(Protocollo - art. 11)
                             Articolo 11 
1. Ogni Stato potra', al momento di firmare il presente Protocollo  o
di depositare il suo strumento di ratifica o di adesione,  dichiarare
che non si considera vincolato dall'articolo 9 del presente  Accordo.
Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo  9  nei
confronti  di  una  qualunque  delle  Parti  contraenti   che   avra'
effettuato una tale dichiarazione. 
2. Le riserve al presente Protocollo, diverse dalla riserva  prevista
al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate  a  condizione
che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del
deposito dello  strumento  di  ratifica  o  di  adesione,  che  siano
confermate in detto strumento. 
3. Ogni Stato, all'atto di depositare il suo  strumento  di  ratifica
del presente Protocollo o di adesione  a  quest'ultimo,  notifichera'
per iscritto al Segretario Generale in che misura le riserve da  esso
eventualmente formulate alla Convenzione sulla  segnaletica  stradale
aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968  o  all'Accordo  europeo
completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1  maggio
1971 si applicano al presente Protocollo. Si riterra' che le  riserve
che non siano state oggetto della notifica effettuata al momento  del
deposito dello strumento di ratifica del  presente  Protocollo  o  di
adesione a quest'ultimo, non si applicano al presente Protocollo. 
4. Il Segretario Generale comunichera'  le  riserve  e  le  notifiche
effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di
cui all'articolo 2 del presente Protocollo. 
5. Ogni Stato che abbia effettuato una dichiarazione, una  riserva  o
una notifica in virtu' del presente articolo potra', in  ogni  tempo,
ritirarla per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale. 
6. Ogni riserva effettuata  in  conformita'  con  il  paragrafo  2  o
notificata in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo: 
   a)  modifica,  per  la  Parte  contraente  che  ha  effettuato   o
notificato tale riserva, le  disposizioni  del  Protocollo  che  sono
oggetto della riserva, nei limiti di quest'ultima; 
   b) modifica tali disposizioni entro i medesimi limiti per le altre
Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con  la  Parte
contraente che ha effettuato o notificato la riserva.