Articolo 11 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Accordo secondo gli articoli 8 e 9 dello stesso; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Accordo. Fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.