Art. 11
     (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

  1.  Il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento,  anche  attraverso  l'automazione  delle  procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita'  con  i  sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
  2.   Delle  parti  di  piano  che  riguardano  sistemi  informativi
automatizzati   e   dei  relativi  contratti  e'  data  comunicazione
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  3.  Nell'ambito  e  in  attuazione  delle  direttive  adottate  dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre
e  i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima  promuovono  le  misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli  di  frontiera  e  della  vigilanza  marittima e terrestre,
d'intesa  con  i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le
autorita'  marittime  e  militari  e  i  responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati,  e  sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate
in materia.
  4.  Il  Ministero  degli  affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono   le   iniziative   occorrenti,   d'intesa   con  i  Paesi
interessati,  al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
e  il  rilascio  dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia  dei  provvedimenti  previsti dal presente testo unico. A
tale  fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione
a titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili
ed  apparecchiature  specificamente  individuate,  nei  limiti  delle
compatibilita'   funzionali   e  finanziarie  definite  dal  Ministro
dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
  5.   Presso  i  valichi  di  frontiera  sono  previsti  servizi  di
accoglienza  al  fine  di  fornire  informazioni  e  assistenza  agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in
Italia  per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi
sono  messi  a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.