Art. 11.
                     Approvazione ed esecuzione
                   del piano di razionalizzazione
  11.1.  I  piani provinciali sono approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione. I conseguenti provvedimenti di  attuazione
del  piano sono adottati, in conformita' delle disposizioni contenute
nel testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297, salvo il disposto del comma 2.
  11.2.  I  provveditori  agli  studi  procedono alla soppressione di
plessi di scuole elementari e materne, succursali, sezioni staccate e
scuole coordinate di istituti di istruzione secondaria, in attuazione
del  piano  di  cui  al   comma   1;   provvedono,   altresi',   alla
redistribuzione  dei  plessi  di  circoli  didattici,  delle  sezioni
staccate, sedi coordinate  e  succursali  di  scuole  e  istituti  di
istruzione  secondaria,  a  seguito  della  aggregazione,  fusione  o
soppressione delle istituzioni scolastiche dalle quali dipendevano.