(Convenzione - art. 11)
    

                          Articolo 11
               Sorpasso e circolazione in file
1.a) Il sorpasso deve essere  fatto  dal  lato  opposto  a  quello
corrispondente al senso della circolazione.
b)         Tuttavia,  il  sorpasso  deve  essere  fatto  dal  lato
corrispondente al  senso  della  circolazione  nel  caso  in  cui  il
conducente  da sorpassare dopo aver indicato la propria intenzione di
dirigersi dal lato opposto a quello  corrispondente  al  senso  della
circolazione,  ha portato il proprio veicolo o i propri animali verso
quel lato della carreggiata allo scopo sia di voltare  da  quel  lato
per  percorrere  un'altra  strada  o  per  entrare  in una proprieta'
fiancheggiante la strada, sia di fermarsi da quel lato.
2.    Prima di sorpassare, ogni conducente deve, senza pregiudizio
delle disposizioni del paragrafo 1  dello  articolo  7  e  di  quelli
dell'articolo 14 della presente Convenzione, assicurarsi:
a)   che nessun conducente che lo segue abbia iniziato una manovra
per sorpassarlo;
b)      che  il  conducente che lo precede sulla stessa corsia non
abbia  segnalato  la  propria  intenzione  di  sorpassare  un   terzo
conducente;
c)     che la corsia che egli sta per percorrere e' libera per una
distanza sufficiente perche', tenuto conto della  differenza  tra  la
velocita'  del proprio veicolo nel corso della manovra e quella degli
utenti della strada da sorpassare, la sua manovra non sia  di  natura
tale da mettere in pericolo o da intralciare la circolazione in senso
inverso;
d)    che, salvo il caso che egli percorra una strada vietata alla
circolazione in senso inverso, egli potra', senza  inconvenienti  per
l'utente   o  gli  utenti  della  strada  sorpassati,  riprendere  la
posizione prescritta al paragrafo 3 dell'articolo 10  della  presente
Convenzione.
3.    Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo, e' in particolare proibito sulle carreggiate a doppio senso
di circolazione il sorpasso in prossimita' di un dosso  e,  allorche'
la  visibilita' e' insufficiente, nelle curve a meno che non esistano
in quei punti delle corsie delimitate da  segni  longitudinali  sulla
carreggiata  ed il sorpasso si effettui senza uscire da quelle corsie
che i segni sulla carreggiata vietano alla  circolazione  proveniente
in senso inverso.
4.      Durante  il  sorpasso,  ogni  conducente  deve discostarsi
dall'utente o  dagli  utenti  della  strada  sorpassati  in  modo  da
lasciare libera una distanza laterale sufficiente.
5.a)  Sulle  carreggiate  aventi  almeno due corsie riservate alla
circolazione  nel  senso  da  lui  seguito,  un  conducente  che  sia
costretto  ad  intraprendere  una  nuova manovra di sorpasso appena o
poco dopo aver  ripreso  la  posizione  prescritta  dal  paragrafo  3
dell'articolo  10  della  presente  Convenzione  puo', per effettuare
questa manovra e a condizione di assicurarsi che cio'  non  porti  un
intralcio  ai  conducenti  di  veicoli  piu' rapidi che sopravvengono
dietro il suo, restare sulla corsia che  ha  occupato  per  il  primo
sorpasso.
b)      Le  Parti  contraenti, o le loro parti costitutive possono
tuttavia  non  rendere  applicabili  le  disposizioni  del   presente
paragrafo  ai  conducenti di velocipedi di ciclomotori di motocicli e
di  veicoli  che  non  sono  autoveicoli  ai  sensi  della   presente
Convenzione  nonche' ai conducenti di autoveicoli il cui peso massimo
autorizzato superi 3500 Kg (7700  libbre)  e  la  cui  velocita'  per
costruzione non possa superare 40 Km/h (25 miglia).
6.      Allorche'  le  disposizioni del paragrafo 5.a del presente
articolo sono applicabili e la densita' della  circolazione  e'  tale
che  i  veicoli  non  soltanto  occupano  tutta  la  larghezza  della
carreggiata riservata al loro  senso  di  circolazione  ma  circolano
altresi' ad una velocita' che dipende dalla velocita' del veicolo che
li precede nella fila:
a)      senza  pregiudizio  delle disposizioni del paragrafo 9 del
presente articolo il fatto che i veicoli di una fila  circolino  piu'
velocemente di quelli di un'altra fila non e' considerato sorpasso ai
sensi del presente articolo;
b)    un conducente che non si trovi sulla corsia piu' prossima al
bordo della carreggiata corrispondente al  senso  della  circolazione
deve  cambiare  fila  soltanto per prepararsi a svoltare a destra o a
sinistra o a sostare, con riserva dei cambiamenti di  corsia  operati
dai   conducenti   conformemente   alla  legislazione  nazionale  che
risultasse dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 5-b del
presente articolo.
7.   Nella circolazione in fila descritta ai paragrafi 5 e  6  del
presente articolo, e' vietato ai conducenti, allorche' le corsie sono
delimitate  sulla  carreggiata  da  segni  longitudinali, circolare a
cavallo di tali segni.
8.    Senza pregiudizio delle disposizioni  del  paragrafo  2  del
presente articolo e di altre restrizioni che le Parti contraenti o le
loro  Parti  costitutive  potranno  adottare  per  quanto concerne il
sorpasso  alle  intersezioni  ed  ai  passaggi  a   livello,   nessun
conducente  di  veicolo  deve  sorpassare  un  veicolo  diverso da un
velocipede a due ruote, un ciclomotore a due ruote o un  motociclo  a
due ruote senza carrozzetta:
a)      immediatamente  prima  o in un'intersezione diversa da una
rotatoria, salvo:
i)   nel caso previsto al paragrafo 1-b del presente articolo;
ii)  nel caso in cui la strada in cui ha luogo  il  sorpasso  gode
della precedenza all'intersezione;
iii)  nel caso in cui la circolazione e' regolata all'intersezione
da  un  agente  della  circolazione  o   da   segnali   luminosi   di
circolazione;
b)      immediatamente  prima  o  su  dei  passaggi  a livello non
provvisti di barriere o di semibarriere; le  Parti  contraenti  o  le
loro  Parti costitutive potranno, tuttavia, permettere un sorpasso ai
passaggi a livello in cui la circolazione  stradale  e'  regolata  da
segnali  luminosi di circolazione comportanti un segnale positivo che
da' ai veicoli l'autorizzazione a procedere.
9.    Un veicolo non deve  sorpassare  un  altro  veicolo  che  si
avvicina   ad  un  passaggio  pedonale,  delimitato  da  segni  sulla
carreggiata o segnalato come tale o che e' fermo immediatamente prima
di questo passaggio se non a velocita' sufficientemente  ridotta  per
potersi arrestare immediatamente se un pedone si trova sul passaggio.
Nessuna   disposizione   del   presente   paragrafo   dovra'   essere
interpretata come un impedimento per le Parti  contraenti  o  per  le
loro  Parti  costitutive a vietare il sorpasso a partire da una certa
distanza da un passaggio pedonale o  ad  imporre  delle  prescrizioni
piu'  severe  al  conducente  di un veicolo che intende sorpassare un
altro veicolo fermo immediatamente prima del passaggio.
10.  Ogni conducente che constati che il conducente che  lo  segue
intende  sorpassarlo, deve, salvo, nel caso previsto al paragrafo 1-b
dell'articolo 16 della  presente  Convenzione,  accostarsi  al  bordo
della  carreggiata  corrispondente  al senso della circolazione e non
deve accelerare la propria  andatura.  Allorche'  l'insufficienza  di
larghezza,  il  profilo  e lo stato della carreggiata non permettono,
tenuto conto della densita' della circolazione in senso  inverso,  di
sorpassare  facilmente o senza pericolo un veicolo lento, ingombrante
o obbligato a rispettare un limite di  velocita',  il  conducente  di
quest'ultimo veicolo deve rallentare e se necessario accostare appena
possibile per lasciar passare i veicoli che lo seguono.
11.a)  Le  Parti  contraenti  o le loro parti costitutive possono,
sulle carreggiate a  senso  unico  e  sulle  carreggiate  in  cui  la
circolazione  avviene  nei  due  sensi  quando  almeno due corsie nei
centri abitati e tre corsie fuori dei centri abitati  sono  riservate
alla  circolazione  nello  stesso  senso  e  sono delimitate da segni
longitudinali sulla carreggiata:
i)    autorizzare i veicoli che  circolano  su  di  una  corsia  a
sorpassare  dal  lato  corrispondente  al  senso della circolazione i
veicoli che seguono un'altra corsia;
ii)   rendere non applicabili  le  disposizioni  del  paragrafo  3
dell'articolo 10 della presente Convenzione;
con riserva di emanare delle disposizioni appropriate limitanti la
possibilita' di cambiare corsia.
b)      Nel  caso previsto dal comma a) del presente paragrafo, il
modo di guida previsto sara' considerato non costituente un  sorpasso
ai  sensi  della  presente  Convenzione; tuttavia le disposizioni del
paragrafo 9 del presente articolo restano applicabili.