Art. 11 
                       Composizione del gruppo 
 
  1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB: 
    a) determina  la  nozione  di  gruppo  rilevante  ai  fini  della
verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma  1,  lettera
h), e 34, comma 1, lettera f); 
    b) puo' emanare disposizioni volte a  individuare  l'insieme  dei
soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo  tra  quelli  esercenti
servizi di  investimento  o  di  gestione  collettiva  del  risparmio
nonche'  attivita'  connesse  e   strumentali   o   altre   attivita'
finanziarie, come individuate ai sensi  dell'articolo  59,  comma  1,
lettera b) del T.U. bancario.  Tali  soggetti  sono  individuati  tra
quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del  T.U.
bancario: 
      1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una  SIM
o da una societa' di gestione del risparmio; 
      2) controllano, direttamente o indirettamente, una  SIM  o  una
societa' di gestione del risparmio; 
      3)  sono  controllati,  direttamente  o  indirettamente,  dagli
stessi soggetti che controllano la SIM o la societa' di gestione  del
risparmio; 
      4) sono partecipati almeno per il  20  per  cento  da  uno  dei
soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla  societa'
di gestione del risparmio. 
 
          Nota all'art. 11: 
            - Il testo dell'art. 59 del D.Lgs. 1 settembre  1993,  n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia) e' il seguente: 
            "Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo: 
             a) il controllo sussiste  nei  casi  previsti  dall'art.
          2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si  applica
          l'art. 23, comma 2; 
             b) per "societa' finanziarie" si intendono  le  societa'
          che esercitano, in via esclusiva o prevalente:  l'attivita'
          di assunzione di partecipazioni aventi  le  caratteristiche
          indicate dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere
          del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art.  1,
          comma 2, lettera f), numeri da  2  a  12;  altre  attivita'
          finanziarie previste ai sensi del numero 15 della  medesima
          lettera; 
             c) per "societa' strumentali" si intendono  le  societa'
          che esercitano, in via esclusiva  o  prevalente,  attivita'
          che  hanno  carattere   ausiliario   dell'attivita'   delle
          societa'  del  gruppo,  comprese  quelle  di  gestione   di
          immobili e di servizi anche informatici".