Art. 11.
                      Norme transitorie e finali
  1.  Alla  costituzione  del   consiglio  di  amministrazione  della
fondazione si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del presente  decreto. Fino all'operativita'  degli organi
rinnovati  restano  in  carica  gli  organi  dell'ente  autonomo  "La
Triennale di Milano", nella  composizione vigente alla medesima data.
Qualora alla  scadenza predetta  il consiglio di  amministrazione non
sia operativo  ai sensi dell'articolo 5,  comma 4, il Ministro  per i
beni e le attivita' culturali nomina un commissario straordinario per
la  gestione  della  fondazione,  che   resta  in  carica  fino  alla
conseguita operativita' del consiglio di amministrazione.
  2.  Fino alla  nomina del  nuovo  collegio dei  revisori, resta  in
carica il collegio nella composizione  esistente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  3. I contratti d'opera professionale  la cui esecuzione e' in corso
alla data di  entrata in vigore del presente  decreto, non confermati
dal   consiglio  di   amministrazione  entro   due  mesi   dalla  sua
costituzione  sono risolti  di  diritto a  decorrere da  quest'ultima
data.
  4.  Lo statuto  puo'  prevedere la  partecipazione alla  fondazione
della  regione   Lombardia  e  della  provincia   di  Milano,  previa
determinazione della misura dell'apporto finanziario di tali enti. In
sede  di prima  applicazione, e  limitatamente al  primo mandato  del
consiglio di amministrazione:
  a)  la  regione   Lombardia  e  la  provincia   di  Milano  possono
rispettivamente  designare un  consigliere, qualora,  entro sei  mesi
dall'entrata   in  vigore   del  presente   decreto,  deliberino   di
contribuire in  via ordinaria  all'attivita' della fondazione  con un
apporto finanziario che sia, per ciascuna di esse e per ciascun anno,
non  inferiore  ad un  quarto  della  somma dei  contributi  ordinari
annualmente versati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali
e dal comune di Milano;
  b)  i  partecipanti privati  possono  designare  un componente  del
consiglio di  amministrazione, qualora  conferiscano, anche  in forma
aggregata, un'apporto  finanziario non  inferiore a lire  un miliardo
per  ciascun  anno  del  mandato del  consigliere.  Con  le  medesime
modalita', e' possibile designare un secondo componente del consiglio
di  amministrazione, qualora  l'apporto finanziario  superi lire  due
miliardi.
  5. Per quanto  non espressamente previsto dal  presente decreto, la
fondazione e' disciplinata dal codice  civile e dalle disposizioni di
attuazione dei medesimo.