Art. 11.
               Energia elettrica da fonti rinnovabili
  1.  Al  fine  di  incentivare  l'uso  delle energie rinnovabili, il
risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di  anidride
carbonica   e  l'utilizzo  delle  risorse  energetiche  nazionali,  a
decorrere  dall'anno  2001  gli importatori e i soggetti responsabili
degli  impianti  che,  in ciascun anno, importano o producono energia
elettrica  da  fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel
sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta
da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati,
limitatamente  alla  producibilita'  aggiuntiva, in data successiva a
quella di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle
produzioni  di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli
autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la
quota  di  cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento
della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
  3.  Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche
acquistando,  in  tutto  o in parte, l'equivalente quota o i relativi
diritti  da  altri  produttori,  purche' immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete
di  trasmissione  nazionale.  I diritti relativi agli impianti di cui
all'articolo  3,  comma  7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 sono
attribuiti  al  gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale. Il
gestore  della  rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare
le  fluttuazioni  produttive  annuali o l'offerta insufficiente, puo'
acquistare  e  vendere  diritti  di  produzione da fonti rinnovabili,
prescindendo   dalla   effettiva  disponibilita',  con  l'obbligo  di
compensare  su  base  triennale  le eventuali emissioni di diritti in
assenza di disponibilita'.
  4.  Il  gestore  della  rete  di trasmissione nazionale assicura la
precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano,
nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione,
sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas,  e  fonti  nazionali  di  energia combustibile
primaria,  queste  ultime per una quota massima annuale non superiore
al  quindici  per  cento  di  tutta l'energia primaria necessaria per
generare l'energia elettrica consumata.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente, sono
adottate  le  direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi
1,  2 e 3, nonche' gli incrementi della percentuale di cui al comma 2
per  gli  anni  successivi  al  2002,  tenendo conto delle variazioni
connesse   al  rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento  delle
emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni
internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.
  6.  Al  fine  di  promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti
rinnovabili,  con  deliberazione  del  CIPE, adottata su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza  unificata,  istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  sono  determinati  per  ciascuna  fonte  gli
obiettivi pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione.
Le  regioni  e  le  province  autonome,  anche  con  proprie risorse,
favoriscono il coinvolgimento delle comunita' locali nelle iniziative
e  provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle
fonti rinnovabili.
 
           Note all'art. 11:
            -  L'art.  3,    comma 7, della citata legge 14  novembre
          1995, n. 481, cosi' recita:
            "7. I    provvedimenti  gia'    adottati  dal    Comitato
          interministeriale   prezzi       e       dal      Ministero
          dell'industria,   del   commercio    e dell'artigianato  in
          materia  di  energia    elettrica e di gas conservano piena
          validita'   ed efficacia, salvo  modifica    o  abrogazione
          disposta  dal  Ministro,  anche nell'atto  di  concessione,
          o dalla  Autorita' competente. Il provvedimento CIP n.    6
          del  29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          109 del  12 maggio 1992, come integrato  e  modificato  dal
          decreto  del  Ministro  dell'industria,    del  commercio e
          dell'artigianato  del  4  agosto   1994,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto  1994, si  applica,
          per  tutta  la  durata  del  contratto,    alle  iniziative
          prescelte, alla  data di  entrata in vigore della  presente
          legge,  ai  fini  della  stipula  delle  convenzioni, anche
          preliminari,   previste   dal      decreto   del   Ministro
          dell'industria,  del commercio   e dell'artigianato  del 25
          settembre  1992, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale    n.
          235    del  6    ottobre 1992,   nonche' alle proposte   di
          cessione  dell'energia    elettrica   prodotta   da   fonti
          rinnovabili propriamente  dette, presentate all'ENEL S.p.a.
          entro il 31 dicembre  1994 ed alle  proposte di cessione di
          energia  elettrica  che  utilizzano  gas  d'alto forno o di
          cokeria presentate alla medesima data, a    condizione  che
          in  tali  ultimi    casi permanga   la necessaria attivita'
          primaria dell'azienda.  Conservano  altresi' efficacia   le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  56    del  9  marzo  1994.  Per    le  altre
          iniziative continua  ad applicarsi   la normativa  vigente,
          ivi  compreso il citato provvedimento  CIP n. 6 del 1992 ed
          i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22,   comma  5,
          della  legge  9  gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei
          principi di cui all'art. 1 della presente legge".
            - Per   il titolo del   decreto legislativo    28  agosto
          1997,  n. 281, vedi nelle note all'art. 3.