(Accordo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                Rappresentanza delle compagnie aeree 
1. Ciascuna Parte Contraente  concedera'  alla  compagnia  dell'altra
   Parte  Contraente,  su  base  di  reciprocita',  il   diritto   di
   mantenere, sul proprio territorio,  nei  punti  specificati  nella
   tabella  delle   rotte,   uffici   e   personale   amministrativo,
   commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una o entrambe le
   Parti Contraenti, in base alle necessita'  della  compagnia  aerea
   designata. 
2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio  di  ciascuna
   Parte Contraente  sara'  consentito  previa  autorizzazione  delle
   Autorita' competenti. 
3. Tutto il personale sopra  menzionato  sara'  soggetto  alle  leggi
   relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio  dell'altra
   Parte Contraente, nonche'  alle  leggi,  ai  regolamenti  ed  alle
   disposizioni amministrative applicabili in quel territorio. 
4. Il numero di dette persone, stabilito in base ad un accordo fra le
   compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione delle
   Autorita' competenti delle due Parti Contraenti. 
5. Ciascuna Parte Contraente fornira'  l'assistenza  e  le  strutture
   necessarie a tali uffici e relativo personale.