Art. 11
                              Personale

  1.  Il  rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. e' regolato ai
sensi  delle  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli
14  e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e all'articolo 51, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per
le  assunzioni  possono  partecipare,  se  in  possesso dei requisiti
richiesti, anche cittadini stranieri.
  2.  Il  C.N.R.,  sentito  il  comitato  di consulenza scientifica e
nell'ambito  del  2  per  cento  dell'organico  dei ricercatori, puo'
assumere  per  chiamata  diretta,  figure  professionali,  italiane o
straniere,   corrispondenti   al  massimo  livello  contrattuale  del
personale   di  ricerca  che  svolgano,  con  documentata  produzione
scientifica  di eccellenza, attivita' di ricerca in enti di ricerca e
in  atenei  stranieri  o  in  istituzioni  di ricerca internazionali,
ovvero  che  siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici
in ambito internazionale.
  3.   Il   C.N.R,   con   proprio   regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo  7,  disciplina  le  procedure di assunzione ai diversi
livelli   e   profili   del  personale  indicando  per  il  personale
ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o
settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il
regolamento  e'  emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) l'ente   puo'   stipulare,  previa  selezione  pubblica,  oltre  a
   contratti  a termine per esigenze temporanee connesse ad attivita'
   programmate,   contratti   di  lavoro  per  attivita'  di  ricerca
   scientifica  e tecnologica, di durata non superiore a tre anni, al
   termine   dei  quali  apposite  commissioni  formuleranno  giudizi
   sull'attivita'  svolta,  secondo  parametri riconosciuti in ambito
   internazionale.   Le   commissioni  sono  nominate  dal  consiglio
   direttivo  e  costituite  da  tre  membri, due dei quali scelti su
   terne   designate   dal  comitato  di  consulenza  scientifica.  I
   contratti   sono  rinnovabili  una  sola  volta,  previo  giudizio
   positivo sull'attivita' svolta;
b) il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato per attivita' di
   ricerca scientifica e tecnologica si instaura, per tutti i livelli
   del  personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici
   per  aree  scientifiche  o  settori tecnologici, idonei a valutare
   competenze   e  attitudini  finalizzate  all'attivita'  richiesta,
   mediante   il   ricorso   a  specifiche  commissioni  giudicatrici
   costituite   in  maggioranza  da  componenti  esterni  all'ente  e
   presiedute  da  dirigenti  di  ricerca  o  tecnologi  dell'ente  o
   dipendenti  da  un  ente  del  comparto  ricerca  ovvero ancora da
   professori   universitari   ordinari,  con  comprovata  esperienza
   internazionale.   Per  accedere  alla  selezione  per  il  livello
   iniziale  occorre  essere  in  possesso  del  titolo di dottore di
   ricerca  attinente  all'attivita'  richiesta dal bando ovvero aver
   svolto per un triennio attivita' di ricerca:
   1)  nell'ambito  dei  contratti  di  cui alla lettera a) ovvero di
   assegni  di  ricerca  banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51,
   comma  6,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione
   finale dell'attivita' ai sensi della lettera a);
   2)  presso  universita'  o  qualificati  enti  e centri di ricerca
   pubblici   e   privati,  anche  stranieri,  se  comunque  valutata
   preventivamente ai sensi della lettera a);
c) la  periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le necessita'
   indicate nel piano triennale di cui all'articolo 6.
 
           Note all'art. 11:
            -  Per il  titolo del D.Lgs. 3  febbraio 1993, n. 29,  si
          veda nelle note alle premesse.
            - Gli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196
          (Norme in materia di  promozione  dell'occupazione),  cosi'
          recitano:
            "Art.  14.  -  1.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          una  quota,  da  determinarsi  annualmente,  delle    somme
          disponibili,  di competenza  della medesima amministrazione
          e    a valere   sulle   risorse   finanziarie di   cui   ai
          provvedimenti:  legge   17  febbraio   1982,  n.  46,     e
          successive  modificazioni;  legge  1  marzo  1986, n. 64, e
          successive modificazioni; legge  5  agosto  1988,  n.  346;
          decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa  legge di
          conversione  19  dicembre 1992,  n. 488;  art. 11, comma 5,
          del   decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299,    e  relativa
          legge   di  conversione     19  luglio    1994,  n.    451;
          decreto-legge  23 settembre 1994, n.  547, e relativa legge
          di conversione 22 novembre  1994, n.   644;   decreto-legge
          31    gennaio    1995,    n.  26,   e   relativa legge   di
          conversione  29  marzo    1995,  n.  95;  decreto-legge   8
          febbraio   1995,  n.    32,    e    relativa    legge    di
          conversione  7  aprile  1995,   n.   104; decreto-legge  17
          giugno  1996,  n.  321,  e  relativa legge di conversione 8
          agosto 1996,  n. 421;  decreto-legge 23  ottobre 1996,   n.
          548,  e relativa legge di  conversione 20 dicembre 1996, n.
          641;   puo'   essere  assegnata    prioritariamente,    per
          l'erogazione, a  piccole  e   medie imprese,  alle  imprese
          artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27  della
          legge  5 ottobre   1991, n. 317, di  contributi finalizzati
          all'avviamento di titolari  di  diploma  universitario,  di
          laureati  e  di  dottori   di   ricerca ad   attivita'   di
          ricerca,   con la   stipula   di contratti a    termine  di
          lavoro    subordinato, anche a  tempo parziale, nell'ambito
          di progetti di ricerca di durata predeterminata.
            2. In  deroga alla  normativa concernente   il  personale
          degli enti pubblici  di ricerca  e delle  universita' e  in
          attesa    del  riordino generale del settore, e' consentito
          agli enti e agli atenei medesimi,  in  via    sperimentale,
          nell'ambito      di   attivita'   per     il  trasferimento
          tecnologico,  di    assegnare  in   distacco     temporaneo
          ricercatori,  tecnologi  e    tecnici di   ricerca di   cui
          all'art.  15 della  legge 11 marzo 1988,  n.    67,  presso
          piccole  e medie imprese,  nonche' presso i soggetti di cui
          gli  articoli 17 e 27 della legge  5 ottobre 1991, n.  317.
            3. L'assegnazione   di  cui  al    comma  2  comporta  il
          mantenimento  del rapporto  di  lavoro  con  l'ente  o  con
          l'ateneo    assegnante,     con  l'annesso      trattamento
          economico   e   contributivo.   E'   disposta  su richiesta
          dell'impresa o  del soggetto  di  cui al  comma 2,   previo
          assenso  dell'interessato  e per  un periodo  non superiore
          a  quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla  base di
          intese tra le parti, che regolano  le funzioni,  nonche' le
          modalita' di   inserimento  dei  lavoratori    in  distacco
          temporaneo   presso l'impresa  o il  soggetto assegnatario.
          L'impresa  o i soggetti  di cui   agli articolo 17    e  27
          della    legge 5   ottobre 1991,  n. 317,  corrispondono un
          compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento
          corrisposto  dall'ente  o    dell'ateneo  assegnante,    ai
          ricercatori, tecnologi  e tecnici  di ricerca distaccati.
            4.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 1, a valere sulle
          medesime risorse di    cui  alla    predetta  disposizione,
          nonche', dall'anno  1999 e  con riferimento agli atenei,  a
          valere   sui  trasferimenti    statali  ad  essi  destinati
          possono essere  altresi'  concesse agli  enti pubblici   di
          ricerca  e    alle  universita',  i    quali procedano alle
          assegnazioni in distacco temporaneo  di cui  al comma    2,
          eventuali      integrazioni  dei  contributi       ordinari
          finalizzate   alla  copertura,   nella  misura  determinata
          dai      medesimi    decreti,   degli     oneri   derivanti
          dall'assunzione,   in      sostituzione    del    personale
          distaccato,    di titolari   di  diploma universitario,  di
          laureati   o di   dottori   di ricerca  con  contratto    a
          termine  di  lavoro subordinato  anche a tempo parziale, di
          durata non  superiore a   quattro anni,    rinnovabile  una
          sola volta, per attivita' di ricerca.
            5.  I    decreti di   cui ai commi  1 e 4  determinano le
          procedure  di  presentazione    e  di    selezione    delle
          richieste   di   contributo e  di integrazione, gli importi
          massimi   del contributo  e  dell'integrazione  per    ogni
          soggetto   beneficiario,   anche  in  relazione  alle  aree
          territoriali interessate    nel  rispetto  delle  finalita'
          stabilite  dal decreto-legge  22  ottobre   1992,  n.  415,
          e   relativa  legge  di conversione   19   dicembre   1992,
          n.    488,    e   alla   possibilita'   di confinanziamento
          comunitario,  la    differenziazione  del    contributo   e
          dell'integrazione     in     relazione    al  livello    di
          qualificazione   del  personale  da  assumere,  l'eventuale
          ulteriore  disciplina  del  distacco  temporaneo,   nonche'
          apposite  modalita'   di  monitoraggio   e  di verifica".
            "Art. 15.  - 1. All'art.  16 del  decreto-legge 16 maggio
          1994, n.  299, convertito,  con modificazioni, dalla  legge
          19 luglio   1994, n.    451,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
              a)-b) (Omissis).
            2.   La   commissione   regionale   per   l'impiego  puo'
          deliberare,  ai  sensi  dell'art.    9,  comma     9,   del
          decreto-legge    1 ottobre   1996, n.  510, convertito, con
          modificazioni, dalla legge    28  novembre  1996,  n.  608,
          l'inserimento   mirato   lavorativo   con     contratto  di
          formazione e lavoro per soggetti portatori    di  handicap,
          sulla  base   di progetti previsti dai contratti collettivi
          nazionali.
            3.  L'onere derivante   dal presente articolo e' valutato
          in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120  miliardi
          a decorrere dall'anno 1998".
            -  L'art.  51, comma 6, della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
          prevede:
            "6.   Le universita',   gli   osservatori    astronomici,
          astrofisici    e  vesuviano,    gli  enti   pubblici e   le
          istituzioni di  ricerca di  cui all'art. 8 del  decreto del
          Presidente del Consiglio  dei Ministri 30 dicembre    1993,
          n.    593,  e    successive modificazioni   e integrazioni,
          l'ENEA  e  l'ASI,  nell'ambito   delle  disponibilita'   di
          bilancio,  assicurando,     con    proprie    disposizioni,
          idonee   procedure   di valutazione  comparativa    e    la
          pubblicita'   degli   atti,  possono conferire  assegni per
          la   collaborazione ad   attivita' di   ricerca.    Possono
          essere  titolari    degli  assegni  dottori  di   ricerca o
          laureati  in     possesso  di      curriculum   scientifico
          professionale  idoneo    per lo svolgimento di attivita' di
          ricerca,  con esclusione del personale di  ruolo  presso  i
          soggetti  di cui al primo periodo  del presente comma.  Gli
          assegni hanno  durata non   superiore   a quattro   anni  e
          possono  essere   rinnovati nel   limite   massimo  di otto
          anni  con lo  stesso soggetto, ovvero  di quattro anni   se
          il  titolare ha   usufruito della borsa per il dottorato di
          ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di  studio    a
          qualsiasi    titolo conferite,   tranne quelle  concesse da
          istituzioni nazionali  o straniere utili ad  integrare, con
          soggiorni all'estero,   l'attivita'    di    ricerca    dei
          titolari    di    assegni.    Il titolare di   assegni puo'
          frequentare  corsi di dottorato  di ricerca anche in deroga
          al numero determinato, per  ciascuna universita', ai  sensi
          dell'art.      70  del    decreto  del    Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980,   n. 382,    fermo  restando  il
          superamento  delle    prove di ammissione.   Le universita'
          possono   fissare il   numero  massimo    dei  titolari  di
          assegno  ammessi a   frequentare in soprannumero i corsi di
          dottorato. Il  titolare in servizio presso  amministrazioni
          pubbliche puo'  essere  collocato    in  aspettativa  senza
          assegni.    Agli  assegni di cui  al  presente    comma  si
          applicano,  in   materia  fiscale,  le disposizioni di  cui
          all'art.  4  della    legge  13  agosto  1984,  n.  476,  e
          successive    modificazioni  e    integrazioni,    nonche',
          in  materia previdenziale, quelle di  cui all'art. 2, commi
          26    e seguenti, della legge  8   agosto  1995,  n.   335,
          e   successive    modificazioni   e  integrazioni.  Per  la
          determinazione  degli    importi  e  per  le  modalita'  di
          conferimento  degli assegni si  provvede con decreti    del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica
          e  tecnologica.  I soggetti di  cui al   primo periodo  del
          presente  comma    sono altresi' autorizzati  a  stipulare,
          per specifiche   prestazioni   previste   da  programmi  di
          ricerca,  appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e
          seguenti del   codice   civile, compatibili    anche    con
          rapporti    di lavoro  subordinato  presso  amministrazioni
          dello  Stato  ed  enti pubblici  e privati.  Gli assegni  e
          i    contratti  non    danno  luogo    a  diritti in ordine
          all'accesso ai ruoli dei soggetti di  cui al primo  periodo
          del presente comma".