ARTICOLO 11 (Incompatibilita', obblighi e doveri) 1. Non possono far parte degli organi dell'Istituto coloro che dedicano la loro attivita' al disimpegno di cariche di carattere politico, anche se non elettive o rappresentative, nonche' in ogni caso tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con l'Istituto in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte. 2. I. componenti del Direttorio integrato e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attivita' nell'interesse di imprese di assicurazione e di altri soggetti vigilati, esercitare attivita' di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi societa', partecipare a societa' in nome collettivo o, come accomandatari, in societa' in accomandita. 3. Il Consiglio puo' tuttavia consentire ai dipendenti l'esercizio di talune delle funzioni di cui al comma precedente, quando riconosca che cio' sia nell'interesse dell'Istituto. 4. Fermi restando i divieti di divulgazione previsti dalla legge, i componenti degli organi dell'Istituto nonche' tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare la massima riservatezza con: riferimento a tutte le notizie apprese nello svolgimento dei propri compiti e, funzioni.