(( Art. 11 bis 
 
 
Credito  d'imposta  per  promuovere  l'offerta  on  line   di   opere
                           dell'ingegno )) 
 
  ((1. Al fine di migliorare l'offerta legale di  opere  dell'ingegno
mediante le reti di comunicazione  elettronica,  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel  rispetto
dei limiti della regola de minimis, di cui  al  regolamento  (CE)  n.
1998/ 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese  che
sviluppano nel territorio italiano  piattaforme  telematiche  per  la
distribuzione,  la  vendita  e  il  noleggio  di  opere  dell'ingegno
digitali.)) 
  ((2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa  di  5  milioni  di  euro
annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.)) 
  ((3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla  formazione
del reddito ne' della base imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. Essa non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo  d'imposta
in cui le spese di cui al comma 1 del presente  articolo  sono  state
sostenute. L'agevolazione non  e'  rimborsabile,  ma  non  limita  il
diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, a decorrere dal mese  successivo  al  termine  per  la
presentazione della dichiarazione dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso.)) 
  ((4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti  dirigenziali,  in
materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, al fine di  assicurare  la
copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma  precedente,  provvede  a
modificare  la  misura  del  prelievo  erariale  unico,  nonche'   la
percentuale del compenso per le  attivita'  di  gestione  ovvero  per
quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori  entrate  in
misura non inferiore a 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2013, 2014 e 2015.))