Art. 11 Corresponsione del cinque per mille 1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2009, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2009, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche. 2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del cinque per mille relativo al periodo di imposta 2009 saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al successivo comma 4, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate. 4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sara' effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate: dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a); dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera b); dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera c); dal Ministero dell'interno per gli enti indicati all'art. 1, comma 1, lettera d); dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera e); 5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009. 7. Per ragioni di economicita' amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.