Art. 11 
 
Ulteriori  disposizioni  per  il  favorire   il   superamento   delle
  conseguenze del sisma del maggio 2012 
 
  (( 01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  "8-bis. I comuni individuati nell'allegato  1  al  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono,
per le annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati  ad  incrementare  le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della  spesa  di
personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le  amministrazioni  comunali   nel   determinare   lo   stanziamento
integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del  patto  di
stabilita' nonche' delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo
76  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni.  Gli  stanziamenti  integrativi   sono   destinati   a
finanziare la remunerazione delle attivita' e delle prestazioni  rese
dal personale in relazione alla gestione  dello  stato  di  emergenza
conseguente  agli  eventi  sismici  ed  alla  riorganizzazione  della
gestione ordinaria". )) 
  1.  Al  fine   della   migliore   individuazione   dell'ambito   di
applicazione del vigente articolo 3-bis del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e per favorire conseguentemente  la  massima  celerita'
applicativa delle relative disposizioni: 
    a) nel decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122: 
      1) all'articolo 1, dopo il comma 5, e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, in qualita'  di  Commissari  Delegati,  possono  delegare  le
funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni  ed
ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo  territorio  sono  da
effettuarsi  gli  interventi  oggetto   della   presente   normativa.
Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme,  e'  possibile
derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga."; 
      (( 1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo  periodo  e'
inserito il seguente: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse  di
cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita'  speciali,
nonche' i  relativi  utilizzi,  eventualmente  trasferite  agli  enti
locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai  sensi  del
comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei  Presidenti  delle
Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al
presente decreto, non  rilevano  ai  fini  del  patto  di  stabilita'
interno degli enti locali beneficiari". )) 
      2) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. I contratti  stipulati  dai  privati  beneficiari  di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera  a),  non
sono ricompresi  tra  quelli  previsti  dall'articolo  32,  comma  1,
lettere d) ed e),  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri  ((
di controllo )), di economicita' e  trasparenza  nell'utilizzo  delle
risorse pubbliche.  Restano  fermi  i  controlli  antimafia  previsti
dall'articolo  5-bis  da  effettuarsi  secondo  le  linee  guida  del
Comitato  di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza  delle  grandi
opere»; 
      3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «Qualora la programmazione della rete scolastica
preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono  comunque
prioritariamente destinate a tale scopo.»; 
      4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
        4.1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.   Per
l'efficacia  dei  controlli  antimafia  concernenti  gli   interventi
previsti  nel   presente   decreto,   presso   le   prefetture-uffici
territoriali   del   Governo   delle   province   interessate    alla
ricostruzioni sono istituiti  elenchi  di  fornitori,  prestatori  di
servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a   tentativo   di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui  si
rivolgono  gli   esecutori   dei   lavori   di   ricostruzione.   Per
l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di  subcontratti,  di
attivita' indicate nel comma 2 e'  necessario  comprovare  quantomeno
l'avvenuta presentazione della domanda di  iscrizione  negli  elenchi
sopracitati presso almeno una  delle  prefetture-uffici  territoriali
del Governo delle province interessate.»; 
        4.2) al comma 2, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola  Regione,
con ordinanza del Presidente in  qualita'  di  Commissario  delegato,
conseguentemente alle attivita'  di  monitoraggio  ed  analisi  delle
attivita' di ricostruzione». 
      5) all'articolo 7, dopo il comma 1, e'  aggiunto  il  seguente:
«1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le
sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita'  interno  2011,
ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149»; 
      ((  5-bis)  all'articolo  8,  comma  7.  il  terzo  periodo  e'
sostituito dal seguente: 
        "Gli  impianti   alimentati   da   fonti   rinnovabili   gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono  agli  incentivi
vigenti alla data del 6 giugno 2012,  qualora  entrino  in  esercizio
entro il 31 dicembre 2013"; 
      5-ter) all'articolo 7, dopo il  comma  1-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "1-ter. E' disposta l'esclusione dal patto di  stabilita'  interno,
per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute  dai  comuni  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  con  risorse  proprie   provenienti   da
erogazioni liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  ed
imprese e puntualmente finalizzate  a  fronteggiare  gli  eccezionali
eventi  sismici  e  la  ricostruzione,   per   un   importo   massimo
complessivo, per ciascun anno, di 10  milioni  di  euro.  L'ammontare
delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del
periodo precedente e' determinato dalla  regione  Emilia-Romagna  nei
limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia  e  Veneto  nei
limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun  anno.
Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai
comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno,  gli  importi
di cui al periodo precedente"; )) 
    b) le disposizioni di attuazione  del  credito  d'imposta  e  dei
finanziamenti  bancari  agevolati  per  la   ricostruzione   di   cui
all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono  quelle  di  cui  al  Protocollo  d'intesa   tra   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  i   Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in  data  4  ottobre
2012. I Presidenti delle  predette  regioni  assicurano  in  sede  di
attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato
allo scopo a legislazione vigente. 
  (( 1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei  comuni
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e
Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20  e  29  maggio
2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato  al
31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi
di finanza pubblica conseguenti all'attuazione  del  presente  comma,
pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, le parole: "sei mesi" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dodici
mesi". 
  1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, si
applicano  integralmente  anche   al   territorio   del   comune   di
Motteggiana.  Conseguentemente,  anche   ai   fini   della   migliore
attuazione  e  della  corretta  interpretazione  di  quanto  disposto
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze  1º  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e'  inserito,  nel
l'elenco  della   provincia   di   Mantova,   il   seguente   comune:
"Motteggiana". )) 
  2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni  2012  e
2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, non si  applicano  le  disposizioni  recate  dal
presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni
ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno  2012  e  di  2.000
milioni di euro per l'anno 2013.». 
  3.  All'articolo  15  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «una indennita',» sono inserite  le
seguenti: «definita anche secondo le forme e  le  modalita'  previste
per  la  concessione  degli  ammortizzatori  in   deroga   ai   sensi
dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, ((  n.  185  )),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»; 
    b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19» fino a:  «n.
2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire con il decreto di cui
al comma 3,». 
  (( 3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, e' inserito il seguente: 
  "Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle  terre
e rocce  da  scavo).  -  1.  Al  fine  di  garantire  l'attivita'  di
ricostruzione  prevista  all'articolo  3,  nei   territori   di   cui
all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della  disciplina
di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione,  fino  alla
data di cessazione dello stato  di  emergenza,  le  disposizioni  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,  recante  la
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". 
  3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: "Motteggiana," e' soppressa; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli  2,  3,  10,  11  e
11-bis del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, si applicano alle imprese, ove  risulti  l'esistenza  del  nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,
ricadenti   nei   comuni   di   Argelato,    Bastiglia,    Campegine,
Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,  Modena,  Minerbio,  Nonantola,
Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica"; 
    c) al comma 2,  dopo  le  parole:  "comma  1"  sono  inserite  le
seguenti: 
      "e al comma 1-bis". 
  3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di imposta di cui al
comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma
1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non
beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno,  sono
tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la  realizzazione  dei
medesimi interventi"; 
    b) al comma 3, le parole: "di cui al  comma  1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"; )) 
  4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno  interessato
le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio  2012,  alle
richieste di anticipazione della posizione  individuale  maturata  di
cui  all'articolo  11,  comma  7,  lettere  b)  e  c),  del   decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nelle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica
in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad  una  forma  pensionistica
complementare, secondo le modalita' stabilite  dagli  statuti  e  dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica  complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22  maggio
2012. 
  5. In considerazione della mancata sospensione degli  obblighi  dei
sostituti  di  imposta,   conseguente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  1º  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i
sostituti di cui al predetto decreto che, a  partire  dal  20  maggio
2012,  non  hanno  adempiuto  agli  obblighi  di  riversamento  delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,  nonche'  sui
redditi di lavoro  autonomo,  e  relative  addizionali  gia'  operate
ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e  al  riversamento
delle  stesse  successivamente  a  tale   data,   regolarizzano   gli
adempimenti e i versamenti omessi entro il (( 20  dicembre  2012  )),
senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento,
i  sostituti  operano  le  ritenute  IRPEF  sui  redditi  di   lavoro
dipendente e assimilati e relative  addizionali  nei  limiti  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1950, n. 180. 
  6.  I  pagamenti  dei  tributi,  dei  contributi  previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1
giugno 2012 e 24 agosto 2012,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del  6  giugno  2012,  n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma  1,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  sono  effettuati
entro il (( 20 dicembre 2012 )), senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi. 
  (( 6-bis. Ai  fini  della  migliore  attuazione  e  della  corretta
interpretazione  di  quanto  disposto  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  come  modificato  dal  presente
articolo, nell'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
130 del 6 giugno 2012, sono inseriti,  nell'elenco  delle  rispettive
province, i seguenti comuni: "Ferrara"; "Mantova". 
  7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi, contributi e  premi  di  cui  al  comma  6,
nonche' per gli altri importi dovuti  dal  1º  dicembre  2012  al  30
giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che,  limitatamente  ai
danni  subiti  in  relazione  alla  attivita'  di  impresa,  hanno  i
requisiti per accedere  ai  contributi  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n.  122,  ovvero  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in  aggiunta  ai   predetti
contributi, possono chiedere ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo  1,  comma  1,
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un  finanziamento  assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione  tra  la  societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  SpA   e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000  milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, da adottare entro il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
garanzie dello Stato di cui al  presente  comma  e  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di  impresa  di
cui al comma 7 gia'  rientrano  i  titolari  di  reddito  di  impresa
commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 puo'  essere
altresi' chiesto ai soggetti autorizzati  all'esercizio  del  credito
ivi  previsti,  previa  integrazione  della  convenzione  di  cui  al
medesimo comma 7: 
    a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente  ai  danni
subiti in  relazione  alle  attivita'  dagli  stessi  rispettivamente
svolte, ai contributi di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dai titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo,
nonche' dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi  e
premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal  1º
dicembre 2012 al 30 giugno 2013; 
    b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,  proprietari  di
una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  classificata
nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione  AeDES,  per  il
pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
  7-ter. I soggetti di cui al comma  7-bis,  lettere  a)  e  b),  per
accedere al finanziamento di cui al comma 7  presentano  ai  soggetti
finanziatori di cui al medesimo comma 7  la  documentazione  prevista
dal comma 9. A questi fini, per i soggetti di  cui  al  comma  7-bis,
lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la  "ripresa
piena dell'attivita'", si intende riferita  alla  loro  attivita'  di
lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione
e' omessa dai soggetti di cui al comma 7-bis, lettera b). 
  7-quater.  Salvo  quanto  previsto  dai   commi   7-bis   e   7-ter
relativamente a tali commi, trovano  in  ogni  caso  applicazione  le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' da 10 a 13  del  presente
articolo. )) 
  8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione. 
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i  contribuenti
presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma: 
    a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e
successive modificazioni, che attesta: 
      1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di  cui
all'articolo 3 del predetto decreto-legge  n.  74  del  2012,  ovvero
dell'articolo 3-bis  del  predetto  decreto-legge  n.  95  del  2012;
nonche' 
      2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli  eventi
sismici, come comprovati dalle perizie  occorrenti  per  accedere  ai
contributi di cui al numero 1), sono stati di entita'  effettivamente
tale da condizionare ancora una  ripresa  piena  della  attivita'  di
impresa; 
    b)  copia  del  modello  di   cui   al   comma   11,   presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati  i
versamenti di cui al comma  6  sospesi  fino  al  30  novembre  2012,
l'importo da pagare dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno  2013,  nonche'
della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione; 
    c) alle rispettive scadenze, per gli  altri  importi  di  cui  al
comma 7, copia  dei  modelli  di  pagamento  relativi  ai  versamenti
riferiti al periodo dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
  9-bis.  Per  accedere  al  finanziamento  di  cui  al  comma  7,  i
contribuenti di  cui  al  comma  7-bis,  lettera  b),  dimostrano  il
possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori  di  cui
al medesimo comma 7. 
  10. Gli interessi relativi ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  7  mediante  un  credito  di
imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito
di imposta e' utilizzabile ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del  limite  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo'
essere  ceduto  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  43-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire
dal 1º luglio 2013 secondo il  piano  di  ammortamento  definito  nel
contratto di finanziamento. 
  11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il  modello  indicato
al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad  esporre  distintamente  i
diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono  stabiliti
i tempi e le modalita'  della  relativa  presentazione.  Con  analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8. 
  12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b),  i  dati  delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
  13. Agli oneri derivanti dal  comma  10,  ((  valutati  ))  in  145
milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di  euro  per  l'anno
2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma
21,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  derivanti  dalle
riduzioni di  spesa  previste  dallo  stesso  decreto.  ((  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
provvede al monitoraggio degli oneri di cui  al  primo  periodo.  Nel
caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo,
dovuti  a  variazioni  dei  tassi  di   interesse,   alla   copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse  di  cui  al
citato periodo. 
  13-bis.  Nell'ambito  degli  interventi   per   la   ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica,  avviati  entro
il 31 dicembre 2012, nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio  2012,  la
presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto
di lavori di cui all'articolo 118 del codice dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  unitamente  alla
documentazione  ivi  prevista,  costituisce  in  ogni   caso   titolo
sufficiente per l'ingresso  del  subappaltatore  in  cantiere  e  per
l'avvio  da  parte   di   questo   delle   prestazioni   oggetto   di
subaffidamento.  E'  fatto  salvo  ogni  successivo  controllo  della
stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il
rilascio dell'autorizzazione  al  subappalto.  Le  autorizzazioni  al
subappalto dei lavori realizzati o in corso  di  realizzazione  hanno
efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste. 
  13-ter.  Al  fine  di  garantire  la  corretta  applicazione  delle
agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono
applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio
2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta
dai medesimi. 
  13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo  6,  comma  4  ,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  1  agosto  2012,  n.  122,  il  decorso   dei   termini
processuali,  comportanti  prescrizioni  e  decadenze  da   qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso  sino  al  30
giugno 2013  e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale dell'art. 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135 (per l'argomento v. nelle  note  all'art,  2),
          come modificato dalla presente legge: 
 
                                  "Art. 3-bis 
 
 
          (Credito di imposta e finanziamenti bancari  agevolati  per
                               la ricostruzione) 
 
              1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
          del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  destinati  ad
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          immobili di edilizia abitativa e  ad  uso  produttivo,  nei
          limiti   stabiliti    dai    Presidenti    delle    regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i  provvedimenti  di
          cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
          domanda del soggetto  interessato,  con  le  modalita'  del
          finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati
          all'esercizio del credito operanti  nei  territori  di  cui
          all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012  possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con  apposita  convenzione  con   l'Associazione   bancaria
          italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad  un
          massimo di 6.000 milioni di euro,  ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di  concedere
          finanziamenti  agevolati  ai  soggetti  danneggiati   dagli
          eventi sismici. Con decreti del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al
          presente articolo e sono definiti i criteri e le  modalita'
          di operativita'  della  stessa,  nonche'  le  modalita'  di
          monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo  massimo  di
          cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato  di  cui
          al presente comma e' elencata nell'allegato allo  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.
          Le modalita' di  fruizione  del  credito  di  imposta  sono
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate nel limite dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al comma 6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto
          o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale  o  parziale
          del contratto di finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate nel presente articolo. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
          74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui  all'art.  2,  comma  2,  del  medesimo
          decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte
          le conseguenti disposizioni attuative di competenza,  anche
          al fine di assicurare  il  rispetto  del  limite  di  6.000
          milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione  di
          spesa di cui al comma 6. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'art. 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito  dal  seguente:
          «3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai
          sensi dell'art. 141, comma 2, del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207, secondo le  modalita'  stabilite  con  il  decreto  di
          attuazione di cui all'art. 13,  comma  2,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
          la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
          l'ammissione alla garanzia del fondo  di  garanzia  di  cui
          all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
          stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma  5,  lettera
          b), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  e
          all'art. 39 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214». 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio 2012, per le annualita' 2012 e 2013  e'  autorizzata
          l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a  170
          unita'  di  personale  per  i  comuni  colpiti  dal   sisma
          individuati dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, e fino a  50  unita'  di  personale  da
          parte della struttura  commissariale  istituita  presso  la
          regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma  5  dell'art.  1
          del  citato  decreto-legge.  Nei   limiti   delle   risorse
          impiegate  per  le  assunzioni  destinate  ai  comuni,  non
          operano i vincoli assunzionali di cui ai commi  557  e  562
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di  cui
          al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. Le assunzioni di cui  al  precedente  periodo
          sono effettuate dalle unioni di  comuni,  con  facolta'  di
          attingere dalle graduatorie,  anche  per  le  assunzioni  a
          tempo indeterminato, approvate dai  comuni  costituenti  le
          unioni medesime e vigenti alla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, garantendo
          in ogni caso il rispetto dell'ordine  di  collocazione  dei
          candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione  delle
          risorse  finanziarie  per  le  assunzioni  tra  le  diverse
          regioni e' effettuata in base al riparto di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri  4  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  del  6  luglio
          2012. Il riparto fra i comuni  interessati  avviene  previa
          intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non
          ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni
          con le unioni per poter attivare la presente disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1 agosto  2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557  e  562  dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui  al  comma  7  dell'art.  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro
          3.750.000 per l'anno 2012 e di euro  9.000.000  per  l'anno
          2013, si provvede mediante utilizzo delle  risorse  di  cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.   74,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione.». 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale degli articoli 1, 2, 3,  4,  5-bis,  7  e  8  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1   agosto   2012,   n.   122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia  e  Rovigo,  il  20  e  il  29  maggio  2012),  come
          modificati dalla presente legge: 
 
                                    "Art. 1 
 
 
          (Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei  presidenti
                                delle regioni) 
 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma  2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e  4-quater,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24  febbraio
          1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni  vigenti
          stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri  adottata
          nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi.
          A tal fine, i Presidenti delle regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  di  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito della ripartizione del Fondo, di  cui  all'art.
          2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che  restano
          a carico delle amministrazioni di appartenenza. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto della presente normativa.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga." 
 
                                    "Art. 2 
 
 
              (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate) 
 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto. 
              2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
          all'art.  1,  comma  2,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
          del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
          decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
          ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
          dei soggetti danneggiati, nei  limiti  delle  risorse  allo
          scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
          criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
          quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
          Regioni. 
              3. Al predetto Fondo affluiscono,  nel  limite  di  500
          milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
          31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
          sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
          sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. La  misura  dell'aumento,  pari  a  2
          centesimi al  litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane. L'art. 1,  comma  154,
          secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
          abrogato. 
              4. Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono stabilite le modalita' di  individuazione  del
          maggior gettito di competenza delle autonomie  speciali  da
          riservare all'Erario per le finalita' di cui  al  comma  3,
          attraverso separata contabilizzazione. 
              5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
              a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
          solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002  del  Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei
          limiti delle finalita' per esse stabilite; 
              b) con quota parte delle risorse di  cui  all'art.  16,
          comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
          2, sono intestate  apposite  contabilita'  speciali  aperte
          presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,  con  il
          decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
          di  cui  al  comma  1  destinate  al  finanziamento   degli
          interventi previsti  dal  presente  decreto,  al  netto  di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'art. 2, comma 3,  dall'art.  8,  commi  3  e
          15-ter,  e  dall'art.  13.  Sulle   contabilita'   speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei territori colpiti dagli eventi  sismici.  I  presidenti
          delle regioni rendicontano  ai  sensi  dell'art.  5,  comma
          5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e  curano  la
          pubblicazione  dei  rendiconti  nei  siti  internet   delle
          rispettive regioni. Per gli anni  2012,  2013  e  2014,  le
          risorse di cui al primo periodo,  presenti  nelle  predette
          contabilita'  speciali,  nonche'   i   relativi   utilizzi,
          eventualmente trasferite agli enti locali di  cui  all'art.
          1, comma 1, che provvedono, ai sensi del  comma  5-bis  del
          medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni  in
          qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui  al
          presente  decreto,  non  rilevano  ai  fini  del  patto  di
          stabilita' interno degli enti locali beneficiari." 
 
                                    "Art. 3 
 
          (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e  di
            immobili ad uso non abitativo; contributi a favore  delle
            imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale) 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di  cui
          all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui  al  comma  2
          del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con
          propri provvedimenti adottati in  coerenza  con  i  criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base  dei  danni
          effettivamente   verificatisi,   priorita',   modalita'   e
          percentuali  entro  le  quali   possono   essere   concessi
          contributi nel limite delle risorse allo scopo  finalizzate
          a valere sulle disponibilita' delle  contabilita'  speciali
          di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarita' regionali. I
          contributi   sono   concessi,   al   netto   di   eventuali
          risarcimenti assicurativi, con provvedimenti  adottati  dai
          soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e  5.  In  particolare,
          puo' essere disposta: 
              a) la concessione di contributi per la riparazione,  il
          ripristino o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito; 
              b) la  concessione,  previa  presentazione  di  perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche,  professionali,  ivi  comprese  le
          attivita' relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti
          pubblici e alle organizzazioni, fondazioni  o  associazioni
          con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
          inclusi  i  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,
          aventi sede o  unita'  produttive  nei  comuni  interessati
          dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
          e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
          La concessione di  contributi  a  vantaggio  delle  imprese
          casearie  danneggiate  dagli  eventi  sismici  e'  valutata
          dall'autorita'  competente  entro  il  31  marzo  2013;  il
          principio di certezza e di oggettiva  determinabilita'  del
          contributo  si  considera  rispettato  se   il   contributo
          medesimo e' conosciuto entro il 31 marzo  2013;  b-bis)  la
          concessione, previa presentazione di  perizia  giurata,  di
          contributi per il risarcimento dei danni  economici  subiti
          da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai
          sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del  Consiglio,  del
          20 marzo 2006, relativo alla protezione  delle  indicazioni
          geografiche e delle denominazioni  d'origine  dei  prodotti
          agricoli e alimentari, in strutture ubicate  nei  territori
          di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto; 
              c) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  alle
          strutture adibite ad attivita' sociali,  socio-sanitarie  e
          socio-educative,   sanitarie,   ricreative,   sportive    e
          religiose; 
              d) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  agli
          edifici di interesse storico-artistico; 
              e) la concessione di contributi a soggetti che  abitano
          in locali sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli
          oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
          delle  risorse  necessarie  all'allestimento   di   alloggi
          temporanei; 
              f)  la  concessione  di  contributi  a   favore   della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; 
              f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
          per garantire lo svolgimento  degli  interventi  sociali  e
          socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per  le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
          seguito degli eventi sismici; 
              f-ter)  la  concessione  di   contributi   a   soggetti
          pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
          persona, nonche' a soggetti privati, senza fine  di  lucro,
          che  abbiano  dovuto  interrompere  le  proprie   attivita'
          sociali, socio-sanitarie e  socio-educative  a  seguito  di
          danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; 
              f-quater) la concessione di contributi ai  consorzi  di
          bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
          o la ricostruzione di strutture e impianti. 
              1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
          contributi per l'esecuzione di lavori e per  l'acquisizione
          di beni e servizi connessi agli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), non  sono  ricompresi  tra  quelli  previsti
          dall'art. 32, comma 1, lettere d) ed  e),  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
          ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
          di economicita' e trasparenza nell'utilizzo  delle  risorse
          pubbliche. Restano fermi  i  controlli  antimafia  previsti
          dall'art. 5-bis da effettuarsi secondo le linee  guida  del
          Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza  delle
          grandi opere. 
              2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
          eventi sismici su  costruzioni  esistenti  o  in  corso  di
          realizzazione alla data del  20  maggio  2012  deve  essere
          verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
          giurata, a cura  del  professionista  abilitato  incaricato
          della progettazione degli  interventi  di  ricostruzione  e
          ripristino degli edifici, ai sensi di quanto  disposto  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  maggio
          2011. Restano salve le verifiche da parte delle  competenti
          amministrazioni. 
              3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
          limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
          alla riparazione degli immobili  dichiarati  inagibili,  e'
          vincolato  alla  documentazione   che   attesti   che   gli
          interventi sono stati realizzati ai sensi dell'art.  5  del
          decreto-legge 28  maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
              4. In deroga agli articoli 1120, 1121  e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore  dell'edificio.  In  deroga  all'art.  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
              5. Al fine di favorire il rapido rientro  nelle  unita'
          immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
          di lavoro nei comuni interessati dal  sisma  del  20  e  29
          maggio 2012, nelle more che venga  completata  la  verifica
          delle  agibilita'  degli  edifici  e   strutture   ordinari
          effettuate  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  5   maggio   2011,   i   soggetti
          interessati possono,  previa  perizia  e  asseverazione  da
          parte  di  un  professionista  abilitato,   effettuare   il
          ripristino  della  agibilita'   degli   edifici   e   delle
          strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
          dati delle schede AeDES  di  cui  al  decreto  sopracitato,
          integrate  con  documentazione  fotografica  e  valutazioni
          tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra  gli
          eventi sismici del 20-29  maggio  2012  e  lo  stato  della
          struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
              6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 146
          del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  agli
          articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25
          novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10,  11,  12  e  13
          della legge della Regione Emilia-Romagna 30  ottobre  2008,
          n.  19,  nonche'  alle  corrispondenti  disposizioni  delle
          regioni  Lombardia  e  Veneto,   i   soggetti   interessati
          comunicano ai comuni delle  predette  regioni  l'avvio  dei
          lavori edilizi di  ripristino  da  eseguirsi  comunque  nel
          rispetto dei  contenuti  della  pianificazione  urbanistica
          comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione,  per
          i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per  la
          riduzione   della   volumetria,   con   l'indicazione   del
          progettista abilitato responsabile  della  progettazione  e
          della direzione lavori e della impresa esecutrice,  purche'
          le costruzioni non siano state  interessate  da  interventi
          edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i
          relativi    ordini    di    demolizione,    allegando     o
          autocertificando  quanto  necessario   ad   assicurare   il
          rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di   settore   con
          particolare riferimento a quelle in  materia  edilizia,  di
          sicurezza  e  sismica.  I  soggetti  interessati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dall'inizio   dei   lavori
          provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
          alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
          dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo
          edilizio  nonche'  per  la  presentazione  dell'istanza  di
          autorizzazione sismica ovvero per il deposito del  progetto
          esecutivo riguardante le strutture. 
              7.  Al  fine  di  favorire  la  rapida  ripresa   delle
          attivita' produttive e delle normali condizioni di  vita  e
          di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate,  nei  comuni
          interessati dai fenomeni  sismici  iniziati  il  20  maggio
          2012, di cui all'allegato 1 al  presente  decreto,  nonche'
          per le imprese con sede o unita' locali al di  fuori  delle
          aree individuate dal presente decreto  che  abbiano  subito
          danni a seguito degli eventi  sismici,  accertati  ai  soli
          fini di cui al presente comma sulla  base  delle  verifiche
          effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
          da altra  autorita'  od  organismo  tecnico  preposti  alle
          verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
          responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai  sensi
          del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modifiche  e
          integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al  comma  8,
          la  certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a
          seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi  delle
          norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
          decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
          abilitato,  e  depositare  la  predetta  certificazione  al
          Comune territorialmente competente.  I  Comuni  trasmettono
          periodicamente alle strutture di coordinamento istituite  a
          livello  territoriale  gli  elenchi  delle   certificazioni
          depositate. Le  asseverazioni  di  cui  al  presente  comma
          saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
              7-bis. In relazione a magazzini,  capannoni,  stalle  e
          altre  strutture   inerenti   alle   attivita'   produttive
          agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
          prodotti  deperibili  oppure  alla   cura   degli   animali
          allevati,  eccetto  i  prefabbricati,  e'   necessaria   e,
          sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
          l'acquisizione   della    certificazione    dell'agibilita'
          ordinaria. 
              8. La certificazione di agibilita' sismica  di  cui  al
          comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte  in
          edifici che presentano una  delle  carenze  strutturali  di
          seguito precisate o eventuali altre  carenze  prodotte  dai
          danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato: 
              a) mancanza di collegamenti  tra  elementi  strutturali
          verticali e elementi strutturali orizzontali e  tra  questi
          ultimi; 
              b) presenza di elementi  di  tamponatura  prefabbricati
          non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
              c) presenza di scaffalature non controventate  portanti
          materiali  pesanti  che   possano,   nel   loro   collasso,
          coinvolgere   la   struttura   principale   causandone   il
          danneggiamento e il collasso. 
              8-bis  Ai  fini   della   prosecuzione   dell'attivita'
          produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
          della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
          tecniche vigenti, in via  provvisoria,  il  certificato  di
          agibilita'  sismica  puo'  essere  rilasciato  dal  tecnico
          incaricato, in assenza delle carenze di cui al  comma  8  o
          dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
          risolte,    attraverso    appositi    interventi,     anche
          provvisionali. 
              9. La  verifica  di  sicurezza  ai  sensi  delle  norme
          vigenti dovra' essere dodici mesi dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. Per quanto concerne le imprese di cui al  comma  8,
          nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012  in
          cui l'accelerazione spettrale subita dalla  costruzione  in
          esame,  cosi'  come  risulta  nelle  mappe  di  scuotimento
          dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,  abbia
          superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione  spettrale
          elastica richiesta dalle  norme  vigenti  per  il  progetto
          della costruzione nuova e questa, intesa  come  insieme  di
          struttura, elementi non strutturali  e  impianti,  non  sia
          uscita  dall'ambito  del  comportamento  lineare  elastico,
          l'adempimento di cui al comma  9  si  intende  soddisfatto.
          Qualora l'accelerazione spettrale  come  sopra  individuata
          non abbia  superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione
          spettrale elastica richiesta dalla  norma  vigente  ad  una
          costruzione  nuova  di  analoghe  caratteristiche,  per  il
          profilo  di  sottosuolo  corrispondente,  tale  costruzione
          dovra' essere  sottoposta  a  valutazione  della  sicurezza
          effettuata  conformemente  al  capitolo  8.3  delle   norme
          tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4
          febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma  9
          del  presente  articolo,  tenendo  conto  degli  interventi
          locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il  livello
          di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60  per
          cento della  sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,
          dovranno  eseguirsi  interventi  di  miglioramento  sismico
          finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
          sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le
          seguenti scadenze temporali: 
              a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se
          la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al 30 per
          cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
              b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la
          sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per  cento
          della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
              c) entro un numero di anni ottenuto per  interpolazione
          lineare tra  quattro  e  otto  per  valori  di  livello  di
          sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30  e  il  50  per
          cento, secondo l'equazione: 
 
    

   
                   LS - 30   
             4+   --------- 
                      5
                  ---------     

    
 
              11.    I    Direttori    regionali,    rispettivamente,
          dell'Agenzia regionale di Protezione civile  della  Regione
          Emilia-Romagna,  della  Direzione  generale  di  Protezione
          civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
          nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile  della
          Regione  Veneto,  provvedono,  anche  per  il  tramite  dei
          Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per  le  eventuali
          espropriazioni delle aree pubbliche  e  private  occorrenti
          per  la   delocalizzazione   totale   o   parziale,   anche
          temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
          opere e degli interventi di delocalizzazione sia  richiesta
          la    valutazione    di    impatto    ambientale     ovvero
          l'autorizzazione   integrata   ambientale,   queste    sono
          acquisite sulla base della normativa vigente,  nei  termini
          ivi  previsti  ridotti  alla  meta'.  Detti   termini,   in
          relazione alla somma urgenza che rivestono le opere  e  gli
          interventi di ricostruzione, hanno carattere  essenziale  e
          perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
          n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
          dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
          norme regionali di attuazione. 
              12.  La  delocalizzazione  totale  o   parziale   delle
          attivita' in strutture esistenti e situate  in  prossimita'
          delle   aziende   danneggiate,   e'   autorizzata,   previa
          autocertificazione del mantenimento dei requisiti  e  delle
          prescrizioni previsti nelle  autorizzazioni  ambientali  in
          corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
          dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle  normative
          vigenti. Le suddette aziende devono  presentare  entro  180
          giorni dalla delocalizzazione la documentazione  necessaria
          per l'avvio del procedimento  unico  di  autorizzazione  ai
          sensi dell'art. 19, comma 2. 
              13. Al fine di  consentire  l'immediata  ripresa  delle
          attivita' economiche i  Presidenti  delle  regioni  di  cui
          all'art. 1, comma  2,  sono  autorizzati  ad  adottare  gli
          indispensabili  provvedimenti   volti   a   consentire   lo
          spostamento temporaneo dei mezzi,  materiali,  attrezzature
          necessari,  ferme  restando  le  procedure  in  materia  di
          sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
          ed integrazioni. 
              13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
          ad attivita' industriale o artigianale, anche a seguito  di
          delocalizzazione, i comuni possono prevedere un  incremento
          massimo del  20  per  cento  della  superficie  utile,  nel
          rispetto delle norme  di  tutela  ambientale,  culturale  e
          paesaggistica. 
              13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
          dall'art. 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,  e  successive  modificazioni,  le  opere   temporanee
          dirette a soddisfare l'esigenza  della  prosecuzione  delle
          attivita' produttive nei comuni interessati dal sisma  sono
          rimosse al cessare della necessita'  e  comunque  entro  la
          data di agibilita' degli immobili produttivi ripristinati o
          ricostruiti." 
 
                                    "Art. 4 
 
 
          Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e  dei  servizi
          pubblici  nonche'  interventi  sui  beni   del   patrimonio
                             artistico e culturale 
 
              1. I Presidenti delle regioni di cui all'art. 1,  comma
          2, d'intesa fra  loro,  sentiti  le  province  e  i  comuni
          interessati per i profili di competenza, stabiliscono,  con
          propri provvedimenti adottati in  coerenza  con  i  criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base  dei  danni
          effettivamente verificatisi, e  nel  limite  delle  risorse
          allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita'  delle
          contabilita' speciali di cui al medesimo art. 2: 
              a) le modalita' di predisposizione e di  attuazione  di
          un piano di interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli
          immobili pubblici, danneggiati dagli  eventi  sismici,  con
          priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
          per  la  prima  infanzia,  e   delle   strutture   edilizie
          universitarie,  nonche'  degli  edifici  municipali,  delle
          caserme in uso all'amministrazione  della  difesa  e  degli
          immobili demaniali o di proprieta'  di  enti  ecclesiastici
          civilmente   riconosciuti,   formalmente   dichiarati    di
          interesse storico-artistico ai sensi del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi  nel  piano  le
          opere di  difesa  del  suolo  e  le  infrastrutture  e  gli
          impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
          l'irrigazione.  Qualora  la   programmazione   della   rete
          scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi  nuove
          o diverse, le  risorse  per  il  ripristino  degli  edifici
          scolastici  danneggiati  sono   comunque   prioritariamente
          destinate a tale scopo; 
              b) le modalita' organizzative per consentire la  pronta
          ripresa delle attivita' degli uffici delle  amministrazioni
          statali, degli enti  pubblici  nazionali  e  delle  agenzie
          fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici; 
              b-bis) le modalita' di predisposizione e di  attuazione
          di un piano di interventi urgenti per il  ripristino  degli
          edifici ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  archivi,  musei,
          biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli  immobili
          di cui alla  lettera  a).  I  Presidenti  delle  regioni  -
          Commissari delegati, per la realizzazione degli  interventi
          di  cui   alla   presente   lettera,   stipulano   apposite
          convenzioni con  i  soggetti  proprietari,  titolari  degli
          edifici  ad  uso  pubblico,  per   assicurare   la   celere
          esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
          ovvero  di  riparazione,  anche  praticando  interventi  di
          miglioramento  sismico,   onde   conseguire   la   regolare
          fruibilita' pubblica degli edifici medesimi. 
              2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
          all'art. 1,  comma  2,  anche  avvalendosi  del  competente
          provveditorato interregionale alle opere pubbliche  nonche'
          degli altri soggetti pubblici competenti,  con  le  risorse
          umane e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,
          sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso  scolastico
          o educativo per la prima infanzia, le province e  i  comuni
          competenti. Nell'ambito  del  piano  di  cui  al  comma  1,
          lettera  a),  e   nei   limiti   delle   risorse   all'uopo
          individuate, alle  esigenze  connesse  agli  interventi  di
          messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione
          e ricovero dei beni culturali  e  archivistici  mobili,  di
          rimozione controllata e ricovero delle macerie  selezionate
          del patrimonio culturale danneggiato, nonche'  per  l'avvio
          degli  interventi  di  ricostruzione,  di  ripristino,   di
          conservazione, di restauro, e di miglioramento  strutturale
          del medesimo patrimonio, si provvede secondo  le  modalita'
          stabilite d'intesa  con  il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  d'intesa  con  il  presidente  della
          regione interessata, sia per  far  fronte  agli  interventi
          urgenti,  sia  per  l'avvio  di  una  successiva  fase   di
          ricostruzione. 
              3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
          riferimento  agli  interventi  in   materia   di   edilizia
          sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
          67, previa intesa con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  puo'
          essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo  delle  risorse
          disponibili  nel  bilancio  dello  Stato  ai   fini   della
          sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
          alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
          sanitarie   regionali   riducendo   il   rischio   sismico;
          nell'ambito  degli  interventi   gia'   programmati   dalle
          medesime regioni  nell'Accordo  di  programma  vigente,  le
          Regioni  procedono,  previo  parere  del  Ministero   della
          salute, alle opportune rimodulazioni, al fine  di  favorire
          le opere di consolidamento e di ripristino delle  strutture
          danneggiate. 
              4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il
          contributo   dello   Stato   a   favore    delle    regioni
          Emilia-Romagna,  Lombardia   e   Veneto,   possono   essere
          riprogrammati nell'ambito  delle  originarie  tipologie  di
          intervento prescindendo dai  termini  riferiti  ai  singoli
          programmi, non previsti da norme comunitarie. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i   comuni
          predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
          di emergenza di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
          sostitutiva i prefetti competenti per territorio. 
              5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
          a  disposizione  delle  amministrazioni  comunali  di   cui
          all'art. 1 i segretari comunali non titolari di  sede,  per
          un  periodo  non  superiore  alla  durata  dello  stato  di
          emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso,  sono
          assegnati in  posizione  di  comando  alle  amministrazioni
          comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati,  anche
          in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
          nuove o maggiori attivita' delle  amministrazioni  medesime
          connesse    all'emergenza.     Agli     oneri     derivanti
          dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
          documentate di vitto e  alloggio  sostenute  dai  segretari
          comunali di cui al secondo periodo, si  provvede  a  valere
          sulle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica." 
 
                                  "Art. 5-bis 
 
 
                Disposizioni in materia di controlli antimafia 
 
              1. Per l'efficacia dei controlli antimafia  concernenti
          gli interventi previsti nel  presente  decreto,  presso  le
          prefetture-uffici territoriali del Governo  delle  province
          interessate alla ricostruzioni sono  istituiti  elenchi  di
          fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
          soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti  nei
          settori di cui al comma 2, cui si rivolgono  gli  esecutori
          dei  lavori   di   ricostruzione.   Per   l'affidamento   e
          l'esecuzione,  anche  nell'ambito   di   subcontratti,   di
          attivita' indicate nel comma  2  e'  necessario  comprovare
          quantomeno  l'avvenuta  presentazione  della   domanda   di
          iscrizione negli  elenchi  sopracitati  presso  almeno  una
          delle  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  delle
          province interessate. 
              2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di
          infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
              a) trasporto di materiali  a  discarica  per  conto  di
          terzi; 
              b) trasporto e smaltimento  di  rifiuti  per  conto  di
          terzi; 
              c)  estrazione,  fornitura  e  trasporto  di  terra   e
          materiali inerti; 
              d)   confezionamento,   fornitura   e   trasporto    di
          calcestruzzo e di bitume; 
              e) noli a freddo di macchinari; 
              f) fornitura di ferro lavorato; 
              g) autotrasporti per conto di terzi; 
              h) guardiania dei cantieri; 
              h-bis) gli  ulteriori  settori  individuati,  per  ogni
          singola Regione, con ordinanza del Presidente  in  qualita'
          di Commissario delegato, conseguentemente alle attivita' di
          monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione. 
              3.  Le  prefetture-uffici  territoriali   del   Governo
          effettuano, al momento  dell'iscrizione  e  successivamente
          con  cadenza  periodica,  verifiche  dirette  ad  accertare
          l'insussistenza delle condizioni ostative di  cui  all'art.
          10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252. 
              4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo  delle
          province  indicate  al  comma  1  effettuano  i   controlli
          antimafia  sui  contratti   pubblici   e   sui   successivi
          subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi
          e forniture,  nonche'  sugli  interventi  di  ricostruzione
          affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni
          e le  concessioni  di  provvidenze  pubbliche,  secondo  le
          modalita' stabilite dalle linee guida indicate dal comitato
          di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza  delle  grandi
          opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  3  giugno
          1998, n. 252. 
              5. Per l'efficacia dei controlli antimafia e'  prevista
          la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  relativi  alle
          erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche,  di
          cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti
          privati per l'esecuzione degli interventi di  ricostruzione
          e ripristino. 
              6. Si  applicano  le  modalita'  attuative  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
          ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in  favore  delle
          popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici  nella  regione
          Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed  ulteriori  disposizioni
          di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 20 del 25 gennaio 2012. 
              7. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." 
 
                                    "Art. 7 
 
 
                     Deroga al patto di stabilita' interno 
 
              1. Al  fine  di  fronteggiare  gli  eccezionali  eventi
          sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare  la  ripresa
          delle attivita', su proposta dei Presidenti di cui all'art.
          1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  30
          giugno 2012, gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  dei
          Comuni di cui all'art. 1, comma 1, sono migliorati in  modo
          da determinare effetti  negativi  sull'indebitamento  netto
          per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i
          comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni  di
          euro per i comuni di ciascuna  delle  regioni  Lombardia  e
          Veneto.  Alla   compensazione   dei   conseguenti   effetti
          finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica  recati   dal
          presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno  2012,
          si  provvede   mediante   corrispondente   utilizzo   della
          dotazione del  Fondo  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              1-bis. Ai comuni di cui all'art. 1,  comma  1,  non  si
          applicano le sanzioni per mancato  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno 2011, ai sensi dell'art. 7,  comma  2  e
          seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              1-ter. E' disposta l'esclusione dal patto di stabilita'
          interno, per gli anni 2013 e 2014,  delle  spese  sostenute
          dai comuni di cui all'art. 1, comma 1, con risorse  proprie
          provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte  di
          cittadini privati ed imprese e puntualmente  finalizzate  a
          fronteggiare  gli   eccezionali   eventi   sismici   e   la
          ricostruzione, per  un  importo  massimo  complessivo,  per
          ciascun anno, di 10  milioni  di  euro.  L'ammontare  delle
          spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi
          del  periodo  precedente  e'  determinato   dalla   regione
          Emilia-Romagna nei limiti di 9  milioni  di  euro  e  dalle
          regioni Lombardia e Veneto nei limiti  di  0,5  milioni  di
          euro per ciascuna regione  per  ciascun  anno.  Le  regioni
          comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e  ai
          comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli
          importi di cui al periodo precedente." 
 
                                    "Art. 8 
 
 
          Sospensione     termini     amministrativi,      contributi
                        previdenziali ed assistenziali 
 
              1. In  aggiunta  a  quanto  disposto  dal  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 130  del  6  giugno  2012,  adottato  ai  sensi
          dell'art.  9  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,   e
          successive  modificazioni,   e   fermo   che   la   mancata
          effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento  delle
          ritenute  effettuate  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al
          predetto decreto a  partire  dal  20  maggio  2012  e  fino
          all'entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono
          regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza  applicazione
          di sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino  al  30
          novembre 2012: 
              1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
          dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei  premi
          per l'assicurazione obbligatoria; 
              2) i versamenti riferiti  al  diritto  annuale  di  cui
          all'art. 18  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
              3)  i  termini  per  la  notifica  delle  cartelle   di
          pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
          atti di cui all'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n.  78  da
          parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini  di
          prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'   degli
          uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali  e
          della Regione; 
              4) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
          esclusi quelli per  il  servizio  irriguo,  gravanti  sugli
          immobili agricoli ed extragricoli; 
              5)  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
              6) il pagamento dei canoni di concessione  e  locazione
          relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili,  di
          proprieta'  dello  Stato  e  degli  Enti  pubblici,  ovvero
          adibiti ad uffici statali o pubblici; 
              7)  le  sanzioni  amministrative  per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31  dicembre  2012,
          le domande di  iscrizione  alle  camere  di  commercio,  le
          denunce di cui all'art. 9 del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25
          gennaio 1994,  n.  70  nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
              8)  il  termine  per  il  pagamento  del   diritto   di
          iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali
          e del diritto dovuto alle  province  per  l'iscrizione  nel
          registro  di  cui  all'art.  216,  comma  3,  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
              9)  il  pagamento  delle   rate   dei   mutui   e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui art.  106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale; (51) 
              9-bis)  il   pagamento   delle   rate   relative   alle
          provvidenze di cui alla  legge  14  agosto  1971,  n.  817,
          concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice. 
              2. Con riferimento ai settori  dell'energia  elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale  distribuiti  a  mezzo  di  reti  canalizzate,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 20 maggio  2012,  dei  termini  di  pagamento
          delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso  periodo,
          anche in relazione al servizio erogato  a  clienti  forniti
          sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei  comuni
          danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
          dell'art. 1, comma  1.  Entro  120  giorni  dalla  data  di
          conversione in legge del presente decreto,  l'autorita'  di
          regolazione, con propri provvedimenti  disciplina  altresi'
          le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti
          sono stati sospesi  ai  sensi  del  precedente  periodo  ed
          introduce  agevolazioni,  anche  di  natura  tariffaria,  a
          favore delle utenze situate nei  Comuni  danneggiati  dagli
          eventi sismici come individuati ai sensi dell'art. 1, comma
          1, individuando anche le modalita' per la  copertura  delle
          agevolazioni  stesse   attraverso   specifiche   componenti
          tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti  di
          tipo perequativo. 
              3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
          oggetto  di  ordinanze  sindacali  di  sgombero,   comunque
          adottate entro il 30 novembre  2012,  in  quanto  inagibili
          totalmente o parzialmente, non concorrono  alla  formazione
          del reddito imponibile ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          societa', fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'
          dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
          2013. I fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  a
          decorrere   dall'anno   2012   e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente. 
              3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non  sono  computabili
          ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente,
          di cui all'art. 51 del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei comuni di cui  all'allegato  1
          al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, sia da parte dei datori  di  lavoro  privati
          operanti  nei  predetti  territori,  a  favore  dei  propri
          lavoratori, anche non residenti  nei  predetti  comuni,  in
          relazione agli eventi sismici di cui all'art. 1. 
              4. Sono inoltre prorogati sino  al  30  novembre  2012,
          senza sanzioni, gli adempimenti  verso  le  amministrazioni
          pubbliche  effettuati  o  a   carico   di   professionisti,
          consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che
          abbiano sede o operino  nei  comuni  coinvolti  dal  sisma,
          anche per conto di  aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui  i  soci  residenti  nei  comuni  colpiti   dal   sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
              5. Sono altresi' sospese per i soggetti che  alla  data
          del 20 maggio  2012  operavano  nei  Comuni  coinvolti  dal
          sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia  di  invio
          tardivo   delle   comunicazioni   obbligatorie   e    degli
          adempimenti amministrativi,  compresi  quelli  connessi  al
          lavoro. 
              6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei  Comuni
          sono da considerarsi  causa  di  forza  maggiore  ai  sensi
          dell'art.  1218  del   codice   civile,   anche   ai   fini
          dell'applicazione  della   normativa   bancaria   e   delle
          segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. 
              7.  Gli  impianti  alimentati  da   fonti   rinnovabili
          realizzati nei  o  sui  fabbricati  e  quelli  in  fase  di
          realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del  20
          maggio e del  29  maggio  2012,  distrutti  od  oggetto  di
          ordinanze  sindacali  di  sgombero  in   quanto   inagibili
          totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
          avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
          decreto qualora entrino in esercizio entro il  31  dicembre
          2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati  nei  fabbricati
          distrutti possono essere ubicati anche a  terra  mantenendo
          le tariffe in vigore al momento dell'entrata in  esercizio.
          Gli  impianti  alimentati   da   fonti   rinnovabili   gia'
          autorizzati alla data del 30 settembre 2012  accedono  agli
          incentivi vigenti alla data  del  6  giugno  2012,  qualora
          entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. 
              8. Gli adempimenti  specifici  delle  imprese  agricole
          connessi a  scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di
          normative comunitarie, statali o regionali  in  materia  di
          benessere animale, identificazione  e  registrazione  degli
          animali, registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in
          stalla (D.P.R. n. 317/96, D.M.  31  gennaio  2002  e  succ.
          modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche'  registrazioni
          dell'impiego del farmaco (d.lgs. n. 158/2006  e  d.lgs.  n.
          193/2006)  che  ricadono  nell'arco  temporale  interessato
          dagli eventi sismici, con eccezione degli animali  soggetti
          a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012. 
              9. I versamenti relativi al prelievo  mensile  inerenti
          al mese di marzo 2012 da effettuarsi  da  parte  dei  primi
          acquirenti  latte  entro  il  30  maggio  2012,  ai   sensi
          dell'art. 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi  fino
          al 30 novembre 2012. 
              10. Qualora ricoveri di animali  in  allevamento  siano
          dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento  degli
          stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga  alle
          disposizioni  dettate  dalla  direttiva   2008/120/CE   del
          Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio,  del
          18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali
          in materia di spandimenti dei liquami. 
              11. Per quanto attiene gli impegni  e  gli  adempimenti
          degli obblighi assunti a seguito della presentazione  delle
          domande di aiuto e di  pagamento  connesse  al  Regolamento
          (CE) n.  73/2009  ed  all'Asse  2  del  Programma  Sviluppo
          Rurale,  le   aziende   agricole   ricadenti   nei   Comuni
          interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'art. 75 del
          Reg. (CE) n.  1122/2009  -  possono  mantenere  il  diritto
          all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato  adempimento  agli
          obblighi previsti. 
              12. In applicazione  dell'art.  47  del  Reg.  (CE)  n.
          1974/2006,  ove  gli  agricoltori  ricadenti   nei   comuni
          interessati  dall'evento  sismico,   non   abbiano   potuto
          rispettare i  vincoli  connessi  agli  impegni  assunti  in
          applicazione delle misure  Programma  Sviluppo  Rurale,  le
          Autorita' competenti  rinunceranno  al  recupero  totale  o
          parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati. 
              13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11  e  12
          la comunicazione  all'autorita'  competente,  prevista  dai
          sopracitati articoli, e' sostituita dal  riconoscimento  in
          via amministrativa da parte dell'autorita'  preposta  della
          sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate
          inadempienze   l'Amministrazione    competente    attivera'
          d'ufficio  l'accertamento  del  nesso  di  causalita'   tra
          l'evento calamitoso e l'inadempimento. 
              14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino  al
          31 dicembre 2012 l'attivita' di  somministrazione  pasti  e
          bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi
          regionali. 
              15.  Fermi  restando   i   provvedimenti   straordinari
          relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
          maggio 2012  e  successivi,  nel  territorio  dei  restanti
          comuni della regione  Emilia-Romagna,  della  provincia  di
          Mantova  e  della  provincia  di  Rovigo,  per   consentire
          l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti
          in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei  danni
          e  ricostruzione  del  patrimonio  edilizio,  fino  al   31
          dicembre  2012  non   trova   applicazione   l'obbligo   di
          acquisire,  prima  dell'inizio   lavori,   l'autorizzazione
          sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380
          del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di
          deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. 
              15-bis. Nei comuni di cui all'art.  1,  comma  1,  sono
          prorogati, per  dodici  mesi,  i  titoli  di  soggiorno  in
          scadenza entro il 31 dicembre 2012 a  favore  di  immigrati
          che non siano in possesso dei requisiti di  lavoro  e/o  di
          residenza in  detti  territori  per  effetto  degli  eventi
          sismici. 
              15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate  dal
          pagamento dell'imposta di bollo per le  istanze  presentate
          alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012. 
              15-quater. Le locazioni volte a consentire ai  titolari
          di  attivita'  economiche  colpite  dagli  eventi   sismici
          iniziati il 20 maggio 2012  la  ripresa  dell'attivita'  in
          immobili situati nel territorio della provincia in cui essa
          si svolgeva, nonche' in quelle  confinanti,  sono  regolate
          dal codice civile.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (per  l'argomento  v.  nelle
          note all'art. 2), come modificato dalla presente legge: 
 
                                   "Art. 13 
 
 
          Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 
 
              (Omissis). 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3,  comma  3,
          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.
          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano
          entro il 31 maggio 2013, con  le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,   comma   2   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.   189.
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali). 
              "2.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Per  il  testo  vigente  dell'art.  3,  comma  9,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, v.  nelle
          note al presente articolo. 
              Per il testo dell'art. 67-septies del decreto-legge  22
          giugno 2012 n. 83,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
          del Paese), v. nelle note al presente articolo. 
              La rubrica dell'allegato 1  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze   del   1°   giugno   2012
          (Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27
          luglio 2000, n. 212, dei termini  per  l'adempimento  degli
          obblighi tributari a favore dei  contribuenti  colpiti  dal
          sisma del 20 maggio 2012, verificatosi  nelle  province  di
          Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e  Rovigo)
          reca: "Elenco dei comuni danneggiati". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  6,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135  (per
          l'argomento v. nelle  note  all'art,  2),  come  modificato
          dalla presente legge. 
              "6.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,  come  determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  sono
          ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.  Per  gli  anni
          2012 e 2013 ai Comuni, di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  non  si
          applicano le disposizioni recate dal presente comma,  fermo
          restando  il  complessivo  importo  delle   riduzioni   ivi
          previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di  2.000
          milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
          ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7  maggio
          2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          luglio 2012, n. 94, degli elementi  di  costo  nei  singoli
          settori merceologici, dei dati raccolti  nell'ambito  della
          procedura per la determinazione dei fabbisogni  standard  e
          dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
          del   Ministero   dell'interno   entro   il   15   ottobre,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012,  ed
          entro il 31 gennaio 2013 relativamente  alle  riduzioni  da
          operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di  mancata
          deliberazione della Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, il decreto del Ministero dell'interno  e'  comunque
          emanato  entro  i  15  giorni  successivi,  ripartendo   la
          riduzione in proporzione alle spese sostenute  per  consumi
          intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In  caso  di
          incapienza, sulla base dei dati  comunicati  dal  Ministero
          dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al  recupero
          delle predette somme nei confronti dei  comuni  interessati
          all'atto del  pagamento  agli  stessi  comuni  dell'imposta
          municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le  somme  recuperate  sono
          versate allo Stato contestualmente  all'imposta  municipale
          propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare
          ai comuni a titolo di imposta municipale propria  risultino
          incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
          quarto  periodo  del  presente  comma,  il  versamento   al
          bilancio  dello  Stato  della  parte  non   recuperata   e'
          effettuato a valere  sulle  disponibilita'  presenti  sulla
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  Entrate  -
          Fondi di Bilancio» che  e'  reintegrata  con  i  successivi
          versamenti dell'imposta  municipale  propria  spettante  ai
          comuni.". 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale dell'art. 15 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
          74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1  agosto
          2012, n. 122 (per l'argomento v.  nelle  note  al  presente
          articolo), come modificato dalla presente legge: 
 
                                   "Art. 15 
 
 
                      Sostegno al reddito dei lavoratori 
 
              1.  Ai  lavoratori  subordinati  del  settore   privato
          impossibilitati a prestare attivita' lavorativa  a  seguito
          degli eventi sismici, nei confronti dei quali  non  trovino
          applicazione  le  vigenti  disposizioni   in   materia   di
          interventi a sostegno del reddito,  puo'  essere  concessa,
          con le modalita' stabilite con il decreto di cui  al  comma
          3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', definita anche
          secondo le forme e le modalita' previste per la concessione
          degli ammortizzatori in deroga ai sensi  dell'art.  19  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  con
          relativa contribuzione figurativa, di misura non  superiore
          a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi
          con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel  limite  di
          spesa indicato al medesimo comma 3. 
              2.   In   favore   dei   collaboratori   coordinati   e
          continuativi, in possesso dei requisiti da definire con  il
          decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia
          e di rappresentanza commerciale, dei  lavoratori  autonomi,
          ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di   impresa   e
          professionali, iscritti a qualsiasi forma  obbligatoria  di
          previdenza e  assistenza,  che  abbiano  dovuto  sospendere
          l'attivita' a causa degli eventi sismici, e'  riconosciuta,
          con le modalita' stabilite con il decreto di cui  al  comma
          3, una indennita' una tantum nella misura  da  determinarsi
          con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel  limite  di
          spesa indicato al medesimo comma 3. 
              3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
          ai commi 1 e 2 del  presente  articolo  sono  definite  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore  del
          presente decreto. Ai fini  dell'attuazione  delle  predette
          disposizioni il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle
          Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui
          dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite  di  spesa
          di 70 milioni di euro  complessivi  per  l'anno  2012,  dei
          quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma
          1 e 20 milioni di euro  per  quelle  di  cui  al  comma  2.
          L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti  benefici
          pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico
          del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
          all'art. 18, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla  legge
          12 novembre 2011, n. 183.". 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale  degli  articoli  67-septies  e   67-octies   del
          decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134  (per
          l'argomento v.  nelle  note  al  presente  articolo),  come
          modificati dalla presente legge: 
 
                               "Art. 67-septies 
 
 
          Interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
               dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 
 
              1. Il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  recante
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'art. 10 del
          presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni
          di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti  l'esistenza  del
          nesso causale tra i danni e gli  indicati  eventi  sismici,
          dei  comuni  di  Castel   d'Ario,   Commessaggio,   Dosolo,
          Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano,
          Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,  Corte  de'
          Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
              1-bis. Le disposizioni previste dagli  articoli  2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e dall'art.  3-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e al comma  1-bis  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse del Fondo per la ricostruzione delle  aree  colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui  all'art.  2,
          comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74." 
 
                                "Art. 67-octies 
 
 
          Credito d'imposta in favore  di  soggetti  danneggiati  dal
                       sisma del 20 e del 29 maggio 2012 
 
              1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012  avevano
          sede legale od operativa e svolgevano attivita' di  impresa
          o di lavoro autonomo in  uno  dei  comuni  interessati  dal
          sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che  per  effetto  del
          sisma hanno subito  la  distruzione  ovvero  l'inagibilita'
          dell'azienda,  dello  studio   professionale,   ovvero   la
          distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati  per
          la loro attivita', denunciandole all'autorita'  comunale  e
          ricevendone  verificazione,   possono   usufruire   di   un
          contributo sotto forma di credito di imposta pari al  costo
          sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per  la  ricostruzione,
          il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni. 
              1-bis.  Possono  altresi'  usufruire  del  credito   di
          imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei  territori
          di cui all'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno
          2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non  beneficiando   dei
          contributi ai fini del risarcimento del danno, sono  tenute
          al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 3, comma  10,
          del  medesimo  decreto-legge  n.  74  del  2012,   per   la
          realizzazione dei medesimi interventi. 
              2. Il credito di imposta  deve  essere  indicato  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
          maturazione del credito e nelle dichiarazioni  dei  redditi
          relative ai periodi di  imposta  nei  quali  lo  stesso  e'
          utilizzato. Esso non concorre alla formazione  del  reddito
          ne' della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, non rileva ai fini  del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  ed  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
              3. Il credito di imposta di cui ai comma 1 e  1-bis  e'
          attribuito nel limite massimo di spesa  di  10  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo
          onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  33,
          comma 1, terzo periodo, della legge 12  novembre  2011,  n.
          183, e, per gli anni 2014 e 2015,  mediante  corrispondente
          riduzione  della  proiezione,  per   l'anno   2014,   dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2012-2014,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2012,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  adottato  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita'  applicative  delle  disposizioni  del   presente
          articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli  e  alla
          revoca  del  beneficio  conseguente   alla   sua   indebita
          fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano
          un'istanza, secondo le modalita'  che  saranno  individuate
          con il decreto di cui al primo periodo,  all'Agenzia  delle
          entrate, che concede il contributo nel rispetto del  limite
          di spesa di cui al  comma  3.  A  tal  fine,  per  ciascuna
          istanza accolta, l'Agenzia delle entrate  indica  la  quota
          del credito di imposta  fruibile  in  ciascuno  degli  anni
          2013, 2014 e 2015.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 11,  comma  7,  lettere
          a), b) e d) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
          (Disciplina delle forme pensionistiche complementari): 
              "7.   Gli   aderenti    alle    forme    pensionistiche
          complementari  possono  richiedere  un'anticipazione  della
          posizione individuale maturata: 
              a) in qualsiasi momento, per un importo  non  superiore
          al  75  per  cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito   di
          gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
          per terapie e interventi  straordinari  riconosciuti  dalle
          competenti strutture pubbliche.  Sull'importo  erogato,  al
          netto  dei  redditi  gia'  assoggettati  ad   imposta,   e'
          applicata una ritenuta a titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          del 15 per cento ridotta di una quota  pari  a  0,30  punti
          percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
          partecipazione a forme pensionistiche complementari con  un
          limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 
              b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo  non
          superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima  casa
          di abitazione per se' o per i figli, documentato  con  atto
          notarile, o per la realizzazione degli  interventi  di  cui
          alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art.  3  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla  prima
          casa  di  abitazione,  documentati  come   previsto   dalla
          normativa stabilita ai sensi dell'art. 1,  comma  3,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449.  Sull'importo  erogato,  al
          netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si  applica
          una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; 
              c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo  non
          superiore al 30 per cento,  per  ulteriori  esigenze  degli
          aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento; 
              d) le ritenute di cui alle lettere a),  b)  e  c)  sono
          applicate  dalla   forma   pensionistica   che   eroga   le
          anticipazioni.". 
              Per l'argomento del decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze  del  1  giugno  2012  ,v.  nelle  note  al
          presente articolo. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica.  5  gennaio  1950,  n.   180
          (Approvazione del testo unico delle  leggi  concernenti  il
          sequestro, il pignoramento e la  cessione  degli  stipendi,
          salari  e   pensioni   dei   dipendenti   dalle   Pubbliche
          Amministrazioni): 
 
                                    "Art. 2 
 
 
           Eccezioni alla insequestrabilita' e all'impignorabilita' 
 
              Gli stipendi, i salari e le  retribuzioni  equivalenti,
          nonche' le pensioni, le indennita'  che  tengono  luogo  di
          pensione e gli  altri  assegni  di  quiescenza  corrisposti
          dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati
          nell'art. 1, sono soggetti a sequestro  ed  a  pignoramento
          nei seguenti limiti: 
              1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al  netto
          di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 
              2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto
          di ritenute, per debiti verso lo Stato e  verso  gli  altri
          enti, aziende  ed  imprese  da  cui  il  debitore  dipende,
          derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 
              3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto
          di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e
          ai  comuni,  facenti  carico,  fin  dalla   loro   origine,
          all'impiegato o salariato. 
              Il sequestro ed  il  pignoramento,  per  il  simultaneo
          concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3,  non  possono
          colpire una quota maggiore del quinto  sopra  indicato,  e,
          quando concorrano anche le cause di cui al  numero  1,  non
          possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
          netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo  V  nel
          caso  di  concorso  anche  di  vincoli   per   cessioni   e
          delegazioni.". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          del 24 agosto 2012, reca: "Proroga del termine di  scadenza
          della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari.
          Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto  del
          mese di maggio 2012". 
              Per il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1 agosto 2012, n. 122,  v.  nelle  note  al  presente
          articolo. 
              Per il testo vigente degli articoli 1, comma  1,  e  3,
          del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122,  v.  nelle
          note al presente articolo. 
              Per il testo vigente dell'art. 3-bis, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 1 agosto 2012, n. 135,  v.  nelle  note  al  presente
          articolo. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  7,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              "7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei fondi  di  cui  alla  presente  lettera,  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di  cui  al
          periodo precedente o dai medesimi  promossa,  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione. Dette  operazioni  potranno  essere  effettuate
          anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione  di
          titoli,  dall'assunzione  di  finanziamenti  e   da   altre
          operazioni finanziarie, senza garanzia dello  Stato  e  con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi  e'  effettuata  esclusivamente  presso   investitori
          istituzionali.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  31  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196  (per  l'argomento  v.  nelle  note
          all'art 4): 
 
                                   "Art. 31 
 
 
                               Garanzie statali 
 
              1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti.". 
              La rubrica dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633   (Istituzione   e
          disciplina  dell'imposta  sul   valore   aggiunto),   reca:
          "Esercizio di imprese". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
 
                                   "Art. 47 
 
 
               Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' 
 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
              Per il testo vigente dell'art. 3, del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n.  74,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, v.  nelle  note  al  presente
          articolo. 
              Per il testo vigente dell'art. 3-bis, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 135, v.  nelle  note  al  presente
          articolo. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni.): 
 
                                   "Art. 17 
 
 
                                    Oggetto 
 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione ; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2001): 
 
                                   "Art. 34 
 
 
          Disposizioni  in  materia  di  compensazione  e  versamenti
                                    diretti 
 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2001  il  limite  massimo
          dei crediti di imposta e  dei  contributi  compensabili  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241, ovvero  rimborsabili  ai  soggetti  intestatari  di
          conto fiscale, e' fissato in lire 1  miliardo  per  ciascun
          anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria  di
          cui al decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  qualora
          gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla
          presentazione della dichiarazione nella quale sono  esposti
          i versamenti delle predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
          eseguito  il  versamento  dell'importo  dovuto,  maggiorato
          degli interessi legali. La presente disposizione si applica
          se la violazione non e' stata gia'  constatata  e  comunque
          non sono iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita'  di  accertamento  delle   quali   il   sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  le  parole:
          «entro  il  termine  previsto  dall'art.  2946  del  codice
          civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  termine
          di decadenza di quarantotto mesi». 
              6.  All'art.  38,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
          «di quarantotto mesi».". 
              - Si riporta il testo dell'art. 43-ter del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
 
                                 "Art. 43-ter 
 
 
                Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo 
 
              Le eccedenze dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e dell'imposta  locale  sui  redditi  risultanti
          dalla dichiarazione  dei  redditi  delle  societa'  o  enti
          appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o
          in parte, a una o piu' societa'  o  all'ente  dello  stesso
          gruppo, senza l'osservanza delle  formalita'  di  cui  agli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440. 
              Nei  confronti  dell'amministrazione   finanziaria   la
          cessione delle  eccedenze  e'  efficace  a  condizione  che
          l'ente o societa' cedente indichi nella  dichiarazione  gli
          estremi dei soggetti cessionari  e  gli  importi  ceduti  a
          ciascuno di essi. 
              In caso di  cessione  dell'eccedenza  dell'imposta  sul
          reddito delle societa' risultante dalla  dichiarazione  dei
          redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          mancata indicazione degli estremi del soggetto  cessionario
          e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai  sensi
          del secondo comma. In tale caso si applica la  sanzione  di
          cui  all'art.  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. 
              Agli effetti  del  presente  articolo  appartengono  al
          gruppo l'ente o societa'  controllante  e  le  societa'  da
          questo controllate; si considerano controllate le  societa'
          per azioni, in accomandita per azioni e  a  responsabilita'
          limitata le cui azioni o quote sono possedute  dall'ente  o
          societa' controllante o tramite altra societa'  controllata
          da  questo  ai  sensi  del  presente   articolo   per   una
          percentuale superiore al 50 per  cento  del  capitale,  fin
          dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello  cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del presente articolo si  applicano,  in  ogni  caso,  alle
          societa' e agli enti tenuti  alla  redazione  del  bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
          alle  imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone  giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui   alla
          lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
          127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
          2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992. 
              Si applicano le  disposizioni  del  comma  2  dell'art.
          43-bis.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  21.  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135  (per
          l'argomento v. nelle note all'art, 2): 
              "21.  Il  Fondo  di  cui  all'art.  2,  comma   1   del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e'  alimentato  per  550
          milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014
          mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste  dal
          presente decreto.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  12,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196 (per  l'argomento  v.  nelle
          note al presente articolo): 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  118  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
 
                                   "Art. 118 
 
 
          Subappalto, attivita' che non  costituiscono  subappalto  e
                               tutela del lavoro 
 
              (art. 25,  direttiva  2004/18/CE;  art.  37,  direttiva
          2004/17/CE; art. 18, L. n.  55/1990;  art.  16,  d.lgs.  24
          marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n.  157;
          art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994). 
              1. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al
          presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
          o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
          Il contratto non puo' essere ceduto, a  pena  di  nullita',
          salvo quanto previsto nell'art. 116. 
              2. La stazione appaltante e'  tenuta  ad  indicare  nel
          progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,  per
          i lavori, la categoria prevalente con il relativo  importo,
          nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte  le  altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.  Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,   a
          qualsiasi categoria  appartengano,  sono  subappaltabili  e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria prevalente, con il regolamento,  e'  definita  la
          quota  parte  subappaltabile,   in   misura   eventualmente
          diversificata a seconda delle  categorie  medesime,  ma  in
          ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i  servizi
          e  le  forniture,  tale  quota  e'   riferita   all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 
              1)  che   i   concorrenti   all'atto   dell'offerta   o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori  o  le
          parti di opere ovvero i servizi e le forniture o  parti  di
          servizi e forniture che intendono subappaltare o  concedere
          in cottimo; 
              2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  almeno  venti
          giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
          delle relative prestazioni; 
              3)  che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          generali di cui all'art. 38; 
              4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
          subappalto o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti  previsti
          dall'art.  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni. 
              3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica  che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute  di  garanzia  effettuate.
          Qualora  gli  affidatari   non   trasmettano   le   fatture
          quietanziate del subappaltatore o del cottimista  entro  il
          predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende   il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla  stazione
          appaltante  la  parte  delle   prestazioni   eseguite   dal
          subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione  del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
              4. L'affidatario deve  praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento.  L'affidatario  corrisponde  gli  oneri
          della sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              5. Per i lavori, nei cartelli esposti  all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al  comma
          2, n. 3). 
              6. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al  comma
          7. Ai fini del pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei
          lavori o dello stato finale dei  lavori,  l'affidatario  e,
          suo     tramite,     i      subappaltatori      trasmettono
          all'amministrazione o ente committente il  documento  unico
          di regolarita' contributiva. 
              6-bis. Al fine di contrastare il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto  affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori  e'
          verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali. 
              7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono  messi
          a disposizione delle  autorita'  competenti  preposte  alle
          verifiche   ispettive   di    controllo    dei    cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere
          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
              8. L'affidatario che si avvale  del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'. 
              9.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9
          si applicano anche  ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente  le  prestazioni  assunte   in   appalto;   si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 
              11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto  attivita'
          ovunque espletate che richiedono l'impiego  di  manodopera,
          quali le forniture con posa in opera e i noli a  caldo,  se
          singolarmente  di  importo  superiore  al   2   per   cento
          dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di   importo
          superiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza  del  costo
          della manodopera e del personale sia superiore  al  50  per
          cento  dell'importo   del   contratto   da   affidare.   Il
          subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a  sua  volta   le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti e di strutture  speciali  da  individuare  con  il
          regolamento; in tali casi il  fornitore  o  subappaltatore,
          per la posa in opera o  il  montaggio,  puo'  avvalersi  di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto  obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti   i   sub-contratti   stipulati   per    l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati. 
              12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti,  le
          seguenti categorie di forniture  o  servizi,  per  le  loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto: 
              a) l'affidamento di attivita' specifiche  a  lavoratori
          autonomi; 
              b) la subfornitura a catalogo di  prodotti  informatici
          .". 
              - Si riporta il testo dell'art. 16-bis del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
 
                                 "Art. 16-bis 
 
 
          Detrazione delle  spese  per  interventi  di  recupero  del
          patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica  degli
                                    edifici 
 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  36
          per cento delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare
          complessivo delle stesse non superiore a  48.000  euro  per
          unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente  rimaste  a
          carico dei contribuenti che possiedono o  detengono,  sulla
          base  di  un  titolo  idoneo,  l'immobile  sul  quale  sono
          effettuati gli interventi: 
              a) di cui alle lett. a), b), c) e d)  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
          di cui all'art. 1117, del codice civile; 
              b) di cui alle lettere b), c)  e  d)  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,   effettuati   sulle   singole   unita'    immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
              c)  necessari  alla  ricostruzione  o   al   ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
              d) relativi alla realizzazione di autorimesse  o  posti
          auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
              e)  finalizzati  alla   eliminazione   delle   barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
              f)  relativi  all'adozione  di  misure  finalizzate   a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
              g) relativi alla  realizzazione  di  opere  finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
              h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate  al
          conseguimento  di  risparmi  energetici   con   particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in
          materia; 
              i) relativi all'adozione  di  misure  antisismiche  con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
              l) di bonifica dall'amianto e di  esecuzione  di  opere
          volte ad evitare gli infortuni domestici. 
              2. Tra le spese  sostenute  di  cui  al  comma  1  sono
          comprese  quelle  di  progettazione   e   per   prestazioni
          professionali connesse all'esecuzione delle opere  edilizie
          e  alla  messa  a  norma  degli  edifici  ai  sensi   della
          legislazione vigente in materia. 
              3. La detrazione di cui al comma  1  spetta  anche  nel
          caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
          di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere  c)  e  d)
          del comma 1 dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  riguardanti  interi
          fabbricati,  eseguiti   da   imprese   di   costruzione   o
          ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
          provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei  lavori
          alla successiva alienazione o  assegnazione  dell'immobile.
          La   detrazione   spetta   al   successivo   acquirente   o
          assegnatario delle singole unita' immobiliari,  in  ragione
          di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
          eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento  del
          prezzo   dell'unita'   immobiliare   risultante   nell'atto
          pubblico di compravendita o di  assegnazione  e,  comunque,
          entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
              4. Nel caso in cui gli interventi di  cui  al  comma  1
          realizzati  in   ciascun   anno   consistano   nella   mera
          prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti,  ai
          fini del computo del limite massimo delle spese  ammesse  a
          fruire della detrazione si tiene conto  anche  delle  spese
          sostenute negli stessi anni. 
              5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono  realizzati
          su unita' immobiliari residenziali  adibite  promiscuamente
          all'esercizio  dell'arte  o   della   professione,   ovvero
          all'esercizio  dell'attivita'  commerciale,  la  detrazione
          spettante e' ridotta al 50 per cento. 
              6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia'
          previste sugli immobili oggetto di  vincolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ridotte  nella
          misura del 50 per cento. 
              7. La detrazione e' ripartita in  dieci  quote  annuali
          costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  delle
          spese e in quelli successivi. 
              8. In caso di  vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla
          quale sono stati realizzati gli interventi di cui al  comma
          1 la detrazione non utilizzata  in  tutto  o  in  parte  e'
          trasferita  per  i  rimanenti  periodi  di  imposta,  salvo
          diverso accordo delle parti, all'acquirente persona  fisica
          dell'unita' immobiliare. In  caso  di  decesso  dell'avente
          diritto, la fruizione del beneficio fiscale  si  trasmette,
          per  intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi   la
          detenzione materiale e diretta del bene. 
              9. Si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del
          Ministro delle finanze di  concerto  con  il  Ministro  dei
          lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con  il  quale  e'
          stato adottato il "Regolamento recante norme di  attuazione
          e procedure di controllo di cui  all'art.  1  della  L.  27
          dicembre 1997, n. 449, in  materia  di  detrazioni  per  le
          spese di ristrutturazione edilizia". 
              10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'
          di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
          articolo.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  1,  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134  (per
          l'argomento v. nelle note al presente articolo): 
              "1. Per le spese documentate, sostenute dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno
          2013, relative agli  interventi  di  cui  all'art.  16-bis,
          comma 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, spetta una  detrazione  dall'imposta
          lorda  pari  al  50  per  cento,  fino  ad   un   ammontare
          complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
          unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni
          contenute nel citato art. 16-bis.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
          del Presidente del Consiglio dei  Ministri  4  luglio  2012
          (Attuazione dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti  in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che  hanno
          interessato  il  territorio  delle  province  di   Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29
          maggio 2012): 
              "3. Al fine di assicurare la parita' di trattamento dei
          soggetti danneggiati dagli  eventi  sismici  del  20  e  29
          maggio 2012, ciascun Presidente di  Regione  -  Commissario
          delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge  16  giugno
          2012, n. 74, nel limite massimo delle  risorse  annualmente
          disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere: 
              a)  ai  proprietari  ovvero  agli  usufruttuari  o   ai
          titolari di diritti reali di garanzia che si  sostituiscano
          ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era
          presente un'abitazione principale,  un  contributo  per  la
          riparazione   con   miglioramento   sismico   o   per    la
          ricostruzione  delle  strutture  e   delle   parti   comuni
          dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del  codice  civile,
          fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini  del
          riconoscimento del contributo di cui al presente  comma  il
          Commissario delegato puo' tener  conto  della  presenza  di
          piu'  abitazioni  principali  nell'ambito   di   un   unico
          edificio; 
              b)  ai  proprietari,  ovvero  agli  usufruttuari  o  ai
          titolari di diritti reali di garanzia che si  sostituiscano
          ai  proprietari  delle  abitazioni   principali,   per   le
          riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico
          o di ricostruzione degli edifici distrutti,  un  contributo
          nel  limite  massimo   dell'80%   del   costo   ammesso   e
          riconosciuto; 
              c) ai titolari delle attivita' produttive un contributo
          per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli  immobili
          destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino  all'80%
          del costo ammesso e riconosciuto.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  4,  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134  (per
          l'argomento v. nelle note al presente articolo): 
              "4. Per i soggetti che alla data  del  20  maggio  2012
          erano residenti, avevano sede operativa o  esercitavano  la
          propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione  nei
          comuni  interessati  dal  sisma,  il  decorso  dei  termini
          perentori,   legali   e   convenzionali,   sostanziali    e
          processuali,  comportanti  prescrizioni  e   decadenze   da
          qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini
          per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal  20  maggio
          2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla  fine
          del periodo di sospensione. Ove  il  decorso  abbia  inizio
          durante il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso  e'
          differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per
          lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi  soggetti,  i
          termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi
          alle  procedure   concorsuali,   nonche'   i   termini   di
          notificazione  dei  processi  verbali,  di  esecuzione  del
          pagamento in misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'
          difensiva e per la presentazione di ricorsi  amministrativi
          e giurisdizionali.".