Art. 11. Funzioni del consiglio 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni: a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio; d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo; e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 1 agosto 1988, n. 340.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio) e' il seguente: "Art. 3. (Omissis). 6. Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete una indennita' di carica pari a lire 20 milioni, 30 milioni o 40 milioni annui a seconda che il numero delle ditte iscritte e annotate nell'apposito registro delle ditte delle rispettive camere sia inferiore a 20 mila unita', compreso tra 20 mila e 50 mila unita' oppure superiore a 50 mila unita'. Tale indennita' non comprende il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Le indennita' di carica saranno aggiornate ogni tre anni con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanati di concerto con il Ministro del tesoro".