Art. 11. 1. L'art. 11 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza autorizzazione dell'autorita' competente e' soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
Note all'art. 11: - La legge n. 1415/1942 reca norme sull'impianto e sull'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. - L'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, e' cosi' formulato: "Art. 60. - Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone puo' essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto". Le violazioni di cui sopra, come pure quelle di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 1415/1942, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni, come prevede l'art. 17-bis del predetto testo unico, introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.