divenuti  definitivi,  nel  corso
          dell'anno  precedente,  degli imponibili IRPEF e dei volumi
          complessivi di affari, qualora comportino variazioni  degli
          imponibili dichiarati.
             3.  Relativamente al volume di affari dei partecipanti a
          societa' o ad associazioni di professionisti, si  applicano
          i criteri di cui all'art. 12, comma 2.
             4.  In  caso  di morte la denuncia dell'anno del decesso
          deve essere presentata dai superstiti entro due mesi  dalla
          data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'ente.
             5.  La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui
          ai commi precedenti comporta la  sanzione  nel  primo  caso
          pari  al  10  per  cento del contributo dovuto, nel secondo
          caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo
          caso pari al 100 per cento del contributo evaso.
             6. Si intende ritardata la  comunicazione  presentata  o
          spedita   a   mezzo   di   lettera  raccomandata  entro  il
          novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione
          di cui al comma 1.
             7.  Trascorso  il  termine  fissato  dal  comma  6,   la
          comunicazione  si  intende omessa a tutti gli effetti della
          presente legge.
             8. Si intende infedele la  comunicazione  resa  all'ente
          con  l'indicazione  di  un reddito o di un volume di affari
          inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai  fini
          dell'IRPEF.
             9.  L'omissione,  il  ritardo  oltre  novanta  giorni  e
          l'infedelta' della comunicazione non seguita  da  rettifica
          nel   termine   di   cui  sopra,  costituiscono  infrazione
          disciplinare.
             10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone
          il   modulo   con   il   quale  deve  essere  compilata  la
          comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi  e
          stabilisce  con regolamento le modalita' per l'applicazione
          del presente articolo  e  degli  articoli  20  e  27  della
          presente legge.
             11.  Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata
          in vigore della presente legge,  i  consigli  degli  ordini
          devono  trasmettere  all'ente  l'elenco degli iscritti agli
          albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice
          fiscale.  Successivamente,  entro  il  mese  di  giugno  di
          ciascun  anno,  devono  essere comunicate le variazioni. Il
          consiglio di  amministrazione  dell'Ente  puo'  determinare
          modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente
          comma.
             12.  L'ente  ha  diritto in ogni momento di ottenere dal
          competente ufficio delle imposte  dirette  le  informazioni
          relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi
          concernenti tutti i veterinari nonche' i pensionati".
             "Art. 20  (Pagamento dei contributi).  - 1. I contributi
          minimi di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 12, comma 3,
          sono  riscossi  mediante  ruoli  ai  sensi  del comma 6 del
          presente articolo.
             2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi  minimi
          sono  versate  per meta' contestualmente alla comunicazione
          annuale di cui all'art. 19 e per l'altra meta' entro il  31
          dicembre successivo.
             3.  I  pagamenti  sono  eseguiti  a mezzo conto corrente
          postale ovvero presso gli istituti  di  credito  incaricati
          dal consiglio di amministrazione dell'ente.
             4.  Il  ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta
          una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per
          ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi
          di  mora  nella  stessa  misura  prevista  per  le  imposte
          dirette.
             5.   Nei   casi   di   omessa,   ritardata   o  infedele
          comunicazione all'ente, gli interessi di mora decorrono dal
          1› gennaio dell'anno nel  quale  deve  essere  eseguita  la
          comunicazione  e  sono  dovuti  anche  sulle  somme  di cui
          all'art. 19, comma 5.
             6.  L'Ente  puo'   provvedere   alla   riscossione   dei
          contributi  insoluti,  e  in  genere  delle  somme  e degli
          interessi di cui al presente  articolo  e  all'art.  19,  a
          mezzo   di   ruoli   da   esso  compilati,  resi  esecutivi
          dall'intendenza  di  finanza  competente  e  da  porre   in
          riscossione  secondo  le  norme previste per la riscossione
          delle imposte dirette.
             7. Ai fini della riscossione l'Ente puo' in  ogni  tempo
          giovarsi  della  conoscenza degli imponibili legittimamente
          acquisita.
             8. Le date e le modalita' di pagamento e di  riscossione
          possono  essere  modificate con deliberazione del consiglio
          di amministrazione dell'ente, approvata  dal  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale".
             -  A  seguito  della  modifica  introdotta  dal presente
          articolo, il testo dell'art.  9  della  legge  n.  67/1988,
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), commi da
          1 a 6, risulta il seguente:
             "Art. 9. - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1988 la  misura
          del  contributo  capitario  aggiuntivo  di cui all'art. 22,
          comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,
          e' elevata a L. 370.000 annue.
             2.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1988  il  contributo
          capitario aggiuntivo di cui al comma 1 e' dovuto anche  dai
          coltivatori  diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate
          nei territori montani di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 601, e nelle zone
          agricole svantaggiate  delimitate  ai  sensi  dell'art.  15
          della  legge  27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a L.
          135.000 annue.
             3. La misura  contributiva  di  cui  all'art.  4,  primo
          comma,  della  legge  16 febbraio 1977, n. 37, gia' fissata
          all'8 per cento dall'art.  20, comma 1, legge  28  febbraio
          1986, n. 41, e' elevata al 9 per cento dal 1› gennaio 1988.
          Per  i  lavoratori  autonomi  ed  i concedenti di terreni a
          mezzadria e a colonia, la quota  capitaria  annua,  di  cui
          all'art.  4,  secondo comma, legge 16 febbraio 1977, n. 37,
          come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981,  n.  402,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 26 settembre
          1981, n. 537, e dall'art. 13, legge 10 maggio 1982, n. 251,
          gia' fissata in L. 250.000 dall'art.  20, comma 1, legge 28
          febbraio 1986, n. 41, e' aumentata  di  L.  50.000  dal  1›
          gennaio 1988, di ulteriori L. 100.000 dal 1› gennaio 1989 e
          di ulteriori L. 100.000 dal 1› gennaio 1990.
             4.  Per  le aziende situate nei territori montani di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  601,  nonche'  nelle  zone agricole svantaggiate
          delimitate ai sensi dell'art. 15 della  legge  27  dicembre
          1977,  n. 984, la quota capitaria annua, gia' fissata in L.
          170.000 dall'art. 20, comma  2,  della  legge  28  febbraio
          1986, n. 41, e' aumentata di L. 25.000 dal 1› gennaio 1988,
          di  ulteriori  L. 50.000 dal 1› gennaio 1989 e di ulteriori
          L. 50.000 dal 1› gennaio 1990.
              5. I premi  ed  i  contributi  relativi  alle  gestioni
          previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
          agricolo  per  il  proprio personale dipendente, occupato a
          tempo indeterminato e a  tempo  determinato  nei  territori
          montani  di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  601, sono  fissati  nella
          misura  del  20  per cento a decorrere dal 1› ottobre 1994,
          del 25 per cento a decorrere dal 1› ottobre 1995 e  del  30
          per cento a decorrere dal 1› ottobre 1996. I predetti premi
          e  contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti
          nelle  zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  27 dicembre 1977, n. 984, sono
          fissati nella misura del 30 per cento a  decorrere  dal  1›
          ottobre  1994,  del 40 per cento a decorrere dal 1› ottobre
          1995, del 60 per cento a decorrere dal 1› ottobre 1996.
             5-  bis.  Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano
          ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori  occupati  in
          violazione delle norme sul collocamento.
             5-  ter.  Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano
          soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.
             6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui  al  comma  5
          non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi
          5  e  6  dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
          536".
             -  Il  testo  dell'art.  9  del   D.P.R.   n.   601/1973
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e' il seguente:
             "Art.  9.   (Territori montani).  - L'imposta locale sui
          redditi e' ridotta alla meta' per i  redditi  dominicale  e
          agrario:
               a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore
          a  700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati
          da particelle catastali che si trovano  soltanto  in  parte
          alla  predetta  altitudine.   L'esenzione decorre dall'anno
          successivo alla  presentazione  della  domanda  all'ufficio
          delle imposte;
               b)  dei  terreni  compresi  nell'elenco  dei territori
          montani compilato  dalla  commissione  censuaria  centrale.
          L'esenzione  e'  disposta  d'ufficio  e  decorre  dall'anno
          successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
               c)  dei  terreni  facenti  parte  di  comprensori   di
          bonifica montana.  L'esenzione decorre dall'anno successivo
          alla  costituzione  del  comprensorio  e  viene disposta di
          ufficio ove  interessi  il  territorio  dell'intero  comune
          censuario;  in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta
          dagli interessati o, per essi,  globalmente  dal  comune  e
          decorre   dall'anno  successivo  alla  presentazione  della
          relativa domanda all'ufficio delle imposte.
             Nei territori montani  di  cui  al  precedente  comma  i
          trasferimenti  di  proprieta'  a  qualsiasi titolo di fondi
          rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di  accorpamento
          di  proprieta'  diretto-coltivatrici,  singole o associate,
          sono soggetti alle imposte di registro e  ipotecaria  nella
          misura  fissa  e  sono  esenti dalle imposte catastali.  Le
          stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle coop-
          erative agricole che conducono direttamente i terreni.
             I  trasferimenti  di  proprieta'  a  qualsiasi   titolo,
          acquisiti  o  disposti  dalle comunita' montane, di beni la
          cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per  la
          realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di
          impianti   a   carattere   associativo  e  cooperativo  per
          produzione, lavorazione e commercializzazione dei  prodotti
          del  suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature
          turistiche, godono  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma
          precedente.
             Decadono  dai benefici di cui al secondo e terzo comma i
          proprietari  di  terreni  montani  che  non  osservano  gli
          obblighi  derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per
          altri scopi.
               Le   successioni   e   le  donazioni  tra  ascendenti,
          discendenti  e  coniugi  aventi  per   oggetto   i   boschi
          costituiti  ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di
          leggi a  favore  dei  terreni  montani  sono  esenti  dalla
          imposta sulle successioni e donazioni".
             -   Il  testo  dell'art.  15  della  legge  n.  984/1977
          (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori  della
          zootecnia,    della    produzione   ortofrutticola,   della
          forestazione,  dell'irrigazione,   delle   grandi   colture
          mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e
          valorizzazione  dei  terreni  collinari  e  montani)  e' il
          seguente:
             "Art. 15. - Gli indirizzi di cui al  precedente  art.  3
          relativamente  ai  terreni di collina e di montagna avranno
          riguardo alle esigenze di utilizzare  e  di  valorizzare  i
          terreni  medesimi mediante interventi volti a realizzare il
          riordino agrario e fondiario in funzione di  nuovi  assetti
          produttivi,   con   particolare   riguardo   a  quelli  che
          presentano una naturale  capacita'  di  assicurare  elevate
          produzioni   unitarie  e  di  foraggi  e  cereali  per  uso
          zootecnico.
          Note dell'art. 11:
             Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano  in
          particolare:
               a)    le    zone   di   intervento   suscettibili   di
          valorizzazione produttiva e  le  produzioni  da  sviluppare
          nelle medesime;
               b)  le opere da realizzare, le priorita' e le forme di
          incentivazione, favorendo in particolare la creazione e  lo
          sviluppo  di  forme  associative  e  cooperative alle quali
          assegnare i terreni incolti in base  alle  norme  di  legge
          vigenti".
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
          64/1986 (Disciplina organica dell'intervento  straordinario
          nel  Mezzogiorno)  come  sostituito dal comma 5 dell'art. 1
          del D.L. n. 536/1987, e' il seguente:
             "Art. 14 (  Riduzione dei contributi agricoli  unificati
          e  agevolazioni  fiscali    ). - 1. Per un periodo di dieci
          anni a decorrere dal 1› gennaio 1987, e' concessa ai datori
          di lavoro del settore agricolo operanti  nei  territori  di
          cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica  6  marzo  1978, n. 218, la riduzione del 60 per
          cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per  il
          personale   dipendente   cosi'   come   determinati   dalle
          disposizioni  vigenti   per   le   assicurazioni   generali
          obbligatorie".
             -  Il  testo  dei  commi 9 e 13 dell'art. 6, del D.L. n.
          338/1989  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  evasione
          contributiva,  di  fiscalizzazione  degli oneri sociali, di
          sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento  dei
          patronati) e' il seguente:
             "Art.  6,  commi  9  e  13.  - 9. Le riduzioni di cui al
          presente articolo non spettano per i lavoratori che:
               a)  non   siano   stati   denunciati   agli   istituti
          previdenziali;
               b)  siano  stati  denunciati  con  orari o giornate di
          lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero  con
          retribuzioni  inferiori  a quelle previste dall'articolo 1,
          comma 1;
               c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a
          quelle previste dall'art. 1, comma 1.
             13.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  non
          spettano,   sino   al  ripristino  dei  luoghi,  ovvero  al
          risarcimento a favore dello Stato,  nel  limite  del  danno
          accertato,  per  i  lavoratori dipendenti delle aziende nei
          confronti dei cui titolari  o  rappresentanti  legali,  per
          fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate
          definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente,
          commesse successivamente alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge  30  dicembre  1987,  n. 536, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che
          comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge
          8  luglio  1986,  n.  349;  ove  le  violazioni  comportino
          rilevante  danno ambientale, il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente,
          puo'  disporre  la  sospensione  totale  o   parziale   del
          beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento".
             -   Gli   articoli  17  e  18  del  D.Lgs.  n.  375/1993
          (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della  legge
          23 ottobre 1992, n.  421, concernente razionalizzazione dei
          sistemi  di  accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e
          dei  relativi  contributi)  riguardavano,  rispettivamente,
          "agevolazioni contributive" e "fiscalizzazione".
             -  Il  testo dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992 (Modifiche
          della legge 1› marzo 1986, n. 64,  in  tema  di  disciplina
          organica  dell'intervento straordinario del Mezzogiorno) e'
          il seguente:
             1.  In  attesa  della   trasformazione   dell'intervento
          straordinario  attraverso  un  graduale  passaggio  ad  una
          gestione ordinaria degli interventi per  le  aree  depresse
          del  territorio  nazionale  anche  attraverso il ripristino
          della dotazione finanziaria di  cui  alla  legge  1›  marzo
          1986,  n.  64,  garantendo  la  continuita' di sviluppo dei
          territori meridionali, e'  autorizzata  la  spesa  di  lire
          13.800  miliardi  per il finanziamento degli incentivi alle
          attivita' produttive di cui alla legge 1›  marzo  1986,  n.
          64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire
          2.350  miliardi  per  l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per
          l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di  lire
          6.250  miliardi  per  gli  anni  successivi si provvede con
          legge finanziaria. Gli  impegni  di  spesa  possono  essere
          assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.
             1-  bis.  Per  gli interventi di cui al decreto-legge 30
          dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive  modificazioni,
          e'  autorizzata  l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per
          l'anno 1994.
             2. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo  del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono   le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
               a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in  'equivalente
          sovvenzione  netto'  secondo i criteri e nei limiti massimi
          consentiti  dalla   vigente   normativa   della   Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
               b) la graduazione  dei  livelli  di  sovvenzione  deve
          essere  effettuata  secondo un'articolazione territoriale e
          settoriale e per tipologia  di  iniziative,  che  concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree  economicamente
          depresse  del  territorio nazionale, nei settori a maggiore
          redditivita'  anche  sociale  identificati   nella   stessa
          delibera;
               c)   le   agevolazioni   debbono   essere  corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione, evitino duplicazioni di istruttorie,  assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
               d)  gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni  assunti  per  le  agevolazioni   industriali   con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere  aumentati  in   relazione   ai   maggiori   importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo.
             3. Restano ferme le disposizioni della  legge  1›  marzo
          1986,  n.  64,  per  gli  interventi  di  agevolazione alle
          attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
               a) inseriti nei contratti di programma gia'  approvati
          dal  CIPI  o  negli accordi di programma stipulati ai sensi
          dell'art. 7 della legge 1› marzo 1986, n. 64;
               b) deliberati in linea  tecnica  dall'Agenzia  per  la
          promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
               c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca,
          non  inclusi  nei  contratti  di  programma, per i quali e'
          stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
               d)  deliberati  dalle  regioni  meridionali  o   dagli
          istituti  di credito convenzionati con le regioni stesse ai
          sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1› marzo 1986,  n.
          64,  fino  alla  concorrenza  massima  di lire 200 miliardi
          dello  stanziamento  previsto  dal  comma  1  del  presente
          articolo;
               e)  richiesti  con  domanda  acquisita dagli organismi
          abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          decreto-legge  14  agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle
          riferite ad  iniziative  indotte  dalla  realizzazione  dei
          contratti  di  programma  e  degli  accordi  di  programma,
          purche'   siano   stati   avviati   a   realizzazione   gli
          investimenti   alla   predetta   data   ovvero   riguardino
          investimenti per i quali risulta stipulato il contratto  di
          locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli
          deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.
             3-  bis.  Gli interventi richiesti con domanda acquisita
          dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
          in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non
          rientrano in quelli di cui alle lettere  a), b), c), d)  ed
          e)   del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma
          2.
             3- ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per
          gli  interventi  di  cui  al comma 3, lettera e), ha durata
          limitata a ventiquattro mesi, termine  entro  il  quale  il
          programma  di  investimento  deve  essere completato; detto
          termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre
          sei mesi per cause di forza maggiore.
             4. Gli stanziamenti gia' individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni   assunti   dall'Agenzia   per   le    agevolazioni
          industriali,  con provvedimento di concessione provvisoria,
          non potranno essere  aumentati  in  relazione  ai  maggiori
          importi  dell'intervento  finanziato  risultanti in sede di
          consuntivo.
             5. Ai programmi cofinanziati  con  i  fondi  strutturali
          della Comunita' europea sono assicurate le risorse di cassa
          disponibili,  necessarie  per  far  fronte al finanziamento
          delle quote di competenza nazionale. A tal  fine  l'Agenzia
          per  la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede
          alle relative erogazioni con  priorita'  rispetto  ad  ogni
          altra    destinazione.   Per   agevolare   l'utilizzo   dei
          finanziamenti diretti alla realizzazione  degli  interventi
          cofinanziati  dalla  CEE,  il  CIPE,  entro  la data del 31
          gennaio di ciascun anno, individua le risorse  della  legge
          1›  marzo  1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi
          interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione
          di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  per
          il  successivo  trasferimento alle regioni secondo le norme
          in vigore.
             6.  La  somma  di  lire  1.200  miliardi  destinata  con
          delibera  CIPE  del  3  agosto  1988 al conseguimento delle
          finalita' di cui all'art. 13 della legge 1› marzo 1986,  n.
          64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma
          1  ed  e'  inscritta,  in  ragione di lire 300 miliardi per
          l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli  anni
          1993-1994,  sul  cap.  8816  dello  stato di previsione del
          Ministero  del   tesoro   per   gli   anni   suddetti.   La
          disponibilita'  riveniente per effetto di quanto precede e'
          corrispondentemente portata ad integrazione  delle  risorse
          destinate  al  finanziamento degli incentivi alle attivita'
          produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.
             7.  Le  riserse   dei   fondi   strutturali   comunitari
          programmate  per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non
          ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono  proposte  dalle
          competenti  amministrazioni dello Stato, sentite le regioni
          interessate, per la revoca da parte della  Commissione  CEE
          per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi
          con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti
          revocati.  Le  risorse  impegnate  al  31  dicembre 1991 in
          relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo
          all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e
          non spese almeno nella misura del 40% entro il 31  dicembre
          1992,   sono  proposte  alla  Commissione  delle  Comunita'
          europee per essere revocate e successivamente riprogrammate
          per la parte corrispondente  alla  percentuale  non  spesa:
          conseguentemente  si procede alla rimodulazione delle rela-
          tive quote di cofinanziamento nazionale.
             8.  Per  la   realizzazione   di   progetti   strategici
          funzionali   agli  investimenti  nelle  aree  con  maggiore
          ritardo di  sviluppo,  nonche'  per  la  concessione  delle
          agevolazioni  previste  dal  comma  2, entro i limiti delle
          risorse destinate dal CIPE, e'  autorizzato  il  ricorso  a
          mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a
          totale  carico  del  bilancio  dello  Stato,  da  contrarre
          tramite  primari  istituti  di  credito  identificati   dal
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro del
          bilancio  e  della   programmazione   economica,   per   il
          complessivo  importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di
          lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni  1992,  1993  e
          1994  e  di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti
          sono contratti nel secondo semestre di ciascun  anno  anche
          per  la  quota  non impegnata nell'anno precedente. Qualora
          alla  realizzazione   dei   progetti   intervengano   altre
          amministrazioni  con  risorse  proprie, si provvede con gli
          accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE
          del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE
          delibera,   previo   parere  delle  competenti  commissioni
          permanenti del Senato della Repubblica e della  Camera  dei
          deputati,  la  programmazione  dei  progetti strategici nei
          limiti delle disponibilita' di cui  alla  citata  legge  1›
          marzo 1986, n. 64 e al presente comma.
             9.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, il CIPE  provvede,  su  proposta  del
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          sentite   le   regioni   interessate,   alla   revoca   dei
          finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani
          annuali  di  attuazione,  rientranti anche nella competenza
          regionale,  che  non  risultino  avviati  entro  i  termini
          previsti  nei  rispettivi atti programmatico-convenzionali.
          Le risorse oggetto delle  revoche  vengono  acquisite  alla
          programmazione  per il finanziamento di interventi previsti
          dal presente decreto,  con  priorita'  per  gli  interventi
          localizzati  nei  territori in cui ricadono i finanziamenti
          revocati.
             10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993,  gli  organi
          amministrativi  scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo
          sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di  promozione
          per  lo  sviluppo  del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della
          legge 1› marzo 1986, n. 64.
             11-12. (commi soppressi della legge di conversione n.
           488/1992).
             13. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente
          articolo,  valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992,
          lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire  4.175  miliardi
          per  l'anno  1994, ivi compreso quello valutato in lire 450
          miliardi per l'anno 1993 e lire  900  miliardi  per  l'anno
          1994,  relativo  ai prestiti di cui al comma 8, si provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1992-1994, al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'apposito accantonamento.
             14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8  della
          legge  8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche
          all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del  decreto-
          legge  22  aprile  1991,  n.    134,  per  le finalita' ivi
          previste.
             15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Il D.L. n. 786/1985 reca: "Misure straordinarie per la
          promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile
          nel Mezzogiorno".
             -  Il  testo  dell'art. 1, contenente l'obiettivo 1, del
          regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio  del  24  giugno
          1988   relativo   alle   missioni  dei  Fondi  a  finalita'
          strutturali, alla loro efficacia  e  al  coordinamento  dei
          loro  interventi  e  di  quelli della Banca europea per gli
          investimenti degli altri  strumenti  finanziari  esistenti,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1988,
          2a serie speciale, n. 71, e' il seguente:
 
                "1. OBIETTIVI E MISSIONI DEI FONDI STRUTTURALI
 
             Art. 1  (Obiettivi).  - L'azione che la  Comunita'  con-
          duce  attraverso  i  Fondi strutturali, attraverso la BEI e
          attraverso  altri  strumenti  finanziari  esistenti  va   a
          sostegno  del conseguimento degli obiettivi generali di cui
          agli articoli 130 A e 130 C del trattato  onde  contribuire
          al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
              1.  promuovere  lo sviluppo e l'adeguamento strutturale
          delle regioni il cui sviluppo e' in  ritardo  (in  appresso
          denominato "obiettivo n. 1");
              2. riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti
          di  regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita'
          urbane) gravemente  colpite  dal  declino  industriale  (in
          appresso denominato "obiettivo n. 2");
              3. lottare contro la disoccupazione di lunga durata (in
          appresso denominato "obiettivo n. 3");
              4.  facilitare  l'inserimento professionale dei giovani
          (in appresso denominato "obiettivo n. 4");
              5.  nella  prospettiva  della  riforma  della  politica
          agricola comune,
                a) accelerare l'adeguamento delle stutture agrarie,
                b) promuovere lo sviluppo delle zone rurali
          (in appresso denominati rispettivamente "obiettivo n. 5 a)"
          e "obiettivo n. 5 b)")".
             -   Il  testo  dell'art.  38  della  legge  n.  146/1980
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 1980) e' il
          seguente:
             "Art.    38.   -   Le   somme   dovute   dalle   singole
          amministrazioni  statali  a  quella  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  ai  sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19
          del testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
          postale,  di  bancoposta  e di telecomunicazioni, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
          n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono
          autorizzate annualmente con apposita disposizione da inser-
          ire nella legge di approvazione del bilancio".
             -  La  legge  n.  62/1990,  reca:  "Norme  in materia di
          lotterie, tombole e pesche. Disciplina  degli  effetti  dei
          decreti-legge  15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n.
          255".
             - Il D.M. n. 183/1991, reca: "Regolamento delle lotterie
          nazionali ad estrazione istantanea".
             - Il testo del  comma  1  dell'art.  4  della  legge  n.
          401/1989   (Interventi  nel  settore  del  giuoco  e  delle
          scommesse clandestine  e  tutela  della  correttezza  nello
          svolgimento   di   competizioni   agonistiche),  a  seguito
          dell'aggiunta disposta con il presente articolo, risulta il
          seguente:
             "Art. 4  (Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o  di
          scommessa).      -   1.   Chiunque   esercita  abusivamente
          l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse  o  di
          concorsi  pronostici  che  la legge riserva allo Stato o ad
          altro ente concessionario, e' punito con la  reclusione  da
          sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque
          organizza  scommesse  o  concorsi  pronostici  su attivita'
          sportive gestite dal Comitato olimpico  nazionale  italiano
          (CONI),   dalle   organizzazioni   da   esso  dipendenti  o
          dall'Unione italiana per l'incremento  delle  razze  equine
          (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di
          pubbliche  scommesse  su  altre  competizioni  di persone o
          animali e giuochi di abilita' e' punito  con  l'arresto  da
          tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un
          milione.
             Le  stesse  sanzioni  si  applicano a chiunque venda sul
          territorio      nazionale,       senza       autorizzazione
          dell'amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,
          biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte
          di Stati  esteri,  nonche'  a  chiunque  partecipi  a  tali
          operazioni  mediante la raccolta di prenotazione di giocate
          e l'accreditamento delle relative vincite  ".
             - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 62/1990,  a
          seguito  della  modifica disposta con il presente articolo,
          risulta il seguente:
             "Art. 6. - 1. Il Ministro delle finanze  e'  autorizzato
          ad  istituire, con proprio decreto, sentito il parere delle
          competenti   commissioni   parlamentari,    che    dovranno
          esprimersi  entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le
          lotterie  nazionali  ad   estrazione   istantanea,   previa
          adozione  di idoneo regolamento da emanare entro centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.
             2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle
          lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le
          norme  vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei
          biglietti delle lotterie nazionali tradizionali  ".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge   n.   49/1985
          (Provvedimenti  per  il  credito alla cooperazione e misure
          urgenti a salvaguardia dei livelli di  occupazione)  e'  il
          seguente:
             "Art.  17.  - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
          per il credito alla cooperazione, per la durata di  quattro
          anni,  un  fondo speciale per gli interventi a salvaguardia
          dei livelli di occupazione.
             2. Il fondo di cui al comma precedente eroga  contributi
          a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1
          e  2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino alle
          iniziative di cui all'art.  14 mediante  la  sottoscrizione
          di   capitale   nella  misura  almeno  uguale  ai  predetti
          contributi.
             3. La misura dei contributi a  fondo  perduto  non  puo'
          eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto
          da ciascuna cooperativa.
             4.  Le  modalita'  di  concessione  e  di erogazione dei
          contributi di cui al presente articolo sono determinate con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,  di  concerto con i Ministri del tesoro e
          del lavoro e della previdenza sociale.
             5. In ogni caso  il  contributo  non  puo'  superare  il
          limite  di  tre annualita' dell'onere di cassa integrazione
          speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.
             6. I contributi di cui al comma 2 del presente  articolo
          possono  essere  erogati  anche  a  favore  di  cooperative
          costituite o che abbiano iniziato l'attivita', nel triennio
          precedente all'entrata in vigore della presente legge,  con
          le  finalita'  previste  ai  punti  a)  e  b)  del  comma 5
          dell'art. 1.
             7. I  lavoratori  soci  delle  cooperative  che  abbiano
          ottenuto   il  contributo  a  fondo  perduto  previsto  dal
          presente articolo, non potranno per un  triennio  usufruire
          della  previdenza  della  cassa  integrazione  ordinaria  o
          speciale,   ne'    di    indennita'    di    disoccupazione
          straordinaria".
             -  Il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 503/1992, a
          seguito  delle  modifiche  introdotte   con   il   presente
          articolo, risulta il seguente:
             "Art.  4    (Requisiti  reddituali per l'integrazione al
          trattamento minimo). -  1. Con effetto dal 1› gennaio 1993,
          i commi 1 e 2 dell'art. 6 del  decreto-legge  12  settembre
          1983,  n.  463, convertito con modificazioni dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti:
             '1. L'integrazione al trattamento minimo delle  pensioni
          a   carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti,  delle  gestioni sostitutive ed esclusive della
          medesima,  nonche'  delle  gestioni  previdenziali  per   i
          commercianti,   gli   artigiani,   i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  della  gestione  speciale  minatori e
          dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
               a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata
          ma legalmente ed effettivamente  separata,  redditi  propri
          assoggettabili   all'imposta   sul  reddito  delle  persone
          fisiche per un importo superiore a  due  volte  l'ammontare
          annuo  del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
          dipendenti  calcolato  in  misura  pari  a  tredici   volte
          l'importo mensile in vigore al 1› gennaio di ciascun anno;
               b)  nel  caso  di persona coniugata, non legalmente ed
          effettivamente separata,  redditi  propri  per  un  importo
          superiore  a  quello richiamato al punto a), ovvero redditi
          cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore  a
          tre volte il trattamento minimo medesimo.  Per i lavoratori
          andati  in  pensione  successivamente al 31 dicembre 1993 e
          fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito  e'
          elevato a cinque volte il trattamento minimo.
             1-    bis.    Dal  computo  dei  redditi  sono esclusi i
          trattamenti  di  fine  rapporto  comunque  denominati,   il
          reddito  della casa di abitazione e le competenze arretrate
          sottoposte  a  tassazione  separata.  Non   concorre   alla
          formazione   dei   redditi   l'importo  della  pensione  da
          integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori  autonomi
          agricoli,  il  reddito dichiarato dal titolare dell'azienda
          ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          viene    imputato,    indipendentemente   dalla   effettiva
          percezione,  a  ciascun  componente   attivo   del   nucleo
          familiare,  in  proporzione  alla  quantita' e qualita' del
          lavoro effettivamente prestato da ciscuno di essi  in  modo
          continuativo,  attestato  con  dichiarazione  dello  stesso
          titolare dell'azienda.
             2. Qualora il reddito,  come  determinato  al  comma  1,
          risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al
          minimo  e'  riconosciuta in misura tale che non comporti il
          superamento del limite stesso.'.
             3. Rimane in  vigore  la  previgente  disciplina  per  i
          pensionati in essere alla data del  31 dicembre 1993 ".
             - Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 155/1993
          (Misure urgenti per la finanza pubblica) e' il seguente:
             "Art.  12    (Deposito in tesoreria di quota parte delle
          disponibilita' degli enti previdenziali).   - 1.  gli  enti
          gestori  di  forme obbligatorie di previdenza ed assistenza
          sociale tenuti all'applicazione delle  disposizioni  recate
          dall'art.  25  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
          sive  modificazioni   ed   integrazioni,   con   esclusione
          dall'INPDAP  e degli enti compresi nella tabella B allegata
          alla  legge  29  ottobre  1984,  n.   720,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  sono  tenuti ad investire
          negli  anni  1993,  1994  e  1995,  in  un  conto  corrente
          fruttifero  vincolato  per  cinque anni presso la Tesoreria
          centrale dello Stato, un importo pari al 25 per cento delle
          entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno
          finanziario precedente a quello di riferimento".