Art. 11. (Previdenza e assistenza). 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri: a) semplificazione dei procedimenti; b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti; c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti; d) previsione della facolta' dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilita' a rispondere e di indicare la data in cui puo' effettuarsi visita domiciliare. 2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 3. In attesa di una organica revisione della materia, le unita' sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e indicano i tempi presuntivi e le misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze. 4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a piu' alta densita' di beneficiari di pensioni, assegni e indennita'. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti insussistenti il beneficiario sia stato assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza. 5. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina in materia di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta, per quelle di importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il valore accertato della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla predetta data del 1 gennaio 1994 e' corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo di pensione. Per l'anno 1994, a decorrere dal 1 luglio, sono attribuiti gli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59. 6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso che anche per le pensioni ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento, si applica lo stesso criterio stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 409 del 1990. 7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, e' differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del 1 gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990, sono differiti al 1 gennaio 1995 e al 31 dicembre 1994. 8. I termini del 1 maggio e del 1 novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente fissati al 1 luglio ed al 1 gennaio dell'anno successivo, fatta esclusione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianita' nel corso del 1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano ad operare i termini previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis. 9. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' sostituito dai seguenti: "6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. 6-bis. Le quote delle pensioni di anzianita' a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente". 10. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' sostituito dal seguente: "8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita', continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu' favorevole". 11. A far data dal 1 gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attivita' di cui all'articolo 49, comme 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata, nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali e nel rispetto delle disposizioni previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 12. Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' i lavoratori di cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il trattamento pensionistico, possono integrare il periodo mancante mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge. 13. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attivita' lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie. 14. In fase di prima applicazine, alla gestione separata di cui al comma 11 sovraintende il comitato amministratore della gestione per i contributi e le prestazioni degli esercenti attivita' commerciali. 15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle peculiarita' relative alla specifica forma assicurativa, le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i termini e le modalita' di versamento dei contributi, nonche' i criteri per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno. 16. Con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'eta' stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianita' contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidita', l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A. 17. Per il 1994 il termine del 1 settembre, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale docente e tecnico della scuola il predetto termine rimane immutato. 18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni. 19. E' fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilita' di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della quiscenza secondo aggiornati criteri attuariali. 20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati. 21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facolta' di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione. 22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione. 23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal 1 gennaio 1993, ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non e' dovuta l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base della vigente disciplina ancorche' si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate. 24. Nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: " entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro". 25. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse. 26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto. Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'articolo 19 della citata legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991. 27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. 5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. 5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro". 28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1984, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, e' fissata nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30. 29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e 28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione, con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a decorrere dal 1995. Il fondo e' destinato ad interventi da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalita' di cui al decreto- legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione e' esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo. 32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 e' integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni di eta' da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988. 33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi. 34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalita' di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183. 35. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite". 36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, e' sostituito dal seguente: "2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali". 37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso. 38. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento minimo"; b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993". 39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1 luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovra' essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI. Art. 11. Art. 11. Art. 11.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 vedi nota all'art. 1. - La legge n. 295/1990 reca: "Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e suc- cessive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti". - Il testo del comma 1- bis dell'art. 2 del D.L. n. 384/1992 (citato in nota all'art. 8) e' il seguente: "1- bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'art 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, nonche' dei trattamenti pensionistici indennitari, e' fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1 giugno e dal 1 dicembre". - Si riportano qui di seguito le disposizioni dell'art. 1 (commi da 1 a 9- quater), dell'art. 3 (commi da 1 a 4) e dell'art. 2- bis, (commi da 1 a 3) del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409. (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59: "Art. 1, commi da 1 a 9- quater (Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonche' delle pensioni gestite dell'ENPALS) . - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, nonche' i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo. 2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982 e' aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1969 e il 31 dicembre 1975, del 20 per cento pe i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982. 2- bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1990 e' aumentato rispettivamente del 50 per cento per le prestazioni anteriori al 1 maggio 1968, del 18 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa fra il 1 maggio 1968 ed il 31 dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988. 3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza. 4. Per le pensioni e i supplementi riliquidati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo e' quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma. 5. Nel caso di trattamenti pensionstici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo e' effettuata, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilita', ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione. 6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo e' effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza. 7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1 gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000. 8. E' fatto salvo in ogni caso, se piu' elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento. 9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare. 9- bis. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, con effetto dal 1 gennaio 1992, e' attribuito, se piu' favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi precedenti, un aumento mensile determinato come segue: a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianita' contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamento pensionistici con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968 ed il 30 giugno 1982; b) in misura pari al 10 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1 gennaio 1992, con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968. 9- ter. Gli aumenti mensili previsti dal comma 9- bis nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 mensili dal 1 gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1 gennaio 1993 e per intero dal 1 gennaio 1994. 9- quater . Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1, aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con effetto dal 1 gennaio 1994 e' attribuito, se piu' favorevole di quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianita' contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico". "Art. 3, commi da 1 a 4 (Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato) . - 1. Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelli a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle categorie equiparate, sono aumentati, a decorrere dal 1 luglio 1990, nelle misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata; per i trattamenti di reversibilita', l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti alle singole decorrenze di cui al comma 3. 2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza economica dal 1 luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942. 3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1 luglio 1990, del 30 per cento dal 1 gennaio 1992, del 55 per cento dal 1 gennaio 1993, e del 100 per cento dal 1 gennaio 1994. 4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sara' in pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal comma stesso, sara' corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1990, un importo netto pari al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31 dicembre 1989 con esclusione dell'indennita' integrativa speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per cento dal 1 gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1 gennaio 1993". "Art. 2- bis, commi da 1 a 3 (Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonche' a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale). - 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1992, sono rivalutate con effetto dal 1 gennaio 1990, secondo quanto segue: a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1 gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione; b) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione; c) le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione; d) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione. 2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento 'Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato'. 3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del quinquiennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare". - Il testo dei commi 2- bis e 2- ter del D.L. n. 384/1992 (citato in nota all'art. 8) e' il seguente: "2- bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta una anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e' stabilita in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi. 2- ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianita' contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di eta' vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, e' fissata al 1 settembre di ciascun anno". - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) a seguito delle modifiche introdotte con il presente articolo, risulta il seguente: "Art. 10 (Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennita' stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attivita' dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno. 3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta e' effettuata dai datori di lavoro ed e' versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine gia' svolti nel corso dell'anno solare di riferimento. 4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresi', tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodi lavoratiri per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3. 5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attivita' svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attivita' socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ne' danno luogo al diritto alle relative prestazioni. 6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. 6-bis. Le quote delle pensioni di anzianita' a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente. 7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia. 8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianita', continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se piu' favorevole". - Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 49/1986 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 10. - 1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidita' derivanti o meno da causa di servizio, purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni". - Il testo dei commi 1 e 2, lettera a) dell'art. 49 del D.P.R. (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5. 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita". Il testo dai commi da 1 a 3 dell'art. 1 della legge n. 233/1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e' il seguente: "Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali). - 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente. 2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento. 3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni". - Per il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, vedi nota all'art. 9. - Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) e' il seguente: "Art. 6. - 1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano: a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno; b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo. 1- bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. 2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso. 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu' pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu' elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo e' garantita sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. 4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti. 6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata e' determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute. 7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6. 8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'art. 15, della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio' assorbiti gli aumenti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile della pensione cosi' determinata non puo' superare ne' il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ne' l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E' tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. Note dell'art. 11: 9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sara' annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1 gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'art. 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresi' alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della pensione. 10- bis Ai fini dei commi 8, 9 e 10 per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti: 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2126 10- ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983. 11- bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari. 11- ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a se' o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante e' tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato. 11- quater . Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 11- quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente". - Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 7 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) limitatamente ai commi 1 e 4: "Art. 7. - In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonche' dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 13 del decreto- legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione. 2.-3. (Omissis) . 4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 e' corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali e' prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorche' si tratti di giornate non lavorate ne' indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1". - Il testo dell'art. 25 della legge n. 457/1992 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) e' il seguente: "Art. 25. - Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della presente legge. Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 37/1977 (Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo) e' il seguente: "Art. 7. - Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 1 gennaio 1977, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennita' di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412. Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalita' e le pro- cedure di cui all'art. 7 n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validita' prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento speciale e' corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli. A decorrere dal 1 gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e' stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488". - Il testo del comma 1 dell'art. 17, del citato D.Lgs n. 503/1992, a seguito dell'inserimento disposto con il presente articolo, risulta il seguente: "Art. 17 ( Norme in materia di finanziamento ). - 1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, nonche' i relativi importi sostitutivi, entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attivita' lavorativa aventi a carattere di generalita' per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziaridelle gestioni interessate". - Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 384/1992 (citato in nota all'art. 8) e' il seguente: "Art. 1 (Pensioni di anzianita') - 1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrer dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406, alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonche' ai lavoratori privi della vista; b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991; c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensioni di anzianita' agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorche' la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992; e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai componenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni; g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'art. 7 della medesima legge, nonche' al personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257; h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attivita' in altri Stati. 2- bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianita' per le quali e' richiesta una anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni e' stabilita in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di eta' pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi. 2- ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianita' contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di eta' vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, e' fissata al 1 settembre di ciascun anno. 2- quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianita' previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria. 2- quinquies. per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianita', l'accesso alla pensione stessa e' consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994". - Il testo del comma 1 dell'art. 32, del comma 2 dell'art. 24, e degli articoli 19 e 20 della legge 12 n. 136/1991 (Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 32, comma 1 (Iscritti a domanda). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357". "Art. 24, comma 2. - Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria". "Art. 19 (Comunicazioni obbligatorie all'Ente - Sanzioni). - 1. Tutti gli iscritti agli albi dei veterinari devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' il reddito di libero esercizio veterinario complessivo di cui all'art. 12 dichiarato per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono neg- ative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonche' quella relativa allo stato di famiglia. 2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi complessivi di affari, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. 3. Relativamente al volume di affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 12, comma 2. 4. In caso di morte la denuncia dell'anno del decesso deve essere presentata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'ente. 5. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso. 6. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1. 7. Trascorso il termine fissato dal comma 6, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge. 8. Si intende infedele la comunicazione resa all'ente con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF. 9. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono infrazione disciplinare. 10. Il consiglio di amministrazione dell'Ente predispone il modulo con il quale deve essere compilata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 20 e 27 della presente legge. 11. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere all'ente l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione del domicilio e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione dell'Ente puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma. 12. L'ente ha diritto in ogni momento di ottenere dal competente ufficio delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti tutti i veterinari nonche' i pensionati". "Art. 20 (Pagamento dei contributi). - 1. I contributi minimi di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo. 2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 19 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo. 3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'ente. 4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette. 5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione all'ente, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'art. 19, comma 5. 6. L'Ente puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. 7. Ai fini della riscossione l'Ente puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita. 8. Le date e le modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale". - A seguito della modifica introdotta dal presente articolo, il testo dell'art. 9 della legge n. 67/1988, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), commi da 1 a 6, risulta il seguente: "Art. 9. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata a L. 370.000 annue. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a L. 135.000 annue. 3. La misura contributiva di cui all'art. 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, gia' fissata all'8 per cento dall'art. 20, comma 1, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'art. 4, secondo comma, legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'art. 13, legge 10 maggio 1982, n. 251, gia' fissata in L. 250.000 dall'art. 20, comma 1, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di L. 50.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori L. 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori L. 100.000 dal 1 gennaio 1990. 4. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, gia' fissata in L. 170.000 dall'art. 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di L. 25.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori L. 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori L. 50.000 dal 1 gennaio 1990. 5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. 5- bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. 5- ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro. 6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536". - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e' il seguente: "Art. 9. (Territori montani). - L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta' per i redditi dominicale e agrario: a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte; b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e' disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco; c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte. Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta' diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle coop- erative agricole che conducono direttamente i terreni. I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunita' montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente. Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi. Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni". - Il testo dell'art. 15 della legge n. 984/1977 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e' il seguente: "Art. 15. - Gli indirizzi di cui al precedente art. 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacita' di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico. Note dell'art. 11: Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare: a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime; b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti". - Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 536/1987, e' il seguente: "Art. 14 ( Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali ). - 1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, e' concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie". - Il testo dei commi 9 e 13 dell'art. 6, del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) e' il seguente: "Art. 6, commi 9 e 13. - 9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1. 13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo' disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento". - Gli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 375/1993 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi) riguardavano, rispettivamente, "agevolazioni contributive" e "fiscalizzazione". - Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno) e' il seguente: 1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, garantendo la continuita' di sviluppo dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attivita' produttive di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali. 1- bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994. 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in 'equivalente sovvenzione netto' secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo. 3. Restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano: a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64; b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali e' stato emanato il provvedimento di ammissibilita'; d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo; e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purche' siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati. 3- bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2. 3- ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore. 4. Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo. 5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunita' europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorita' rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1 marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore. 6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalita' di cui all'art. 13 della legge 1 marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed e' inscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul cap. 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilita' riveniente per effetto di quanto precede e' corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attivita' produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986. 7. Le riserse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunita' europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa: conseguentemente si procede alla rimodulazione delle rela- tive quote di cofinanziamento nazionale. 8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonche' per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilita' di cui alla citata legge 1 marzo 1986, n. 64 e al presente comma. 9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorita' per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. 10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64. 11-12. (commi soppressi della legge di conversione n. 488/1992). 13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. 14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del decreto- legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalita' ivi previste. 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il D.L. n. 786/1985 reca: "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 1, contenente l'obiettivo 1, del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1988, 2a serie speciale, n. 71, e' il seguente: "1. OBIETTIVI E MISSIONI DEI FONDI STRUTTURALI Art. 1 (Obiettivi). - L'azione che la Comunita' con- duce attraverso i Fondi strutturali, attraverso la BEI e attraverso altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato onde contribuire al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari: 1. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo (in appresso denominato "obiettivo n. 1"); 2. riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita' urbane) gravemente colpite dal declino industriale (in appresso denominato "obiettivo n. 2"); 3. lottare contro la disoccupazione di lunga durata (in appresso denominato "obiettivo n. 3"); 4. facilitare l'inserimento professionale dei giovani (in appresso denominato "obiettivo n. 4"); 5. nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, a) accelerare l'adeguamento delle stutture agrarie, b) promuovere lo sviluppo delle zone rurali (in appresso denominati rispettivamente "obiettivo n. 5 a)" e "obiettivo n. 5 b)")". - Il testo dell'art. 38 della legge n. 146/1980 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1980) e' il seguente: "Art. 38. - Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inser- ire nella legge di approvazione del bilancio". - La legge n. 62/1990, reca: "Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255". - Il D.M. n. 183/1991, reca: "Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea". - Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 401/1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), a seguito dell'aggiunta disposta con il presente articolo, risulta il seguente: "Art. 4 (Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa). - 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite ". - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 62/1990, a seguito della modifica disposta con il presente articolo, risulta il seguente: "Art. 6. - 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e' il seguente: "Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'art. 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi. 3. La misura dei contributi a fondo perduto non puo' eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa. 4. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 5. In ogni caso il contributo non puo' superare il limite di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa. 6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite o che abbiano iniziato l'attivita', nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalita' previste ai punti a) e b) del comma 5 dell'art. 1. 7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, ne' di indennita' di disoccupazione straordinaria". - Il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. n. 503/1992, a seguito delle modifiche introdotte con il presente articolo, risulta il seguente: "Art. 4 (Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti dai seguenti: '1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano: a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno; b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento minimo. 1- bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciscuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. 2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.'. 3. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993 ". - Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 155/1993 (Misure urgenti per la finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 12 (Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilita' degli enti previdenziali). - 1. gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dall'INPDAP e degli enti compresi nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire negli anni 1993, 1994 e 1995, in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, un importo pari al 25 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento".