Art. 11.
                         P r e s i d e n t e
  1.  Il  presidente  della  fondazione  e' il sindaco del comune nel
quale  essa  ha  sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al
patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.
  2.  La  fondazione  conseguente  alla trasformazione dell'Accademia
nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art. 5, comma 3, e' presieduta
dal  presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni
di sovrintendente.
  3.  Il  presidente  ha  la  legale rappresentanza della fondazione,
convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano
esecuzione gli atti da esso deliberati.
  4.  Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un
vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento.