Art. 11. 1. All'articolo 23, comma 1, del decreto 119/92, la parola: "indesiderati", e' sostituita dalle seguenti: "collaterali negativi".
Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 119/1992 e' il seguente: "1. I veterinari e gli altri professionisti interessati riferiscono tempestivamente eventuali effetti collaterali negativi dei medicinali veterinari alla unita' sanitaria locale competente per territorio e al Ministero della sanita'".