Art. 11. Incentivi fiscali per il commercio Credito di imposta 1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, e' concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attivita' non precedentemente specificate", di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Misura del credito 2. Il credito d'imposta e' determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 milioni di lire nel triennio con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito puo' essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Modalita' e criteri 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalita' ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresi', fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni. Domande di accesso 4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo e' presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Eventuali nuovi termini 5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. Controlli da parte delle Camere di commercio 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attivita' di controllo, cosi' come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi. Spese di funzionamento 7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attivita' ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Norme di attuazione 8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Oneri finanziari 9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma e' riservato alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilita' rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Limiti agli aumenti tariffari 10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Note all'art. 11: - Il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 reca: "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese". - Il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 reca: "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni". - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317: "Art. 10 (Credito d'imposta: norme di attuazione). - 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entita' delle partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1. 2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri periti commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione la regolarita' documentale dei medesimi e la loro conformita' alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi profes sionali. 3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali e' ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta. 4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2. 5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilita' finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8. 6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'articolo 12. 7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualita' e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento e' disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario. 8. Alle imprese non ammesse, o ammese solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco di cui al comma 3 negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie. 9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi. 10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317: "Art. 11 (Disposizioni tributarie). - Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". 2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come sostituto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 gennaio 1979, n. 24. 3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso puo' essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata, anche in sede di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e' computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' stato indicato. 4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo 13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell'articolo 13". - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317: "Art. 13. (Revoca delle agevolazioni). - 1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne da' immediata comunicazione al Ministro delle finanze. 2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti. 3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire. 4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalita' di cui al comma 5. 5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale. 6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6". - Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43: "2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita': a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile; b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli". - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317: "Art. 4 (Controlli). - 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonche' delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'articolo 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonche' degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". - Il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 reca: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei commi e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale".