Art. 11 (Modifica dell'allegato III) 1. Il punto 6 dell'allegato III del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' modificato come segue: "6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non e' richiesta per gli organismi pubblici.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERSANI Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK
Nota all'art. 11: - Per il d.lgs n. 311 dei 1991 vedi note alle premesse. L'allevato III indica i criteri minimi sui quali gli Stati membri devono fondarsi per designare gli organismi di controllo. Il punto 6, prevedeva: "6. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale, o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro".