Art. 11. 
                  (Collegio dei revisori dei conti) 
  1. Il collegio dei revisori dei conti e'  composto  da  tre  membri
effettivi e tre supplementi, nominati con decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, nell'ambito  degli  iscritti  all'albo
dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo,  con  funzioni
di presidente, ed un membro supplente sono nominati  su  designazione
del Ministro del tesoro. 
  2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro  anni.
  3. Il collegio dei revisori dei conti: 
   a) provvede al  riscontro  degli  atti  di  gestione,  accerta  la
regolare tenuta dei libri e delle  scritture  contabili  ed  effettua
trimestralmente le verifiche di cassa; 
   b)  redige  una  relazione  sul  conto  consuntivo   e   riferisce
periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione; 
   c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno  dei
suoi membri.