Art. 11. Disposizioni in caso di controllo analitico 1. Nel caso in cui si proceda al campionamento dei prodotti per la successiva analisi, e' necessario attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di campionamento e metodiche analitiche ufficiali. In particolare: a) il campionamento dei prodotti di cui al comma 1 per la successiva analisi e' effettuato con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita' 20 aprile l978, recante modalita' di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 15 giugno 1978; b) gli accertamenti analitici sono effettuati in conformita' a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento; c) in assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando norme internazionali e nazionali scientificamente riconosciute. 2. Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori degli istituti sperimentali zooprofilattici, da altri laboratori pubblici operanti per il Servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, ciascuno per quanto di propria competenza. 3. L'elenco dei suddetti laboratori, suscettibile di successive modificazioni, e' comunicato alla Commissione, dalle amministrazioni cui i laboratori medesimi appartengono, per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C. 4. Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 11: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".