Art. 11
                             Boccaporti
  1. Il datore di lavoro deve provvedere affinche':
a) durante le fasi di chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra
di  dispositivi  di chiusura, azionati da forza motrice, come porte a
murata, rampe, ponti garage mobili, le operazioni siano segnalate  in
modo da consentire l'allontanamento tempestivo dei lavoratori;
b)  i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a piu' di 1,50
metri dal livello della coperta, quando  non  protetti  fino  ad  una
altezza netta di almeno 75 cm. da battenti o mastre, siano chiusi, se
non  utilizzati  per  le  operazioni; nel caso in cui tali boccaporti
siano  aperti,  ma  coperti  da   tendoni   o   da   cagnari,   siano
opportunamente protetti e segnalati.
  2.  Le  misure  del  presente articolo si applicano anche durante i
periodi di riposo ed altre interruzioni di lavoro.