Art. 11. Direzione generale per il cinema 1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attivita' cinematografiche. 2. In particolare, il Direttore generale: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' cinematografiche e promuove la cultura cinematografica; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia; (( c-bis) esercita la vigilanza su Cinecitta' Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni; )) d) (( esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennaledi Venezia, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima; )) e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE). 3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attivita' cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente. 4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, (( ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. )) (( 5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale. ))