(Convenzione - art. XI)
                             Articolo XI 
  Ogni Governo contraente puo' denunciare la presente Convenzione  il
30 giugno di ogni anno dandone notifica, il 1  gennaio  dello  stesso
anno o anteriormente, al Governo  depositario,  il  quale  dopo  aver
ricevuto detta notifica, la comunichera'  immediatamente  agli  altri
Governi contraenti. Ogni altro Governo contraente potra'  in  maniera
analoga, entro un mese dal ricevimento di una copia di tale  notifica
dal Governo depositario, notificare la propria denuncia: in tal  caso
la Convenzione cessera' di avere effetto il 30  giugno  dello  stesso
anno per il Governo che ha notificato tale denuncia. 
  La presente Convenzione rechera' la data alla quale e' aperta  alla
firma e rimarra' aperta alla  firma  per  un  successivo  periodo  di
quattordici giorni. 
  IN FEDE DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato la presente Convenzione. 
  FATTO a Washington, il 2 dicembre 1946, in lingua inglese,  il  cui
originale sara' depositato negli  archivi  del  Governo  degli  Stati
Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America  trasmettera'
copie certificate conformi a tutti gli  altri  Governi  firmatari  ed
aderenti. 
(Seguono firme)