Art. 11.
  1.  L'art.  11  della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 11. - 1. Chiunque impianti o tenga in esercizio un  ascensore
od  un montacarichi senza autorizzazione dell'autorita' competente e'
soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773.
   2.  Qualora  non  si  osservino, per l'esercizio e la manutenzione
dell'ascensore o del montacarichi,  le  prescrizioni  della  presente
legge,  si  applica  la  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.".
 
Note all'art. 11:
             - La legge  n.  1415/1942  reca  norme  sull'impianto  e
          sull'esercizio  di  ascensori e di montacarichi in servizio
          privato.
             - L'art. 60 del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,   approvato  con  R.D.  n.  773/1931,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art. 60. - Nessun ascensore per trasporto di persone  o
          di materiali accompagnati da persone puo' essere impiantato
          e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto".
             Le  violazioni  di cui sopra, come pure quelle di cui al
          comma  1  dell'art.  11  della  legge  n.  1415/1942,  sono
          soggette  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da lire un milione a lire sei milioni,  come  prevede
          l'art.   17-bis   del   predetto  testo  unico,  introdotto
          dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.