Art. 11.
              Autonome separate aree di contrattazione
             per il personale con qualifica di dirigente
  1. Per il  personale  con  qualifica  di  dirigente,  non  compreso
nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i  contratti  collettivi nazionali sono definiti in autonome separate
aree di contrattazione collettiva, ciascuna delle quali si  riferisce
al  predetto  personale  dirigente  dipendente  dalle amministrazioni
pubbliche  ricomprese  nei  comparti  di  contrattazione   collettiva
individuati negli articoli precedenti.
  2.  Per  ciascuna distinta autonoma separata area di contrattazione
collettiva,  come  definita  nel  comma  1,  i  contratti  collettivi
nazionali  riguardanti il personale con qualifica di dirigente di cui
al medesimo comma 1 sono stipulati:
   a) per la parte pubblica:
   - dall'Agenzia di cui  all'art.  50  del  decreto  legislativo  n.
29/1993;
   b) per la parte sindacale:
   -   dalle   organizzazioni   sindacali   interessate  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale  nell'ambito  della   relativa
autonoma  separata  area di contrattazione collettiva, assicurando un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali;
   - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993 e' stato
          riportato in nota all'art. 1.