Art. 11. Autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente 1. Per il personale con qualifica di dirigente, non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i contratti collettivi nazionali sono definiti in autonome separate aree di contrattazione collettiva, ciascuna delle quali si riferisce al predetto personale dirigente dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva individuati negli articoli precedenti. 2. Per ciascuna distinta autonoma separata area di contrattazione collettiva, come definita nel comma 1, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente di cui al medesimo comma 1 sono stipulati: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della relativa autonoma separata area di contrattazione collettiva, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Nota all'art. 11: - Il comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993 e' stato riportato in nota all'art. 1.