Art. 11.
             Disposizioni in caso di controllo analitico
  1. Nel caso in cui si  proceda al campionamento dei prodotti per la
successiva analisi,  e' necessario attenersi a  quanto disposto dalla
normativa vigente in materia  di campionamento e metodiche analitiche
ufficiali. In particolare:
  a)  il  campionamento  dei  prodotti  di cui  al  comma  1  per  la
successiva  analisi  e'  effettuato  con le  modalita'  previste  dal
decreto del  Ministro dell'agricoltura  e delle foreste,  di concerto
con  il  Ministro  delle  finanze, il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  ed il Ministro della  sanita' 20 aprile
l978, recante modalita' di prelevamento dei campioni per il controllo
ufficiale  degli  alimenti  per animali,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 15 giugno 1978;
  b)  gli accertamenti  analitici  sono effettuati  in conformita'  a
quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento;
  c) in assenza  di metodi di analisi di  riferimento comunitari, gli
accertamenti  analitici  possono  essere  espletati  adottando  norme
internazionali e nazionali scientificamente riconosciute.
  2.  Gli  accertamenti  analitici   sono  espletati  dai  laboratori
dell'Ispettorato  centrale repressione  frodi,  dai laboratori  degli
istituti sperimentali  zooprofilattici, da altri  laboratori pubblici
operanti per il Servizio  sanitario nazionale, dai laboratori chimici
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ciascuno per
quanto di propria competenza.
  3.  L'elenco dei  suddetti laboratori,  suscettibile di  successive
modificazioni, e' comunicato  alla Commissione, dalle amministrazioni
cui i  laboratori medesimi appartengono, per  essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C.
  4. Al controllo analitico si  applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
           Nota all'art. 11:
            -  La   legge 24 novembre 1981,  n. 689, reca: "Modifiche
          al sistema penale".