Art. 11.


Potenziamento  finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
                             dello Stato


  1.  Nelle  more della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo  1,  comma  848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
risorse  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo 2, comma 554 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del
Fondo  di  garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n.   266,   fino   al   limite   massimo  di  450  milioni  di  euro,
subordinatamente  alla verifica, da parte del Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  della  provenienza  delle  stesse  risorse, fermo
restando  il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini
di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
  2.  Gli  interventi  di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle
imprese  artigiane.  L'organo  competente  a deliberare in materia di
concessione  delle  garanzie  di  cui all'articolo 15, comma 3, della
legge  7 agosto 1997, n. 266, e' integrato con i rappresentanti delle
organizzazioni  rappresentative  a  livello  nazionale  delle imprese
artigiane.
  3. Il (( 30 per cento )) della somma di cui al comma 1 e' riservato
agli  interventi  di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di
cui  all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
  4.  Gli  interventi  di  garanzia  del Fondo di cui all'articolo 2,
comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di ultima
istanza,  secondo  criteri,  condizioni  e modalita' da stabilire con
decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  ((  La  garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ai  relativi  eventuali  oneri  si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo  comma,  numero  2),  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7. dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ))
  5.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  potra' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle  Regioni  ed  di  altri  enti  e organismi pubblici, ovvero con
l'intervento  della  SACE  S.p.a.,  secondo  modalita'  stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
  ((  5-bis.  Per  gli  impegni  assunti  dalle  federazioni sportive
nazionali   per   l'organizzazione   di  grandi  eventi  sportivi  in
coincidenza   degli   eventi   correlati  all'Expo  Milano  2015,  e'
autorizzato  il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro
per l'anno 2009. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo del comma 848 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «848.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
          adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentita  la Banca d'Italia, previa intesa in sede
          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
          sensi  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  entro  due  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge vengono stabiliti le modalita'
          di  funzionamento  del  Fondo  di  cui  al comma 847, anche
          attraverso   l'affidamento   diretto  ad  enti  strumentali
          all'amministrazione  ovvero  altri  soggetti  esterni,  con
          eventuale  onere  a  carico  delle  risorse stanziate per i
          singoli  progetti,  scelti  nel rispetto delle disposizioni
          nazionali   e   comunitarie,   nonche'  i  criteri  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui al medesimo comma
          847,  le  priorita'  di  intervento  e le condizioni per la
          eventuale  cessione  a terzi degli impegni assunti a carico
          dei  fondi  le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
          al  comma  847.  Nel  caso  in  cui  si adottino misure per
          sostenere  la  creazione  di  nuove  imprese femminili e il
          consolidamento   aziendale   di  piccole  e  medie  imprese
          femminili,  il decreto che fissa i criteri di intervento e'
          adottato  dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
          con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 554 dell'art. 2 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008):
             «554.  Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992,  n.  488, nel limite dell'85 per cento delle economie
          accertate   annualmente  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  da adottare entro il 30 ottobre, sono
          destinate  alla  realizzazione  di  interventi  destinati a
          finanziare:
              a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati
          residenti  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
          Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna e Sicilia, al fine di
          favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorita' ai
          contratti  di  lavoro a tempo indeterminato. La definizione
          di tale programma e' disciplinata con decreto del Ministero
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e  d'intesa  con  le
          regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge;
              b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro
          dello  sviluppo  economico,  senza  oneri  per  la  finanza
          pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale    dell'Osservatorio   sulla   migrazione   interna
          nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare
          il  fenomeno  e  di  individuare  tutte  le iniziative e le
          scelte  utili  a governare il processo di mobilita' dal sud
          verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
              c)  agevolazioni  alle  imprese  innovatrici in fase di
          start  up,  definite  ai  sensi  di  quanto  previsto nella
          Disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di Stato a
          favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  n.  C 323 del 30
          dicembre  2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali
          per   tutti   i  ricercatori,  tecnici  e  altro  personale
          ausiliario  impiegati  a  decorrere  dal  periodo d'imposta
          dell'anno   2007.   I   criteri   e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento  delle  predette  agevolazioni,  che saranno
          autorizzate  entro  i limiti fissati alla sezione 5.4 della
          predetta  Disciplina,  saranno  disciplinati  con  apposito
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge;
              d)   interventi   per   lo   sviluppo  delle  attivita'
          produttive  inclusi  in  accordi  di  programma in vigore e
          costruzione  di  centri  destinati  a  Poli  di innovazione
          situati  nei  territori  delle  regioni del Mezzogiorno non
          ricompresi   nell'obiettivo   Convergenza   ai   sensi  del
          regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio
          2006, nonche' programmi di sviluppo regionale riferiti alle
          medesime  regioni.  I  rapporti  tra Governo e regione e le
          modalita'  di erogazione delle predette risorse finanziarie
          sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle
          risorse e da appositi accordi di programma quadro;
              e)  la  creazione  di un fondo denominato «Fondo per la
          gestione  delle quote di emissione di gas serra di cui alla
          direttiva  2003/87/CE»,  da  destinare  alla «riserva nuovi
          entranti»  dei  Piani nazionali di assegnazione delle quote
          di  cui  al  decreto  legislativo  4  aprile  2006, n. 216,
          secondo   modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dello  sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio e del mare, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge;
              f)  la  proroga  per  gli  anni 2008, 2009 e 2010 della
          deduzione  forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli
          esercenti  impianti  di  distribuzione di carburanti di cui
          all'articolo  21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448;
              g)  interventi a sostegno dell'attivita' di ricerca nel
          sistema  energetico e di riutilizzo di aree industriali, in
          particolare nel Mezzogiorno.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
             «Art.   15  (Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
          comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  sono  attribuite,  a  integrazione delle risorse gia'
          destinate   in  attuazione  dello  stesso  articolo  2,  le
          attivita'  e  le  passivita'  del  fondo di garanzia di cui
          all'articolo  20  della  legge  12  agosto 1977, n. 675 , e
          successive  modificazioni,  e  del fondo di garanzia di cui
          all'articolo  7  della  legge  10  ottobre  1975, n. 517, e
          successive  modificazioni,  nonche'  un  importo  pari a 50
          miliardi  di lire a valere sulle risorse destinate a favore
          dei  consorzi  e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
          sensi  dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          149  , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 237.
             2.  La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo  107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n. 385 , e successive modificazioni, e alle societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, della legge 5
          ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e
          medie  imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'articolo
          155,  comma  4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del
          1993  e  dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale  di  cui  all'articolo  106  del  medesimo decreto
          legislativo.
             3.  I  criteri  e  le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto
          organo,  competente a deliberare in materia, nel quale sono
          nominati  anche  un  rappresentante  delle banche e uno per
          ciascuna  delle  organizzazioni  rappresentative  a livello
          nazionale  delle  piccole  e  medie  imprese  industriali e
          commerciali.
             4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
          risorse  destinate  a  favore dei consorzi e cooperative di
          garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'articolo  2 del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149 , convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa  Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
          e  successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
          comma  101,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
          parole: “Ministro del tesoro”, sono inserite le
          seguenti:    “di    concerto    con    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.
             5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma  3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
          1977,  n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
          n. 517 , e loro successive modificazioni.
             6. ...».
             -  Si  riporta  il testo del comma 556 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «556.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
          proposta   del   Ministro   dello  sviluppo  economico,  e'
          autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi
          stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto,
          le  risorse  derivanti dalle economie connesse alle revoche
          di  cui  al  comma  554 in un apposito fondo dello stato di
          previsione  del Ministero dello sviluppo economico, ai fini
          del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma
          554.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
          lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
          pubblici)  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326:
             «Art.   13   (Disciplina   dell'attivita'   di  garanzia
          collettiva  dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
          intendono   per:   “confidi”,  i  consorzi  con
          attivita'  esterna,  le  societa'  cooperative, le societa'
          consortili   per   azioni,  a  responsabilita'  limitata  o
          cooperative,   che   svolgono   l'attivita'   di   garanzia
          collettiva  dei  fidi;  per  “attivita'  di  garanzia
          collettiva  dei  fidi”,  l'utilizzazione  di  risorse
          provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o
          socie  per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di
          garanzie  volte a favorirne il finanziamento da parte delle
          banche   e   degli  altri  soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario;  per “confidi di secondo grado”, i
          consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
          societa'  consortili per azioni, a responsabilita' limitata
          o  cooperative,  costituiti dai confidi ed eventualmente da
          imprese  consorziate  o  socie  di questi ultimi o da altre
          imprese;  per  “piccole  e  medie  imprese”, le
          imprese   che   soddisfano  i  requisiti  della  disciplina
          comunitaria  in  materia  di  aiuti di Stato a favore delle
          piccole  e  medie  imprese determinati dai relativi decreti
          del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali;  per “testo
          unico  bancario”, il decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  e successive modificazioni e integrazioni;
          per   “elenco   speciale”,   l'elenco  previsto
          dall'articolo   107   del   testo   unico   bancario;   per
          “riforma delle societa”, il decreto legislativo
          17 gennaio 2003, n. 6.
             2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito dal comma 32 ,
          svolgono  esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  e  i  servizi a essa connessi o strumentali, nel
          rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
             3.  Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  possono  essere  prestate  garanzie  personali e
          reali,   stipulati   contratti   volti   a   realizzare  il
          trasferimento  del  rischio, nonche' utilizzati in funzione
          di  garanzia  depositi  indisponibili  costituiti  presso i
          finanziatori delle imprese consorziate o socie.
             4.  I  confidi  di  secondo  grado  svolgono l'attivita'
          indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
          essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
          ultimi.
             5.  L'uso  nella  denominazione  o in qualsivoglia segno
          distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
          “confidi”,    “consorzio,    cooperativa,
          societa'  consortile di garanzia collettiva dei fidi”
          ovvero  di  altre  parole  o  locuzioni  idonee a trarre in
          inganno     sulla     legittimazione    allo    svolgimento
          dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e' vietato a
          soggetti diversi dai confidi.
             6.  Chiunque  contravviene  al  disposto  del comma 5 e'
          punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133,
          comma 3, del testo unico bancario.
             7.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
             8.  I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
          industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da
          imprese   artigiane   e   agricole,   come  definite  dalla
          disciplina comunitaria.
             9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche  imprese di
          maggiori  dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali
          determinati  dalla  Unione europea ai fini degli interventi
          agevolati  della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
          favore    delle    piccole   e   medie   imprese,   purche'
          complessivamente  non  rappresentino piu' di un sesto della
          totalita' delle imprese consorziate o socie.
             10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori
          dimensioni  che  non possono far parte dei confidi ai sensi
          del  comma  9  possono  sostenerne  l'attivita'  attraverso
          contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni;
          essi  non  divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle
          attivita'   sociali,   ma  i  loro  rappresentanti  possono
          partecipare   agli  organi  elettivi  dei  confidi  con  le
          modalita'  stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
          maggioranza   dei   componenti   di  ciascun  organo  resti
          riservata all'assemblea.
             11.  Il  comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
          grado.
             12.  Il  fondo  consortile  o  il capitale sociale di un
          confidi  non  puo'  essere inferiore a 100 mila euro, fermo
          restando  per  le  societa'  consortili  l'ammontare minimo
          previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
             13.  La  quota di partecipazione di ciascuna impresa non
          puo'  essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
          o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
             14.  Il  patrimonio  netto  dei confidi, comprensivo dei
          fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
          mila  euro.  Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto
          almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
          dei   soci   o   da   avanzi   di  gestione.  Al  fine  del
          raggiungimento  di  tale  ammontare  minimo  si considerano
          anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
          conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio
          sulle garanzie prestate.
             15.  Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
          d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito
          per  oltre  un  terzo  al di sotto del minimo stabilito dal
          comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
          opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
          diminuzione  del  patrimonio netto non si e' ridotta a meno
          di  un  terzo  di  tale  minimo, l'assemblea che approva il
          bilancio  deve  deliberare l'aumento del fondo consortile o
          del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
          prevede  l'obbligo  per  i  consorziati  o i soci, di nuovi
          contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
          ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
          deliberare lo scioglimento del confidi.
             16.  Se,  per  la  perdita  di  oltre un terzo del fondo
          consortile  o  del capitale sociale, questo si riduce al di
          sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
          devono  senza  indugio convocare l'assemblea per deliberare
          la  riduzione  del  fondo o del capitale e il contemporaneo
          aumento  del  medesimo  a  una  cifra non inferiore a detto
          minimo,  o  lo  scioglimento  del  confidi.  Per  i confidi
          costituiti   come   societa'  consortili  per  azioni  o  a
          responsabilita'  limitata  restano applicabili le ulteriori
          disposizioni  del  codice  civile  vigenti  in  materia  di
          riduzione del capitale per perdite.
             17.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa  non  si  applicano il primo e il secondo comma
          dell'  articolo  2525  del  codice  civile, come modificato
          dalla riforma delle societa'.
             18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione
          di  ogni  genere  e  sotto  qualsiasi  forma  alle  imprese
          consorziate  o  socie,  neppure in caso di scioglimento del
          consorzio,  della  cooperativa o della societa' consortile,
          ovvero  di  recesso,  decadenza,  esclusione  o  morte  del
          consorziato o del socio.
             19.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di  societa'
          cooperativa   non  si  applicano  il  secondo  comma  dell'
          articolo  2545-quater  del  codice  civile introdotto dalla
          riforma  delle  societa' e gli articoli 11 e 20 della legge
          31  gennaio  1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
          dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile,
          come  modificato  dalla  riforma delle societa', si intende
          riferito  al  Fondo di garanzia interconsortile al quale il
          confidi  aderisca  o,  in mancanza, ai Fondi di garanzia di
          cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
             20.  I  confidi che riuniscono complessivamente non meno
          di   15   mila   imprese   e   garantiscono   finanziamenti
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          possono  istituire,  anche  tramite  le  loro  associazioni
          nazionali    di    rappresentanza,    fondi   di   garanzia
          interconsortile     destinati     alla    prestazione    di
          controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
             20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i
          confidi  che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono
          associare  complessivamente  non  meno  di  5.000 imprese e
          garantire  finanziamenti  complessivamente  non inferiori a
          300 milioni di euro.
             21.  I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
          societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
          il   cui  oggetto  sociale  preveda  in  via  esclusiva  lo
          svolgimento   di  tale  attivita',  ovvero  dalle  societa'
          finanziarie   costituite  ai  sensi  dell'articolo  24  del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'
          articolo  2602  del  codice  civile  le societa' consortili
          possono  essere  costituite anche dalle associazioni di cui
          al comma 20.
             22.   I   confidi  aderenti  ad  un  fondo  di  garanzia
          interconsortile  versano annualmente a tale fondo, entro un
          mese   dall'approvazione   del   bilancio,   un  contributo
          obbligatorio   pari  allo  0,5  per  mille  delle  garanzie
          concesse  nell'anno  a fronte di finanziamenti erogati. Gli
          statuti  dei  fondi  di  garanzia  interconsortili  possono
          prevedere un contributo piu' elevato.
             23.  I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
          interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
          per  mille  delle  garanzie  concesse nell'anno a fronte di
          finanziamenti  erogati, entro il termine indicato nel comma
          22,  al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a
          tale  titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio
          dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  una somma pari all'ammontare complessivo di detti
          versamenti e' annualmente assegnata al fondo di garanzia di
          cui  all'articolo  2, comma 100, lettera a), della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662.  I  confidi, operanti nel settore
          agricolo,  la  cui base associativa e' per almeno il 50 per
          cento   composta  da  imprenditori  agricoli  di  cui  all'
          articolo  2135  del  codice  civile, versano annualmente la
          quota  alla  Sezione  speciale  del  Fondo interbancario di
          garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
          n. 153, e successive modificazioni.
             23-bis.  Le  disposizioni  di cui ai commi 22 e 23 hanno
          effetto a decorrere dall'anno 2004.
             24.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi i contributi
          versati  ai  sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
          contributi,  anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
          di  garanzia  interconsortile o al fondo di garanzia di cui
          all'articolo  2,  comma  100,  lettera  a),  della legge 23
          dicembre  1996,  n. 662, non concorrono alla formazione del
          reddito  delle  societa'  che  gestiscono tali fondi; detti
          contributi  e  le  somme versate ai sensi del comma 23 sono
          ammessi  in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
          soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
             25.   [Il   Fondo   di  garanzia  costituito  presso  il
          Mediocredito  Centrale  S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo 2,
          comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  e'  conferito  in una societa' per azioni, avente per
          oggetto  esclusivo  la  sua  gestione,  costituita con atto
          unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in
          vigore  del  presente decreto. Il capitale sociale iniziale
          della  societa'  per  azioni e' determinato con decreto del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali.  La  societa' per
          azioni  assume  i  diritti  e  gli  obblighi  del  Fondo di
          garanzia  proseguendo  in  tutti  i  suoi  rapporti,  anche
          processuali,  anteriori  al  conferimento. I privilegi e le
          garanzie  di  qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore
          del  Fondo  di  garanzia conservano il loro grado e la loro
          validita'   in   capo   alla  societa'  per  azioni,  senza
          necessita'  di  alcuna  formalita'  o  annotazione.  L'atto
          costitutivo  attribuisce agli amministratori la facolta' di
          aumentare  il  capitale sociale a norma dell' articolo 2443
          del  codice  civile  con  offerta  delle  nuove  azioni  ai
          confidi,  anche  tramite  le loro associazioni nazionali di
          rappresentanza,  alle  societa' indicate nel comma 21, alle
          Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  alle banche, agli enti gestori di altri fondi
          pubblici  di  garanzia  al fine del loro conferimento nella
          societa'  per  azioni  e agli ulteriori soggetti pubblici e
          privati   eventualmente  individuati  dallo  statuto  della
          societa'.  Lo  statuto  fissa altresi' un limite massimo di
          possesso  azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che
          apportino  altri  fondi pubblici di garanzia, non superiore
          al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato,
          le   Regioni   e   gli   altri   enti  pubblici  conservano
          congiuntamente   la   maggioranza   assoluta  del  capitale
          sociale.   Le   operazioni  di  garanzia  effettuate  dalla
          societa'  per  azioni  di cui al presente comma beneficiano
          della   garanzia  dello  Stato  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie attribuite].
             26.  [L'intervento  della  societa' per azioni di cui al
          comma  25  e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di
          controgaranzia  delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie
          prestate     nell'esercizio    esclusivo    o    prevalente
          dell'attivita'  di rilascio delle garanzie dai propri soci,
          intendendosi  per  tali  anche  i confidi appartenenti alle
          associazioni   socie.   L'intervento   e'  rivolto  in  via
          prioritaria  alle  garanzie,  cogaranzie  e  controgaranzie
          prestate “a prima richiesta”].
             27.  [Le  regole  di  funzionamento  del fondo di cui al
          comma  25  e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso
          prestate  sono  disciplinate con decreto del Ministro delle
          attivita'   produttive,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze].
             28.   [L'intervento   del   Fondo  di  garanzia  di  cui
          all'articolo  2,  comma  100,  lettera  b),  della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662,  e'  riservato alle operazioni di
          controgaranzia  dei confidi operanti sull'intero territorio
          nazionale  nonche'  alle  operazioni  in  cogaranzia  con i
          medesimi.  La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono
          escutibili  per  intero,  a  prima  richiesta, alla data di
          avvio   delle   procedure   di   recupero   nei   confronti
          dell'impresa  inadempiente.  Le  eventuali somme recuperate
          dai   confidi   sono   restituite  al  Fondo  nella  stessa
          percentuale della garanzia da esso prestata].
             29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in  forma di
          societa'   cooperativa   a   responsabilita'   limitata  e'
          consentito,  ai  sensi  dell'articolo  28  del  testo unico
          bancario,  anche  alle  banche  che,  in  base  al  proprio
          statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
          collettiva  dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
          tali  banche contiene le espressioni “confidi”,
          “garanzia collettiva dei fidi” o entrambe.
             30.  Alle  banche  di  cui  al comma 29 si applicano, in
          quanto  compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
          5  a  11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli
          da 33 a 37 del testo unico bancario.
             31.  La  Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
          commi    29   e   30,   tenuto   conto   delle   specifiche
          caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
             32. ... .
             33.  Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
          29,   30,  31  e  32  possono,  anche  in  occasione  delle
          trasformazioni  e  delle fusioni previste dai commi 38, 39,
          40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
          sociale  i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o  riserve
          patrimoniali  costituiti  da  contributi dello Stato, delle
          regioni  e  di  altri enti pubblici senza che cio' comporti
          violazione   dei   vincoli  di  destinazione  eventualmente
          sussistenti,  che  permangono,  salvo  quelli  a  carattere
          territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
          consortile  o  del  capitale  sociale.  Le  azioni  o quote
          corrispondenti  costituiscono  azioni o quote proprie delle
          banche  o  dei  confidi  e  non attribuiscono alcun diritto
          patrimoniale   o  amministrativo  ne'  sono  computate  nel
          capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
          delle   quote  richieste  per  la  costituzione  e  per  le
          deliberazioni dell'assemblea.
             34.   Le   modificazioni   del  contratto  di  consorzio
          riguardanti  gli elementi indicativi dei consorziati devono
          essere  iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
          giorni  dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
          deposito  dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
          approvazione del bilancio.
             35.  Gli amministratori del consorzio devono redigere il
          bilancio  d'esercizio  con  l'osservanza delle disposizioni
          relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
          approva  il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
          dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
          copia   del   bilancio,  corredata  dalla  relazione  sulla
          gestione,   dalla  relazione  del  collegio  sindacale,  se
          costituito,  e  dal  verbale di approvazione dell'assemblea
          deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
          l'ufficio del registro delle imprese.
             36.  Oltre  i  libri  e  le  altre  scritture  contabili
          prescritti  tra  quelli  la  cui  tenuta e' obbligatoria il
          consorzio deve tenere:
              a)  il  libro  dei consorziati, nel quale devono essere
          indicati  la  ragione  o  denominazione  sociale  ovvero il
          cognome  e  il  nome  dei consorziati e le variazioni nelle
          persone  di  questi;  b)  il  libro  delle adunanze e delle
          deliberazioni   dell'assemblea,   in   cui   devono  essere
          trascritti  anche  i verbali eventualmente redatti per atto
          pubblico;  c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
          dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d)
          il  libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
          sindacale,  se  questo  esiste.  I  primi  tre libri devono
          essere  tenuti  a  cura  degli amministratori e il quarto a
          cura  dei  sindaci.  Ai  consorziati  spetta  il diritto di
          esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli
          indicati  nelle  lettere  a)  e b), di ottenerne estratti a
          proprie  spese.  Il  libro  indicato  nella lettera a) puo'
          altresi'  essere  esaminato dai creditori che intendano far
          valere   la  responsabilita'  verso  i  terzi  dei  singoli
          consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del
          codice  civile,  e deve essere, prima che sia messo in uso,
          numerato  progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni
          foglio  dall'ufficio  del  registro  delle  imprese o da un
          notaio.
             37. ....
             38.  I  confidi  possono  trasformarsi  in  uno dei tipi
          associativi  indicati  nel presente articolo e nelle banche
          di  cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
          sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
          o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
             39.  I  confidi  possono  altresi'  fondersi  con  altri
          confidi   comunque   costituiti.   Alle   fusioni   possono
          partecipare   anche   societa',   associazioni,  anche  non
          riconosciute,  fondazioni  e  consorzi  diversi dai confidi
          purche'  il  consorzio  o  la  societa'  incorporante o che
          risulta  dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
          comma 29.
             40.   Alla   fusione   si  applicano  in  ogni  caso  le
          disposizioni  di  cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
          II,  del  codice  civile;  a  far data dal 1° gennaio 2004,
          qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
          il  progetto  di fusione prevedano per i consorziati eguali
          diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
          quote  di  partecipazione,  non  e'  necessario redigere la
          relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies
          del  codice  civile,  come  modificato  dalla riforma delle
          societa'.  Il  progetto di fusione determina il rapporto di
          cambio  sulla  base  del  valore  nominale  delle  quote di
          partecipazione,   secondo   un   criterio  di  attribuzione
          proporzionale.
             41.  Anche  in  deroga  a quanto previsto dagli articoli
          2500-septies,  2500-octies e 2545-decies del codice civile,
          introdotti  dalla  riforma delle societa', le deliberazioni
          assembleari  necessarie  per le trasformazioni e le fusioni
          previste  dai  commi  38,  39  e  40  sono  adottate con le
          maggioranze  previste  dallo  statuto  per le deliberazioni
          dell'assemblea straordinaria.
             42.  Le  trasformazioni  e le fusioni previste dai commi
          38,  39,  40  e  41  non  comportano  in  alcun  caso per i
          contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
          vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
             43.  Le  societa' cooperative le quali divengono confidi
          sotto  un  diverso  tipo associativo a seguito di fusione o
          che  si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
          all'obbligo   di   devoluzione   del  patrimonio  ai  fondi
          mutualistici   per   la  promozione  e  lo  sviluppo  della
          cooperazione  di  cui all'articolo 11, comma 5, della legge
          31  gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
          confidi  risultante  dalla  trasformazione  o  fusione  sia
          previsto   l'obbligo   di  devoluzione  del  patrimonio  ai
          predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
          fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
          dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
             44.  I  confidi  fruiscono  di tutti i benefici previsti
          dalla  legislazione  vigente  a favore dei consorzi e delle
          cooperative   di  garanzia  collettiva  fidi;  i  requisiti
          soggettivi  ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
          rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
             45.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,
          comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
             46.  Gli  avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
          nei  fondi  costituenti  il  patrimonio  netto  dei confidi
          concorrono  alla  formazione  del reddito nell'esercizio in
          cui  la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
          dalla  copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
          fondo   consortile  o  del  capitale  sociale.  Il  reddito
          d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
          del  conto  economico  le  eventuali  variazioni in aumento
          conseguenti   all'applicazione  dei  criteri  indicati  nel
          titolo  I,  capo  VI,  e  nel titolo II, capo II, del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni.
             47.  Ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive  i  confidi, comunque costituiti, determinano in
          ogni  caso  il  valore  della  produzione  netta secondo le
          modalita'  contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto
          legislativo   15   dicembre   1997,  n.  446  e  successive
          modificazioni.
             48.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto non si
          considera  effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
          di garanzia collettiva dei fidi.
             49.  Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
          capitale  sociale  dei  confidi,  comunque  costituiti, e i
          contributi  a  questi  versati costituiscono per le imprese
          consorziate   o   socie   oneri   contributivi   ai   sensi
          dell'articolo  64,  comma  4, del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   22   dicembre   1986,   n.  917  e  successive
          modificazioni.  Tale  disposizione  si  applica  anche alle
          imprese  e  agli  enti di cui al comma 10, per un ammontare
          complessivo  deducibile  non  superiore  al 2 per cento del
          reddito  d'impresa  dichiarato;  e'  salva  ogni  eventuale
          ulteriore deduzione prevista dalla legge.
             50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni
          e  le  fusioni  effettuate tra i confidi ai sensi dei commi
          38,  39,  40,  41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a
          recupero  di tassazione dei fondi in sospensione di imposta
          dei  confidi  che  hanno  effettuato  la  trasformazione  o
          partecipato alla fusione.
             51.  Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
          misura fissa.
             52.  I  confidi  gia' costituiti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
          da  tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
          12,   13,   14,   15,   16  e  17,  salva  fino  ad  allora
          l'applicazione  delle  restanti  disposizioni  del presente
          articolo;  anche  decorso  tale  termine i confidi in forma
          cooperativa  gia' costituiti alla data di entrata in vigore
          del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
          minimo  della  quota di partecipazione determinato ai sensi
          del comma 13.
             53.  Per  i confidi che si costituiscono nei cinque anni
          successivi  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
          per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'articolo 87,
          paragrafo   3,  lettera  a),  del  trattato  CE,  la  parte
          dell'ammontare  minimo  del  patrimonio netto costituito da
          apporti  dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
          deve  essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
          a quanto previsto dal comma 14.
             54.  I  soggetti  di  cui  al comma 10, che alla data di
          entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
          consortile  o  al  capitale  sociale  dei confidi, anche di
          secondo  grado,  possono  mantenere la loro partecipazione,
          fermo  restando  il  divieto  di  fruizione  dell'attivita'
          sociale.
             55.  I  confidi  che  alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
          possono  continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
          dalla  stessa  data.  Fino a tale termine i confidi possono
          prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
          dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
          alle  imprese  consorziate o socie. I contributi erogati da
          regioni  o  da  altri  enti  pubblici per la costituzione e
          l'implementazione  del fondo rischi, in quanto concessi per
          lo  svolgimento  della propria attivita' istituzionale, non
          ricadono  nell'ambito  di applicazione dell'articolo 47 del
          testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La
          gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei
          tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari
          puo' essere svolta, in connessione all'operativita' tipica,
          dai  soggetti  iscritti  nella  sezione di cui all'articolo
          155,  comma  4,  del  citato  testo unico di cui al decreto
          legislativo   n.   385   del   1993,   nei   limiti   della
          strumentalita' all'oggetto sociale tipico a condizione che:
              a)  il  contributo  a  valere  sul  fondo  pubblico sia
          erogato  esclusivamente  a  favore di imprese consorziate o
          socie  ed  in  connessione  a  finanziamenti  garantiti dal
          medesimo confidi;
              b)   il   confidi  svolga  unicamente  la  funzione  di
          mandatario  all'incasso  e al pagamento per conto dell'ente
          pubblico  erogatore,  che  permane  titolare  esclusivo dei
          fondi,   limitandosi   ad   accertare  la  sussistenza  dei
          requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
             56.  Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
          criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
          decreto  non  comportano  violazioni delle disposizioni del
          codice  civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
          danno luogo a rettifiche fiscali.
             57.   I   confidi  che  hanno  un  volume  di  attivita'
          finanziaria  pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
          o     mezzi     patrimoniali    pari    o    superiori    a
          duemilioniseicentomila  euro  possono,  entro il termine di
          diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco
          speciale  di cui all'articolo 107 del testo unico bancario.
          La  Banca  d'Italia  procede all'iscrizione previa verifica
          della  sussistenza  degli  altri  requisiti  di  iscrizione
          previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario.
          Entro  tre  anni  dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
          requisiti  minimi  per  l'iscrizione  previsti ai sensi del
          comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
          alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
          si  sono  adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
          ai   sensi  del  presente  comma,  oltre  all'attivita'  di
          garanzia    collettiva    dei   fidi,   possono   svolgere,
          esclusivamente  nei  confronti  delle imprese consorziate o
          socie,  le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma
          4-quater,  del  testo  unico  bancario.  Resta fermo quanto
          previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo
          unico bancario.
             58.  Il  secondo  comma  dell'articolo 17 della legge 19
          marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
             59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
          abrogato.
             60.  Nell'articolo  10, comma 1, del decreto legislativo
          15  dicembre  1997,  n.  446,  sono  soppresse  le seguenti
          parole:  “, e in ogni caso per i consorzi di garanzia
          collettiva  fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
          sotto  forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
          dagli  articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          iscritti   nell'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'articolo  106  del  decreto  legislativo  1° settembre
          1993, n. 385”.
             61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996,
          n.  108,  le  parole:  «consorzi  o cooperative di garanzia
          collettiva   fidi  denominati  «Confidi»,  istituiti  dalle
          associazioni  di  categoria  imprenditoriali e dagli ordini
          professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di
          cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269».
             61-bis.  La  garanzia  della  Sezione speciale del Fondo
          interbancario  di  garanzia,  istituita  con  l'articolo 21
          della   legge   9   maggio   1975,  n.  153,  e  successive
          modificazioni,  puo'  essere  concessa  alle  banche e agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di
          finanziamenti  a imprenditori agricoli di cui all' articolo
          2135   del   codice   civile,  ivi  comprese  la  locazione
          finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza,
          al  capitale  delle  imprese  agricole medesime, assunte da
          banche,  da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi
          di   investimento  mobiliari.  La  garanzia  della  Sezione
          speciale  del  Fondo  interbancario  di garanzia e' estesa,
          nella  forma  di  controgaranzia,  a  quella  prestata  dai
          confidi  operanti  nel  settore  agricolo,  che  hanno come
          consorziati  o  soci almeno il 50 per cento di imprenditori
          agricoli   ed   agli   intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco  generale  di cui all'articolo 106 del medesimo
          testo  unico.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche
          agricole   e   forestali,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, sono stabiliti i criteri
          e  le  modalita'  per  la  concessione delle garanzie della
          Sezione  speciale  e la gestione delle sue risorse, nonche'
          le  eventuali  riserve  di  fondi  a  favore di determinati
          settori o tipologie di operazioni.
             61-ter.   [In   via   transitoria,  fino  alla  data  di
          insediamento  degli organi sociali della societa' di cui al
          comma  25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
          riguardanti  il  fondo  di  garanzia di cui all'articolo 2,
          comma  100,  lettera  a),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662].
             61-quater.  Le  caratteristiche  delle garanzie dirette,
          controgaranzie  e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
          Fondo  di  cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della
          legge  23  dicembre  1996,  n. 662, al fine di adeguarne la
          natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
          disciplina  dei requisiti minimi di capitale per le banche,
          sono  disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 100 dell'art. 2 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
             «100.  Nell'ambito  delle  risorse  di  cui al comma 99,
          escluse   quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione  delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per  il  finanziamento  di  un fondo di garanzia costituito
          presso   il   Mediocredito   Centrale  Spa  allo  scopo  di
          assicurare  una  parziale assicurazione ai crediti concessi
          dagli  istituti  di  credito a favore delle piccole e medie
          imprese;
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso  l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
          1068.   Nell'ambito   delle   risorse   che  si  renderanno
          disponibili  per  interventi nelle aree depresse, sui fondi
          della  manovra  finanziaria  per  il triennio 1997-1999, il
          CIPE  destina  una  somma  fino  ad  un massimo di lire 600
          miliardi  nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992,  n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
          per  il  finanziamento degli interventi di cui all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 13 della gia' citata
          legge n. 468 del 1978:
             «Art.  13(Garanzie statali). - In allegato allo stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  sono
          elencate  le  garanzie  principali  e  sussidiarie prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
             -  Si  riporta  il  testo  del secondo comma dell'art. 7
          della gia' citata legge n. 468 del 1978:
             «Art.  7.  -  Con  decreti  del  Ministro del tesoro, da
          registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  sono  trasferite dal
          predetto  fondo  ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
          di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
          necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.»