Art. 11 
 
 
                 Libri e centri scolastici digitali 
 
  1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  «  Il
collegio dei docenti adotta per  l'anno  scolastico  ((2014-2015))  e
successivi, esclusivamente libri nella versione  ((digitale  a  norma
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in
formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure  da  una
combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili
o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di  cui  al
primo periodo riguarda le nuove adozioni a  partire  progressivamente
dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe
della scuola secondaria di primo grado e dalla prima  e  dalla  terza
classe della scuola secondaria di secondo grado.))  La  delibera  del
collegio dei docenti relativa all'adozione della  dotazione  libraria
e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali  e  limitatamente
alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma  3-bis,
al  controllo  contabile  di  cui  ((all'articolo  11))  del  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. »; 
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) alla lettera a), le parole: « a stampa » sono  sostituite  dalla
seguente: « cartacea » e sono aggiunte in fine  le  seguenti  :  «  ,
tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione  mista
»; 
  2) alla lettera b), le parole: « nelle versioni on line e  mista  »
sono sostituite dalle seguenti: « nella versione digitale,  anche  al
fine di un'effettiva  integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i
contenuti digitali integrativi »; 
  3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole:  «  ,
tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi  dell'intera   dotazione
libraria  derivanti  dal  passaggio  al  digitale  e   dei   supporti
tecnologici di cui al comma 3-ter »; 
  ((3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:)) 
  ((« c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione  tra  libri  in
versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto  delle  specifiche
esigenze didattiche »;)) 
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  « 3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti  digitali  di
cui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limite
definito dal decreto di cui al comma 3. 
  3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilita'   dei   supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
comma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  delle
stesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  al
comma 3. ». 
  2. A decorrere dal 1o settembre 2013 e' abrogato l'articolo  5  del
decreto-legge  1o   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
  3. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 ((e' aggiunto il seguente:)) 
  « 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli  enti  locali
interessati  ((stipulano,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni)) con  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione
di  centri  scolastici   digitali   collegati   funzionalmente   alle
istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di  nuove
tecnologie al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  agli
studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle  comunita'
di scuole. ». 
  4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente: 
  « a)  Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le
regioni e i competenti enti locali, ((al fine  di  garantire  edifici
scolastici   sicuri,    sostenibili    e    accoglienti,    avviano))
tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del  patrimonio
immobiliare scolastico, anche attraverso la  realizzazione  di  nuovi
complessi  scolastici,  e  promuovono,  d'intesa,  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate,  tra  l'altro,
alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai
sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. I predetti  strumenti  societari  o  finanziari  possono  essere
oggetto di conferimento o di apporto da parte  delle  amministrazioni
proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico  e  di  immobili
complementari ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  le
destinazioni  individuate  negli  strumenti   urbanistici.   Per   le
finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui
all'articolo 33, comma 8, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo  33,  comma
3,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  gia'  destinate  con
((delibera CIPE n. 6/2012  del  20  gennaio  2012,  pubblicata  nella
))Gazzetta Ufficiale(( n. 88 del 14 aprile 2012)),  alla  costruzione
di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi  energetici
del patrimonio scolastico e, ove possibile, la  contestuale  messa  a
norma  dello  stesso,  gli  enti  locali,  proprietari  di   immobili
scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento  della  spesa
pubblica, ai contratti di servizio energia di cui  al  ((decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.  412,))  e  successive
modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale  in
conformita' alle previsioni di cui al ((decreto legislativo 30 maggio
2008,)) n. 115, anche nelle forme  previste  dall'articolo  3,  comma
15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ». 
  ((4-bis.  Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del  servizio
scolastico   in   ambienti   adeguati   e   sicuri,    il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con   proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'
strategiche, le modalita' e i termini per la  predisposizione  e  per
l'approvazione di appositi piani  triennali,  articolati  in  singole
annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i  relativi
finanziamenti.)) 
  ((4-ter.  Per  l'inserimento  in  tali  piani,  gli   enti   locali
proprietari degli immobili  adibiti  all'uso  scolastico  presentano,
secondo quanto indicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda
alle regioni territorialmente competenti.)) 
  ((4-quater. Ciascuna regione  e  provincia  autonoma,  valutata  la
corrispondenza con le disposizioni indicate nel  decreto  di  cui  al
comma  4-bis  e  tenuto  conto  della   programmazione   dell'offerta
formativa,  approva  e  trasmette   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il proprio  piano,  formulato  sulla
base delle richieste pervenute. La  mancata  trasmissione  dei  piani
regionali nei termini  indicati  nel  decreto  medesimo  comporta  la
decadenza   dai   finanziamenti   assegnabili   nel    triennio    di
riferimento.)) 
  ((4-quinquies. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, verificati i piani trasmessi  dalle  regioni  e  dalle
province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva
e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei
successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.)) 
  ((4-sexies.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  da   4-bis   a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono  tutte  le  risorse  iscritte  nel
bilancio dello Stato comunque destinate a  finanziare  interventi  di
edilizia scolastica.)) 
  ((4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene  conto  della
capacita' di spesa dimostrata dagli  enti  locali  in  ragione  della
tempestivita',  dell'efficienza  e  dell'esaustivita'   dell'utilizzo
delle  risorse  loro  conferite   nell'annualita'   precedente,   con
l'attribuzione, a livello regionale,  di  una  quota  aggiuntiva  non
superiore al 20 per cento di quanto sarebbe  ordinariamente  spettato
in sede di riparto.)) 
  ((4-octies. Per gli edifici scolastici di  nuova  edificazione  gli
enti  locali  responsabili  dell'edilizia  scolastica  provvedono  ad
includere l'infrastruttura di rete internet  tra  le  opere  edilizie
necessarie.)) 
  ((4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « dell'intera dotazione libraria
» e' inserita la seguente: « necessaria ».))