Art. 11 (Disposizioni finanziarie) 1. I proventi derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 6 e 7, se effettuate da organi dell'amministrazioni centrale o periferica dello Stato, e dalle attivita' di cui all'articolo 9, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati per essere destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ogni due anni, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, le tariffe da applicare per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di riscossione, nonche' le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale addetto alle citate attivita'. 3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.