Art. 11.
                        Ambito di applicazione
  1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge
15 marzo 1997,  n. 59, il presente titolo  disciplina il conferimento
alle regioni  ed agli  enti locali,  nonche', nei  casi espressamente
previsti,  alle  autonomie  funzionali,   delle  funzioni  e  compiti
esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo
o  amministrazione  dello   Stato  o  da  enti   pubblici  da  questo
dipendenti.
  2.  Il settore  sviluppo economico  attiene, in  particolare, oltre
alla  materia "agricoltura  e  foreste", che  resta disciplinata  dal
decreto   legislativo   4  giugno   1997,   n.   143,  alle   materie
"artigianato",   "industria",    "energia",   "miniere    e   risorse
geotermiche",  "ordinamento  delle  camere di  commercio,  industria,
artigianato e  agricoltura", "fiere e mercati  e commercio", "turismo
ed industria alberghiera".
  3. Il  conferimento comprende  anche gli  atti di  organizzazione e
ogni  altro  atto  strumentale  in rapporto  di  stretta  connessione
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
 
          Note all'art. 11:
            - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997  si
          veda nota all'art. 3.
            -  Per gli estremi del decreto legislativo n. 143/1997 si
          veda in nota all'art. 1.