(( Art. 11-bis 
 
 
Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in  autostrada
                 o su strade extraurbane principali 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del  regolamento
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
11 novembre 2011, n. 213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada o
su strade extraurbane principali, ovvero  in  condizione  di  visione
notturna,  prevedendo  in  particolare  che,  nelle  autostrade   con
carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al  predetto  minore  di
impegnare altre corsie all'infuori delle due  piu'  vicine  al  bordo
destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui
all'articolo 176, comma 21, del Codice  della  strada,  e  successive
modificazioni. 
  2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis,
del Codice della strada, la  disposizione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo si applica anche al titolare di  autorizzazione  ad
esercitarsi alla guida,  di  cui  al  citato  articolo  122,  che  si
eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero  in
condizioni di visione notturna.  In  tal  caso,  al  di  fuori  delle
esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto,
oltre al conducente, un'altra persona che non  sia  l'accompagnatore.
Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9,  del
Codice della strada, e successive modificazioni. )) 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'epigrafe del decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 11 novembre  2011,  n.  213:
          "Regolamento    recante     disciplina     del     rilascio
          dell'autorizzazione  a   minore   ai   fini   della   guida
          accompagnata e relativa modalita' di esercizio,  pubblicato
          sulla gazzetta ufficiale del 23  dicembre  2011,  n.  298",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23  dicembre  2011,
          n. 298 . 
              Si riporta il testo degli articoli 122 e 176, comma 21,
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo
          codice della strada": 
              " Art. 122 (Esercitazioni di guida).  -  1.  A  chi  ha
          fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
          ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
          categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
          e psichici prescritti e' rilasciata  un'autorizzazione  per
          esercitarsi alla guida, previo superamento della  prova  di
          controllo delle cognizioni di cui al comma 1  dell'articolo
          121, che  deve  avvenire  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          presentazione della  domanda  per  il  conseguimento  della
          patente. Entro il termine di cui al periodo precedente  non
          sono consentite piu' di due prove. 
              2.   L'autorizzazione   consente    all'aspirante    di
          esercitarsi su veicoli delle  categorie  per  le  quali  e'
          stata richiesta la  patente  o  l'estensione  di  validita'
          della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
          di  istruttore,   persona   di   eta'   non   superiore   a
          sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
          categoria, conseguita da almeno dieci anni,  ovvero  valida
          per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti  gli
          effetti, vigilare sulla marcia  del  veicolo,  intervenendo
          tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'.  Se
          il veicolo non e' munito di doppi comandi a  pedale  almeno
          per il freno  di  servizio  e  per  l'innesto  a  frizione,
          l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni. 
              3.  Agli  aspiranti  autorizzati  ad  esercitarsi   per
          conseguire la patente di categoria A non  si  applicano  le
          norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5. 
              4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami  di
          guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
          la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno e'  sostituito
          per i veicoli  delle  autoscuole  con  la  scritta  «scuola
          guida».  Le  caratteristiche  di  tali  contrassegni  e  le
          modalita'   di   applicazione   saranno   determinate   nel
          regolamento. 
              5. Le esercitazioni su  veicoli  nei  quali  non  possa
          prendere posto,  oltre  al  conducente,  altra  persona  in
          funzione di  istruttore  sono  consentite  in  luoghi  poco
          frequentati. 
              5-bis. L'aspirante al conseguimento  della  patente  di
          guida di  categoria  B  deve  effettuare  esercitazioni  in
          autostrada o su  strade  extraurbane  e  in  condizione  di
          visione  notturna  presso  un'autoscuola   con   istruttore
          abilitato e autorizzato. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
          e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
          presente comma. 
              6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi. 
              7.   Chiunque   guida   senza   l'autorizzazione    per
          l'esercitazione,  ma  avendo  a  fianco,  in  funzione   di
          istruttore, persona provvista di patente di guida ai  sensi
          del comma 2, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La  stessa
          sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. 
              8. Chiunque,  autorizzato  per  l'esercitazione,  guida
          senza avere a fianco, in funzione  di  istruttore,  persona
          provvista di patente  valida  ai  sensi  del  comma  2,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI. Alla violazione di cui al comma  5  consegue  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          80 a euro 318. 
              9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 80 a euro 318." 
              "Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione  sulle
          autostrade  e  sulle  strade  extraurbane  principali).   -
          (Omissis). 
              21. Chiunque viola le altre disposizioni  del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 
              (Omissis).".