Articolo 11 Sorpasso e circolazione in file 1.a) Il sorpasso deve essere fatto dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. b) Tuttavia, il sorpasso deve essere fatto dal lato corrispondente al senso della circolazione nel caso in cui il conducente da sorpassare dopo aver indicato la propria intenzione di dirigersi dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione, ha portato il proprio veicolo o i propri animali verso quel lato della carreggiata allo scopo sia di voltare da quel lato per percorrere un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, sia di fermarsi da quel lato. 2. Prima di sorpassare, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dello articolo 7 e di quelli dell'articolo 14 della presente Convenzione, assicurarsi: a) che nessun conducente che lo segue abbia iniziato una manovra per sorpassarlo; b) che il conducente che lo precede sulla stessa corsia non abbia segnalato la propria intenzione di sorpassare un terzo conducente; c) che la corsia che egli sta per percorrere e' libera per una distanza sufficiente perche', tenuto conto della differenza tra la velocita' del proprio veicolo nel corso della manovra e quella degli utenti della strada da sorpassare, la sua manovra non sia di natura tale da mettere in pericolo o da intralciare la circolazione in senso inverso; d) che, salvo il caso che egli percorra una strada vietata alla circolazione in senso inverso, egli potra', senza inconvenienti per l'utente o gli utenti della strada sorpassati, riprendere la posizione prescritta al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione. 3. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e' in particolare proibito sulle carreggiate a doppio senso di circolazione il sorpasso in prossimita' di un dosso e, allorche' la visibilita' e' insufficiente, nelle curve a meno che non esistano in quei punti delle corsie delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata ed il sorpasso si effettui senza uscire da quelle corsie che i segni sulla carreggiata vietano alla circolazione proveniente in senso inverso. 4. Durante il sorpasso, ogni conducente deve discostarsi dall'utente o dagli utenti della strada sorpassati in modo da lasciare libera una distanza laterale sufficiente. 5.a) Sulle carreggiate aventi almeno due corsie riservate alla circolazione nel senso da lui seguito, un conducente che sia costretto ad intraprendere una nuova manovra di sorpasso appena o poco dopo aver ripreso la posizione prescritta dal paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione puo', per effettuare questa manovra e a condizione di assicurarsi che cio' non porti un intralcio ai conducenti di veicoli piu' rapidi che sopravvengono dietro il suo, restare sulla corsia che ha occupato per il primo sorpasso. b) Le Parti contraenti, o le loro parti costitutive possono tuttavia non rendere applicabili le disposizioni del presente paragrafo ai conducenti di velocipedi di ciclomotori di motocicli e di veicoli che non sono autoveicoli ai sensi della presente Convenzione nonche' ai conducenti di autoveicoli il cui peso massimo autorizzato superi 3500 Kg (7700 libbre) e la cui velocita' per costruzione non possa superare 40 Km/h (25 miglia). 6. Allorche' le disposizioni del paragrafo 5.a del presente articolo sono applicabili e la densita' della circolazione e' tale che i veicoli non soltanto occupano tutta la larghezza della carreggiata riservata al loro senso di circolazione ma circolano altresi' ad una velocita' che dipende dalla velocita' del veicolo che li precede nella fila: a) senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo il fatto che i veicoli di una fila circolino piu' velocemente di quelli di un'altra fila non e' considerato sorpasso ai sensi del presente articolo; b) un conducente che non si trovi sulla corsia piu' prossima al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione deve cambiare fila soltanto per prepararsi a svoltare a destra o a sinistra o a sostare, con riserva dei cambiamenti di corsia operati dai conducenti conformemente alla legislazione nazionale che risultasse dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5-b del presente articolo. 7. Nella circolazione in fila descritta ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, e' vietato ai conducenti, allorche' le corsie sono delimitate sulla carreggiata da segni longitudinali, circolare a cavallo di tali segni. 8. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e di altre restrizioni che le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno adottare per quanto concerne il sorpasso alle intersezioni ed ai passaggi a livello, nessun conducente di veicolo deve sorpassare un veicolo diverso da un velocipede a due ruote, un ciclomotore a due ruote o un motociclo a due ruote senza carrozzetta: a) immediatamente prima o in un'intersezione diversa da una rotatoria, salvo: i) nel caso previsto al paragrafo 1-b del presente articolo; ii) nel caso in cui la strada in cui ha luogo il sorpasso gode della precedenza all'intersezione; iii) nel caso in cui la circolazione e' regolata all'intersezione da un agente della circolazione o da segnali luminosi di circolazione; b) immediatamente prima o su dei passaggi a livello non provvisti di barriere o di semibarriere; le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno, tuttavia, permettere un sorpasso ai passaggi a livello in cui la circolazione stradale e' regolata da segnali luminosi di circolazione comportanti un segnale positivo che da' ai veicoli l'autorizzazione a procedere. 9. Un veicolo non deve sorpassare un altro veicolo che si avvicina ad un passaggio pedonale, delimitato da segni sulla carreggiata o segnalato come tale o che e' fermo immediatamente prima di questo passaggio se non a velocita' sufficientemente ridotta per potersi arrestare immediatamente se un pedone si trova sul passaggio. Nessuna disposizione del presente paragrafo dovra' essere interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro Parti costitutive a vietare il sorpasso a partire da una certa distanza da un passaggio pedonale o ad imporre delle prescrizioni piu' severe al conducente di un veicolo che intende sorpassare un altro veicolo fermo immediatamente prima del passaggio. 10. Ogni conducente che constati che il conducente che lo segue intende sorpassarlo, deve, salvo, nel caso previsto al paragrafo 1-b dell'articolo 16 della presente Convenzione, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione e non deve accelerare la propria andatura. Allorche' l'insufficienza di larghezza, il profilo e lo stato della carreggiata non permettono, tenuto conto della densita' della circolazione in senso inverso, di sorpassare facilmente o senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e se necessario accostare appena possibile per lasciar passare i veicoli che lo seguono. 11.a) Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, sulle carreggiate a senso unico e sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi quando almeno due corsie nei centri abitati e tre corsie fuori dei centri abitati sono riservate alla circolazione nello stesso senso e sono delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata: i) autorizzare i veicoli che circolano su di una corsia a sorpassare dal lato corrispondente al senso della circolazione i veicoli che seguono un'altra corsia; ii) rendere non applicabili le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione; con riserva di emanare delle disposizioni appropriate limitanti la possibilita' di cambiare corsia. b) Nel caso previsto dal comma a) del presente paragrafo, il modo di guida previsto sara' considerato non costituente un sorpasso ai sensi della presente Convenzione; tuttavia le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo restano applicabili.