Art. 11. Approvazione ed esecuzione del piano di razionalizzazione 11.1. I piani provinciali sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. I conseguenti provvedimenti di attuazione del piano sono adottati, in conformita' delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, salvo il disposto del comma 2. 11.2. I provveditori agli studi procedono alla soppressione di plessi di scuole elementari e materne, succursali, sezioni staccate e scuole coordinate di istituti di istruzione secondaria, in attuazione del piano di cui al comma 1; provvedono, altresi', alla redistribuzione dei plessi di circoli didattici, delle sezioni staccate, sedi coordinate e succursali di scuole e istituti di istruzione secondaria, a seguito della aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche dalle quali dipendevano.