Art. 11 (Esercizio del permesso di ricerca) 1. L'articolo 6, comma 8, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente: "8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non puo' essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni.". 2. L'articolo 6, comma 9, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente: "9 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovra' in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso.". 3. Il trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari del permesso di ricerca e' autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento del Ministero.