Art. 11 
 
 
                 Corresponsione del cinque per mille 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, sulla base  delle  scelte  operate  dai
contribuenti  per  il  periodo  d'imposta  2009,  trasmette  in   via
telematica al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire,
sulla base degli  incassi  relativi  all'imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche per il periodo  d'imposta  2009,  gli  importi  delle
somme che spettano a ciascuno dei  soggetti  a  favore  dei  quali  i
contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del
cinque per  mille  della  loro  imposta  sui  redditi  delle  persone
fisiche. 
  2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la
corresponsione del cinque per mille relativo al  periodo  di  imposta
2009 saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del
centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei  limiti  di
quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, tra  gli
stati di previsione delle amministrazioni di cui al successivo  comma
4, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate. 
  4. La corresponsione a  ciascun  soggetto  delle  somme  spettanti,
stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sara' effettuata,  sulla
base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate: 
    dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti
indicati all'art. 1, comma 1, lettera a); 
    dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera b); 
    dal Ministero della salute per i soggetti  indicati  all'art.  1,
comma 1, lettera c); 
    dal Ministero dell'interno per  gli  enti  indicati  all'art.  1,
comma 1, lettera d); 
    dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soggetti indicati
all'art. 1, comma 1, lettera e); 
  5. L'ente beneficiario  non  ha  diritto  alla  corresponsione  del
contributo qualora, prima dell'erogazione  delle  somme  allo  stesso
destinate, risulti aver  cessato  l'attivita'  o  non  svolgere  piu'
l'attivita' che da' diritto al beneficio. 
  6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi
finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009. 
  7. Per ragioni di economicita' amministrativa, non verranno erogate
le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza  con
le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre  2002,
n. 289.